60.2011.322
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero
15 dicembre 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2011.322
Data decisione, Autorità:
15.12.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero
COLLOCAMENTO INIZIALE
PERICOLO DI FUGA
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 76 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
art. 19 REPMS
Incarto n.
60.2011.322
Lugano
15 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/7.10.2011 presentato da
RE 1,
contro
la decisione 29.09.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena,
con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui conferma il contenuto e la
conclusione della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 (__________1960), cittadino italiano, in data 20.07.2011 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ - tenuto conto di una lieve
scemata imputabilità - alla pena detentiva di due anni e sei mesi da espiare
(dedotto il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferti). Egli è stato ritenuto
colpevole di numerosi reati, commessi - in parte in correità con terzi - tra il
settembre 2008 e il marzo 2011, e meglio coazione, ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla LF sugli
stupefacenti, conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile,
minacce, vie di fatto, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e
guida nonostante la revoca (inc. TPC 72.2011.39 e 72.2010.98).
Sentenza
questa passata in giudicato.
b. Arrestato
in Svizzera due volte e rimasto in carcere preventivo dal 23.10.2008 al 7.11.2008 e dal 21.03.2011 al 21.04.2011, mentre dal 22.04.2011 in carcere di sicurezza, RE 1 ha iniziato l'espiazione della pena il 20.07.2011. Il 3.01.2012 raggiungerà il 1/3 dell'espiazione della pena; il 4.06.2012 la metà della pena da espiare; il 3.11.2012 i 2/3 per la liberazione condizionale, mentre in data 4.09.2013 terminerà di espiare la propria pena (cfr. calcolo esecuzione, doc. 3, inc. GPC __________).
c. Con
decisione 29.09.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) Edy Meli,
sedente in materia di applicazione della pena, vista la sentenza di condanna 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, ritenuto "che l'interessato è
cittadino italiano e che verosimilmente sarà oggetto di procedura di revoca del
permesso di dimora e che al momento della scarcerazione vi è la concreta
possibilità che debba lasciare il territorio elvetico, considerato altresì che
egli vanta una lunga serie di precedenti penali in Italia (...)" ha
ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in sezione chiusa "in
considerazione del pericolo di fuga e di recidiva" (decisione 29.09.2011 del GPC, p. 2).
d. Contro
tale decisione insorge RE 1 con reclamo 5/7.10.2011.
Egli
contesta l'esistenza di un pericolo di fuga, asserendo di essere al beneficio
di un valido permesso di dimora e di convivere da sei anni con la compagna __________,
residente in Svizzera da 20 anni. Sottolinea come il nostro Paese sia diventato
"la mia unica casa e il mio desiderio e [recte: è] unicamente
quello di stare con la mia compagna e di sposarla appena possibile",
mentre esclude nel modo più assoluto una sua intenzione di trasferirsi in
Italia o in qualsiasi altro paese (reclamo 5/7.10.2011, p. 1).
Pur
riconoscendo "che la mia biografia non da più tanta speranza in quanto
in passato ero spesso soggetto al consumo di droge [recte: droghe], che
sono state, in fine, la raggione per il mio comportamento inaccettabile",
contesta altresì il pericolo di recidiva. Asserisce al proposito di essersi
totalmente disintossicato in carcere e di non avere "più nessuna
intenzione di tornare a delinquere. Essendo finalmente e per la prima volta
completamente «pulito»
ho potuto mettere la mia testa a posto e non desidero più altro che vivere i
miei giorni con pace e serenita come tutte le altre persone" (reclamo 5/7.10.2011, p. 2).
e. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi si dirà - laddove necessario - nei
considerandi che seguono.
Giova
qui nondimeno rilevare che con decisione 7.10.2011 - nel frattempo passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona ha revocato a RE 1 il permesso
di dimora "B" CE/AELS, intimandogli di lasciare il nostro territorio
al momento della sua scarcerazione (decisione 7.10.2011 dell'Ufficio della migrazione, Bellinzona, doc. 6, inc. GPC __________).
A
metà novembre 2011 è inoltre stato approvato il Piano d'esecuzione della sanzione
penale che il qui reclamante è chiamato ad espiare (PES, doc. 7, inc. GPC __________).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della
pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a
decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro
tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in
particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la
motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 5/7.10.2011, contro la decisione 29.09.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi intimata lo stesso giorno è quindi
tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1.
- quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto
(cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto
chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è
da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
L'art.
19.
del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.03.2007
(REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le
misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al
detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di
evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della
pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come
scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di
libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla
base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona
condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o
parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di
misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale
e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla
comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga
(cpv. 3).
Infine
nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.01.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La
Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni
poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona
incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non
vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
2.2
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso
in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non
sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero
del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in
funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere
dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che
lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale
rischio non solo possibile ma probabile (sentenza TF 1B_626/2011 del 25.11.2011, consid. 3.1.;1B_423/2010 del 17.01.2011, consid. 5.1. e 1B_195/2010 del 13.07.2010, consid. 8.1.; DTF 125 I 60). La dottrina ha inoltre precisato che
un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non
dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il
nostro Paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò
che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen")
e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora
(BSK Strafrecht I, 2a. ed. – B.F. BRÄGGER, art. 76 CP n. 4).
