60.2011.342
Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante
15 novembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.342
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.342
Lugano
15 novembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.09./26.10.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere i rapporti di polizia, i
verbali e le decisioni inerenti a procedimenti penali che coinvolgono una
coppia in fase di separazione;
premesso che la richiesta datata 20.09.2011
è giunta al Ministero pubblico il 21.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 26.10.2011, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti al marito
dell’istante, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 20/21.09.2011
l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, ha chiesto al
Ministero pubblico la trasmissione di tutti i rapporti di polizia, dei verbali
e delle decisioni inerenti a IS 1 e ad PI 2, poiché "nell’ambito della separazione dei coniugi (…) vi sono state varie
richieste d’intervento e denuncie della moglie nei confronti del marito, ma
anche per falsa denuncia da parte del marito, che ha più volte avvertito la
polizia perché i figli sarebbero stati lasciati da soli in casa rispettivamente
importunati da terzi" (doc. 1.a);
che in data 26.10.2011 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza, a questa
Corte il surriferito scritto, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti ad
PI 2, senza formulare osservazioni in merito (doc. 1);
che
con scritto 27.10.2011 questa Corte ha informato il patrocinatore della qui
istante che per stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ex
art. 62 cpv. 4 LOG occorre avere informazioni minime riguardo ai motivi che
stanno alla base della sua richiesta (doc. 2);
che
con scritto 3/4.11.2011 il patrocinatore dell’istante ha anzitutto precisato
che "(…) i fatti che si riferiscono ai mesi da luglio 2011 emergono dal
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12.9.2011 di cui nel frattempo
ho ricevuto copia" e che "per quanto mi risulta, vi sono
tuttavia stati ulteriori procedimenti per violenza coniugale o comunque legati
al comportamento del marito in relazione a moglie e figli" (scritto
3/4.11.2011, p. 1, doc. 3);
che
ha poi addotto che "nell’ambito della procedura di separazione, in cui
rappresento la moglie, mi sarebbe utile conoscere da un lato i fatti riferiti
da entrambi i coniugi, la loro distribuzione temporanea, le occasioni in cui
avvengono, gli eventuali riscontri oggettivi e d’altra parte la valutazione e
gli interventi (richiamo, condanna, assoluzione, non luogo a procedere ecc.) da
parte dell’autorità penale", allo scopo di "(…) poter meglio
valutare la necessità, opportunità e modalità di eventuali misure a protezione
della moglie (e se del caso dei figli) da postulare o sostenere nella pratica
Fatti
di separazione sia a livello giudiziario che nell’ambito delle trattative e
contatti con la patrocinatrice del marito per la ricerca di soluzioni bonali e
per poter consigliare al meglio la mia cliente in un’ottica di prevenzione e
valutazione dell’adeguatezza anche dei propri atteggiamenti rispetto ai comportamenti
del coniuge" (scritto 3/4.11.2011, p. 1/2, doc. 3);
che il procuratore pubblico ha prodotto a
questa Corte sette incarti inerenti ad PI 2, segnatamente l’incarto NLP __________,
l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________, l’incarto DA __________,
l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________ e l’incarto NLP __________;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui
istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai
sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona
informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________,
NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte/partecipante al procedimento
(quale denunciante/querelante ai
sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona
informata sui fatti ai sensi del CPP) nei predetti procedimenti penali nel
frattempo archiviati, essa deve
Considerandi
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG a poter compulsare gli atti degli incarti
NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________,
DA __________ e NLP __________, poiché l’hanno interessata personalmente in
veste di parte rispettivamente di partecipante al procedimento (in cui è stata
lesa nei suoi diritti);
che a ciò aggiungasi che i surriferiti
incarti potrebbero essere utili nell’ambito della procedura di separazione che
concerne IS 1 e PI 2, e ciò anche a tutela degli interessi non solo della qui
istante, ma anche dell’intero nucleo famigliare;
che
in siffatte circostanze il patrocinatore di IS 1 è autorizzato a compulsare gli
incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________,
DA __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i
tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;
che il patrocinatore è, se del caso,
autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi
dei surriferiti considerandi;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato
parte/partecipante ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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