60.2011.323
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
14 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.323
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.323
Lugano
14 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.10.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli
atti rispettivamente ad alcuni atti di un incarto penale nel frattempo archiviato
con la facoltà di estrarne delle copie;
premesso che le osservazioni di duplica
28/29.11.2011 di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), non vengono considerate, essendo state trasmesse a questa Corte in
maniera tardiva e quindi irrita;
richiamate le osservazioni 28/31.10.2011 di
PI 2, concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata inoltre la replica 10/11.11.2011
di IS 1, mediante la quale conferma la sua richiesta di accogliere la presente
istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 25.03.2004 PI 2 è stata riconosciuta dal presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ autrice colpevole di ripetuta truffa, di ripetuta
appropriazione indebita e di ripetuta falsità in documenti ed è stata
condannata alla pena di due anni di detenzione (computato il carcere preventivo
sofferto), oltre all’obbligo di rifondere un’indennità ai danneggiati
costituitisi parti civili (inc. TPC __________; decisione TF __________ dell’11.05.2007);
che
adita dall’accusata, in data
22.08.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente
accolto il suo ricorso, riducendo – tra l’altro – la pena a diciotto mesi di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni
(decisione TF __________ dell’11.05.2007);
che con decisione 11.05.2007 il Tribunale
federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso
26.09.2006 presentato da PI 2 (decisione
TF __________ dell’11.05.2007);
che con la presente richiesta IS 1, genero
di PI 2, chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento
penale, avendo, a suo dire, nell’ambito del medesimo effettuato un importante
versamento su richiesta di sua moglie __________ a favore della suocera PI 2 a titolo di deposito cauzionale;
che precisa al riguardo di essere "(…) sposato dal giugno 1999 con
(…) __________, figlia della sig.ra PI 2 (…), nei cui confronti era stato
avviato nel 2002 (un) procedimento penale (…) e a favore della quale il IS
1, in data 29.05.2002, presso Banca __________, aprì la relazione n. __________
a suo nome ma vincolando le somme" e che nell’ambito del ricorso per separazione giudiziale dei
coniugi presentato il 21.04.2011 da __________ al Tribunale di __________, le
parti dovranno calcolare le spese rilevanti sostenute durante la vita
coniugale, tra cui il suddetto versamento prestato a titolo di deposito cauzionale
pari a circa CHF 200’000.-- (istanza 5/6.10.2011, p. 1, doc. 1);
che
con osservazioni 28/31.10.2011 PI 2 postula la reiezione dell’istanza, non avendo
a suo giudizio IS 1 un interesse personale diretto in relazione al procedimento
penale in questione, adducendo contestualmente che egli potrebbe richiedere
direttamente all’istituto bancario la documentazione necessaria inerente al
conto di cui egli era titolare;
che con replica 10/11.11.2011 IS 1
riconferma la sua istanza, contestando – in sostanza – le affermazioni di PI 2,
precisando in particolare che non vi sarebbe alcuna "(…) traccia della documentazione relativa al
deposito cauzionale nonostante fosse stata espressamente richiesta" e
che la presente istanza è stata presentata "(…) per poter visionare ed
estrarre copia esclusivamente della documentazione attestante il versamento del
deposito cauzionale (dallo stesso effettuato) e successivo sblocco, non avendo
(…) alcun interesse per gli altri atti/documenti del procedimento a carico
della sig.ra PI 2, per cui si potrebbe limitare l’accesso agli atti solo a tale
documentazione" (osservazioni 10/11.11.2011, p. 1 e 2, doc. 5);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che il Tribunale penale cantonale, su
richiesta di questa Corte e con riferimento al deposito cauzionale prestato
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, ha prodotto
copia di tre scritti (doc. 10);
che
dal primo scritto datato 27.05.2002
emerge che il Servizio giuridico dell’allora Banca __________ ha in particolare
confermato al Ministero pubblico, con riferimento al procedimento penale
inerente a PI 2, "(…) di aver proceduto al blocco interno su mandato
dello stesso cliente di fr. 250'000.-- depositati, a titolo di cauzione nell’ambito
del procedimento in epigrafe, sul libretto di deposito nominativo appoggiato
alla relazione numero __________" (doc. 10);
che
dal secondo scritto datato 15.04.2004 e firmato dall’avv. PR 2 risulta che
quest’ultimo, in nome e per conto della sua assistita PI 2, ha chiesto all’allora segretario di camera del Tribunale penale cantonale che "(…) la
cauzione prestata a suo tempo nell’ambito del procedimento a carico della
stessa signora PI 2 venga liberata per l’ammontare eccedente la somma di CHF
17'632.80" e che "a complemento della presente richiesta, Le ribadisco
che la somma per la cauzione è stata messa a disposizione da parte di una terza
persona e che la documentazione a sostegno di quanto sostenuto è, nella misura
in ciò risultasse necessario, a disposizione" (doc. 10);
che
dal terzo scritto datato
16.04.2004 e firmato dall’allora segretario di camera del predetto tribunale
emerge che quest’ultimo ha comunicato all’allora Banca __________, con
riferimento al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ che qui ci
occupa, che "(…) con
la presente autorizziamo lo svincolo, a favore del titolare del conto,
dell’importo eccedente la somma di fr. 17'632.80 versato quale cauzione sul
libretto del deposito nominativo appoggiato alla relazione nr. __________. Per
il resto il blocco è confermato" (doc. 10);
che a giudizio di questa Corte è adempiuto
un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad
ottenere copia dei predetti tre scritti che prevale sugli interessi personali
di PI 2, poiché concernono il deposito cauzionale prestato nell’ambito del
procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ e la relazione bancaria no. __________, intestata al
qui istante presso l’allora Banca __________ (cfr. documentazione annessa alla
replica 10/11.11.2011 di IS 1, doc. 5);
che in siffatte circostanze – dopo la
crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà al
patrocinatore del qui istante copia degli scritti 27.05.2002, 15.04.2004 e 16.04.2004 di cui all’incarto TPC __________;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle predette considerazioni;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate, mentre che non si giustifica l’assegnazione di
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
Considerandi
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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