3.
Nel
caso in esame, con decisione 7.10.2011 - passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona, vista la condanna pronunciata il 20.07.2011 dalla Corte delle assise criminali, ha revocato a RE 1 il permesso di dimora "B"
CE/AELS intimandogli di lasciare il nostro territorio al momento della sua
scarcerazione.
Nato
e cresciuto in Italia dove ha frequentato le scuole dell'obbligo (elementari e
medie), egli ha poi svolto diversi lavori, facendo un po' di tutto, tra cui
l'idraulico, l'elettricista e il meccanico.
Nondimeno
già da ragazzino è incappato in problemi con la giustizia, trascorrendo alcuni
mesi in carcere per furti.
Nel
1980, ventenne, egli si è trasferito in __________ dove nel 1984 si è unito in
matrimonio con una donna da cui ha avuto nel 1986 una figlia che non ha
riconosciuto. Tra il 1987 e il 1991 egli è stato attivo nella Legione
straniera, nel 1992 sarebbe stato a __________ e - come si evince dalla
sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali (p. 19) - egli avrebbe
poi "girato in più parti del mondo spendendo quello che avevo
guadagnato in legione straniera". Nondimeno egli avrebbe trascorso
diversi anni in carcere in Italia. Infatti l'estratto dal casellario giudiziale
italiano fa stato di una lunga lista di suoi precedenti per furto, porto di
armi, rapina, minaccia e tentato omicidio. L'ultima scarcerazione risale al
giugno del 2006 ed è nel 2006, all'età di 46 anni, che RE 1 è giunto in
Svizzera.
Ottenuto
il suddetto permesso di dimora, egli ha lavorato per poco più di un anno e
mezzo quale autista per una ditta privata e nel seguito, saltuariamente, per
una società di taxi. Dall'autunno 2008 egli è andato in assistenza pubblica e
dall'ottobre 2008 ha iniziato a perpetrare una serie di furti, in parte in
correità, tra l'altro, con due cittadini stranieri residenti nel locarnese, e protrattisi
sino al febbraio 2011, malgrado che il 23.10.2008 fosse stato arrestato una prima volta subendo 16 giorni di detenzione preventiva.
Il
legame affettivo che RE 1 vanta, è con una cittadina straniera, a suo dire
residente in Svizzera da una ventina di anni. Con la stessa egli non avrebbe nondimeno
convissuto nel medesimo appartamento, bensì avrebbero "preso in
locazione due appartamenti separati al fine di percepire un importo maggiore
dall'assistenza" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 20). Al beneficio dell'assistenza pubblica sia lui sia la compagna, con
quest'ultima egli ha condiviso i consumi di sostanze stupefacenti. Consumi di
droga di RE 1 che, in base alla sentenza di condanna 20.07.2011, risalgono al maggio 2009 e che hanno influito sul suo comportamento delittuoso, come riconosciuto
da lui stesso (cfr. reclamo 5/7.10.2011, p. 2) e come accertato in tale sentenza penale avendo la Corte giudicante ammesso una lieve scemata imputabilità.
Senza
la possibilità di lecitamente soggiornare sul nostro territorio e, di riflesso,
di inserirsi professionalmente rispettivamente di continuare a beneficiare
delle prestazioni assistenziali, privo di legami familiari importanti e stabili
nel nostro Paese atti a dargli un sostegno personale ed economico, con la
prospettiva di dover espiare (qualora non fossero adempiuti i presupposti per
la liberazione condizionale) ancora quasi due anni di carcere, con difficoltà
finanziarie e problemi di tossicodipendenza, il pericolo che egli si dia alla
fuga e quindi alla latitanza è non solo possibile bensì altamente probabile.
Il
suo vissuto, peraltro, evidenzia come egli abbia intrattenuto legami oltre che
nel suo paese d'origine, anche in altre nazioni - come la __________ -, e come
egli, per sua stessa ammissione, abbia girovagato in più parti del mondo. Egli
d'altronde nel nostro paese, giuntovi ad un'età matura e dopo lunghi periodi di
carcerazione, non ha saputo o voluto integrarsi in un tessuto sociale e professionale
onesto, bensì pur lontano dagli ambienti criminogeni dove fino ad allora aveva
vissuto, ha preferito "una vita fatta di espedienti, non lontana da
compagnie malavitose come il mondo della droga" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 36).
In
tale situazione, allo stato attuale, non solo il pericolo di fuga è altamente
probabile - che già da solo giustifica il collocamento in sezione chiusa a
tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP - bensì anche quello di ricadere nell'attività
delittuosa e nel consumo di sostanze stupefacenti.
Il
Piano d'esecuzione della sanzione penale elaborato nell'ottobre/novembre 2011,
approvato dalle competenti autorità a metà novembre 2011 e a cui il reclamante
ha aderito in data 11.11.2011, prevede d'altronde una fase iniziale dell'esecuzione
della sanzione penale da eseguirsi nella sezione chiusa con regolari controlli
dell'astinenza di RE 1 dal consumo di sostanze illecite e di medicamenti non prescritti.
Visto
tutto quanto sopra la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata,
merita di essere tutelata.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per
tener conto delle sue condizioni economiche, sono poste a carico del qui
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP,
76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone
Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 c/o PCT La Stampa, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv.
2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
per conoscenza:
-
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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