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Decisione

60.2011.342

Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante

15 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di separazione sia a livello giudiziario che nell’ambito delle trattative e

contatti con la patrocinatrice del marito per la ricerca di soluzioni bonali e

per poter consigliare al meglio la mia cliente in un’ottica di prevenzione e

valutazione dell’adeguatezza anche dei propri atteggiamenti rispetto ai comportamenti

del coniuge" (scritto 3/4.11.2011, p. 1/2, doc. 3);

che il procuratore pubblico ha prodotto a

questa Corte sette incarti inerenti ad PI 2, segnatamente l’incarto NLP __________,

l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________, l’incarto DA __________,

l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________ e l’incarto NLP __________;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui

istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai

sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona

informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________,

NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte/partecipante al procedimento

(quale denunciante/querelante ai

sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona

informata sui fatti ai sensi del CPP) nei predetti procedimenti penali nel

frattempo archiviati, essa deve

Considerandi

seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo

dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG a poter compulsare gli atti degli incarti

NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________,

DA __________ e NLP __________, poiché l’hanno interessata personalmente in

veste di parte rispettivamente di partecipante al procedimento (in cui è stata

lesa nei suoi diritti);

che a ciò aggiungasi che i surriferiti

incarti potrebbero essere utili nell’ambito della procedura di separazione che

concerne IS 1 e PI 2, e ciò anche a tutela degli interessi non solo della qui

istante, ma anche dell’intero nucleo famigliare;

che

in siffatte circostanze il patrocinatore di IS 1 è autorizzato a compulsare gli

incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________,

DA __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i

tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;

che il patrocinatore è, se del caso,

autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

che

l’istanza è accolta ai sensi

dei surriferiti considerandi;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato

parte/partecipante ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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