60.2011.326
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. diritto all'oblio delle vittime e lungo termine trascorso dai fatti accaduti rispettivamente dall'emanazione della sentenza di condanna (is
20 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.326
Data decisione, Autorità:
20.10.2011, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. diritto all'oblio delle vittime e lungo termine trascorso dai fatti accaduti rispettivamente dall'emanazione della sentenza di condanna (istanza respinta)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
Fatti
60.2011.326
Lugano
20 ottobre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 6/11.10.2011 e 10/11.10.2011 presentate da
IS 1
tendenti ad ottenere copia di una decisione di
condanna emanata, tra l’altro, a suo carico allo scopo di ottenere
l’indirizzo delle vittime coinvolte;
premesso che entrambe le istanze sono state
inviate, tramite fax, il 6.10.2011 rispettivamente il 10.10.2011 al Tribunale
penale cantonale, che le ha trasmesse, per competenza, a questa Corte
l’11.10.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 4.07.1977 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato IS 1 (__________),
unitamente ad altre due persone, coautore colpevole di tentata rapina
qualificata e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione (da dedursi
il carcere preventivo sofferto), all’espulsione dalla Svizzera per quindici
anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS 1);
che
la predetta sentenza è stata intimata alle parti il 14.07.1977 ed è
regolarmente cresciuta in giudicato;
che con le presenti istanze – trasmesse dal
Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede in sostanza
di ottenere copia della suddetta sentenza di condanna per risalire all’indirizzo
delle due vittime allora coinvolte (__________e __________);
che
a suffragio della sua richiesta egli precisa che deve prendere contatto con queste
persone avendo avviato presso il Tribunale di __________ la pratica di riabilitazione
per accedere all’albo professionale dei mediatori immobiliari necessitando "(…) ALL’UOPO PERDONO
E RISARCIMENTO DEI DANNI DELLE SUDDETTE VITTIME" (istanza
10/11.10.2011);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
Considerandi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame occorre dunque valutare se sia adempiuto un interesse
giuridico legittimo dell’istante prevalente sui diritti personali delle due
vittime (delle quali domanda di ottenere il recapito);
che dalla sentenza di condanna 4.07.1977 in
re __________, __________ e IS 1 emerge, come indicato dall’istante, che __________
e __________ sono state vittime della tentata rapina qualificata messa in atto
dagli imputati;
che sulla loro persona, oltre che al nome e
al cognome e al fatto che si trattava di "(….) un uomo già di certa età accompagnato
però da un secondo dall’aspetto vigoroso e per di più protetti dalla loro
vettura (…)", non
emerge nulla di particolare (sentenza
4.07.1977
in re __________, __________
e IS 1, p. 14);
che le due vittime non hanno partecipato al
pubblico dibattimento (né personalmente né rappresentati da un avvocato in
qualità di parti civili) e non risulta nemmeno che la sentenza di condanna sia
stata loro intimata (sentenza 4.07.1977 in re __________, __________ e IS
1, p. 3 e 22);
che dai fatti accaduti (il 29.01.1977) e
dall’emanazione della sentenza di condanna 4.07.1977 (intimata il 14.07.1977)
sono trascorsi oltre trent’anni;
che da un lato vi è quindi il diritto
all’oblio delle due vittime, cui si deve aggiungere il lungo tempo trascorso;
che dall’altro lato vi è l’interesse del
qui istante, che a sessantatré anni, è intenzionato ad accedere all’albo
professionale dei mediatori immobiliari e necessiterebbe "(…) LA RICHIESTA DI PERDONO E DI
RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI RIVOLTA ALLE DUE VITTIME DEL REATO
SUDDETTO" (istanza 6/11.10.2011);
che
tutto ciò ponderato, questa Corte ritiene che gli interessi delle due vittime
(una delle quali era peraltro già in età avanzata al momento dei fatti
accaduti), in particolare con riferimento al lungo tempo trascorso e al diritto
all’oblio, prevalgono sugli interessi personali del qui istante;
che
del resto la sentenza di condanna richiesta non contiene elementi atti a rintracciare
il recapito e l’indirizzo delle due persone;
che
inoltre da informazioni assunte da questa Corte le due vittime non risultano essere
domiciliate nel Canton Ticino;
che
alla luce di quanto sopra esposto l’istanza deve essere respinta;
che
vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa
di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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