60.2011.34
Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH
7 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.34
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico (a seguito di rogatoria da autorità giudiziaria straniera) quale istante. istanza respinta perché sentenza eliminata dal casellario giudiziale CH non è più opponibile al condannato
CASELLARIO GIUDIZIALE
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 101 CPP
art. 102 CPP
art. 369 CPS
art. 62 cpv. 4 LOG
art. 80 VCP
art. 363 cpv. 4 VCP
art. 27 VCPP
Incarto n.
60.2011.34
Lugano
7 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/16.2.2011 presentata dal
IS 1
in relazione ad una richiesta di
assistenza giudiziaria internazionale presentata da un’autorità giudiziaria
della Turchia e tendente ad ottenere copia di una sentenza penale ticinese;
ritenuto che, in considerazione dell’esito
dell’istanza, non si giustificava uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con sentenza del 15.1.1988, una Corte delle assise
criminali del Canton Ticino aveva condannato, tra l'altro, PI 1 per titolo di
ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (inc. __________). Il
giudizio di allora è stato nel frattempo cancellato dal casellario giudiziale
svizzero, come si evince dal rispettivo estratto del 21.2.2011 richiesto dalla presente Corte.
2.Con domanda di assistenza giudiziaria internazionale
in materia penale, presentata all’Ufficio federale di giustizia e poi da questo
trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, un’autorità giudiziaria
turca, chiamata a giudicare PI 1, chiede copia del soraccitato giudizio reso
dalla Corte delle assise criminali del Canton Ticino, onde sostanziare
un'eventuale recidiva a suo carico.
3.Con decisione di entrata in materia del 15.2.2011 (inc. __________), il IS 1 ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria,
trasmettendo la propria decisione a questa Corte e instando per il rilascio di
una copia conforme della sentenza del 1988.
4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale
ticinese (CPP TI), in vigore dal 1°.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a
procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO
– M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non
prevede un’espressa norma, e l’art. 99 cpv. 1 CPP lascia spazio ad una
regolamentazione cantonale.
In
Ticino l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione": in sostanza, la nuova norma riprende quanto
precedentemente sancito dall’art. 27 CPP TI.
5.Nel presente caso, ci si potrebbe preliminarmente
chiedere se la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG (precedentemente
dall’art. 27 CPP TI) sia applicabile o meno, in particolare nell’assistenza tra
autorità penali. La questione può comunque rimanere aperta, in considerazione
di quanto segue.
6.La modifica del Codice penale svizzero, entrata in
vigore il 1°.1.2007 ha sostituito il titolo quinto relativo al casellario giudiziale
(art. 359 ss. vCP) con il nuovo titolo sesto (art. 365 - 371 CP).
L’art.
363 cpv. 4 vCP prevedeva che “Un’iscrizione cancellata non dev’essere comunicata
se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate
dell’esecuzione delle pene (…)”.
L’art.
80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato
sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione
tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei
reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una
riabilitazione completa.
Fatti
I
termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP
e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario
giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del
Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione
della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].
L’art.
369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario
giudiziale non devono poter essere ricostruite e che la sentenza eliminata non
è più opponibile all’interessato.
Il
diritto in vigore, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna
distinzione tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora
esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal
casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione
avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata
eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la
Considerandi
sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti
alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – S.
TRECHSEL / V. LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte
le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2a.
ed., art. 369 CP n. 8).
Ne
discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e
l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni
private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento
in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più
alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e
applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP;
StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., art. 369 CP n. 7).
7.
In queste condizioni, accertato che la condanna
relativa al giudizio della Corte delle assise criminali del 1988 è stata
cancellata dal casellario giudiziale, essendo altresì la nuova normativa chiara
e decisamente perentoria - e come tale applicata dal TF (DTF 135 IV 87 cons.
2.4
, che esclude l’utilizzazione di condanne cancellate per la commisurazione
di una nuova pena o per decidere la sospensione condizione della pena) -, non
può essere dato seguito alla richiesta di autorizzare il rilascio di una copia
della sentenza di un giudizio cancellato.
8.
L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le disposizioni citate ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
procuratore pubblico Nicola Corti, sede (rif. ROG.2001.31);
- Tribunale
penale cantonale, sede.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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