Lexipedia

Decisione

60.2011.34

Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH

7 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP

e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario

giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del

Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione

della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].

L’art.

369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario

giudiziale non devono poter essere ricostruite e che la sentenza eliminata non

è più opponibile all’interessato.

Il

diritto in vigore, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna

distinzione tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora

esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal

casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione

avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata

eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la

Considerandi

sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti

alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – S.

TRECHSEL / V. LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte

le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2a.

ed., art. 369 CP n. 8).

Ne

discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e

l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni

private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento

in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più

alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e

applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP;

StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., art. 369 CP n. 7).

7.

In queste condizioni, accertato che la condanna

relativa al giudizio della Corte delle assise criminali del 1988 è stata

cancellata dal casellario giudiziale, essendo altresì la nuova normativa chiara

e decisamente perentoria - e come tale applicata dal TF (DTF 135 IV 87 cons.

2.4

, che esclude l’utilizzazione di condanne cancellate per la commisurazione

di una nuova pena o per decidere la sospensione condizione della pena) -, non

può essere dato seguito alla richiesta di autorizzare il rilascio di una copia

della sentenza di un giudizio cancellato.

8.

L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

procuratore pubblico Nicola Corti, sede (rif. ROG.2001.31);

- Tribunale

penale cantonale, sede.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster