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Decisione

60.2011.326

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. diritto all'oblio delle vittime e lungo termine trascorso dai fatti accaduti rispettivamente dall'emanazione della sentenza di condanna (is

20 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2011.326

Lugano

20 ottobre

2011/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 6/11.10.2011 e 10/11.10.2011 presentate da

IS 1

tendenti ad ottenere copia di una decisione di

condanna emanata, tra l’altro, a suo carico allo scopo di ottenere

l’indirizzo delle vittime coinvolte;

premesso che entrambe le istanze sono state

inviate, tramite fax, il 6.10.2011 rispettivamente il 10.10.2011 al Tribunale

penale cantonale, che le ha trasmesse, per competenza, a questa Corte

l’11.10.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

il 4.07.1977 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato IS 1 (__________),

unitamente ad altre due persone, coautore colpevole di tentata rapina

qualificata e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione (da dedursi

il carcere preventivo sofferto), all’espulsione dalla Svizzera per quindici

anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1);

che

la predetta sentenza è stata intimata alle parti il 14.07.1977 ed è

regolarmente cresciuta in giudicato;

che con le presenti istanze – trasmesse dal

Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede in sostanza

di ottenere copia della suddetta sentenza di condanna per risalire all’indirizzo

delle due vittime allora coinvolte (__________e __________);

che

a suffragio della sua richiesta egli precisa che deve prendere contatto con queste

persone avendo avviato presso il Tribunale di __________ la pratica di riabilitazione

per accedere all’albo professionale dei mediatori immobiliari necessitando "(…) ALL’UOPO PERDONO

E RISARCIMENTO DEI DANNI DELLE SUDDETTE VITTIME" (istanza

10/11.10.2011);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

Considerandi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame occorre dunque valutare se sia adempiuto un interesse

giuridico legittimo dell’istante prevalente sui diritti personali delle due

vittime (delle quali domanda di ottenere il recapito);

che dalla sentenza di condanna 4.07.1977 in

re __________, __________ e IS 1 emerge, come indicato dall’istante, che __________

e __________ sono state vittime della tentata rapina qualificata messa in atto

dagli imputati;

che sulla loro persona, oltre che al nome e

al cognome e al fatto che si trattava di "(….) un uomo già di certa età accompagnato

però da un secondo dall’aspetto vigoroso e per di più protetti dalla loro

vettura (…)", non

emerge nulla di particolare (sentenza

4.07.1977

in re __________, __________

e IS 1, p. 14);

che le due vittime non hanno partecipato al

pubblico dibattimento (né personalmente né rappresentati da un avvocato in

qualità di parti civili) e non risulta nemmeno che la sentenza di condanna sia

stata loro intimata (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS

1, p. 3 e 22);

che dai fatti accaduti (il 29.01.1977) e

dall’emanazione della sentenza di condanna 4.07.1977 (intimata il 14.07.1977)

sono trascorsi oltre trent’anni;

che da un lato vi è quindi il diritto

all’oblio delle due vittime, cui si deve aggiungere il lungo tempo trascorso;

che dall’altro lato vi è l’interesse del

qui istante, che a sessantatré anni, è intenzionato ad accedere all’albo

professionale dei mediatori immobiliari e necessiterebbe "(…) LA RICHIESTA DI PERDONO E DI

RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI RIVOLTA ALLE DUE VITTIME DEL REATO

SUDDETTO" (istanza 6/11.10.2011);

che

tutto ciò ponderato, questa Corte ritiene che gli interessi delle due vittime

(una delle quali era peraltro già in età avanzata al momento dei fatti

accaduti), in particolare con riferimento al lungo tempo trascorso e al diritto

all’oblio, prevalgono sugli interessi personali del qui istante;

che

del resto la sentenza di condanna richiesta non contiene elementi atti a rintracciare

il recapito e l’indirizzo delle due persone;

che

inoltre da informazioni assunte da questa Corte le due vittime non risultano essere

domiciliate nel Canton Ticino;

che

alla luce di quanto sopra esposto l’istanza deve essere respinta;

che

vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa

di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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