60.2011.35
Reclamo contro ingiunzione ad imputato a comunicare il nominativo del nuovo difensore d'ufficio. difesa obbligatoria
25 febbraio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2011.35
Data decisione, Autorità:
25.02.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro ingiunzione ad imputato a comunicare il nominativo del nuovo difensore d'ufficio. difesa obbligatoria
DIFENSORE D'UFFICIO
DIFESA OBBLIGATORIA
RECLAMO
art. 130 CPP
art. 132 cpv. 1 let. a CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2011.35
Lugano
25 febbraio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, esclusosi)
segretario:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 18/21.2.2011
presentato dall’
RE 1
contro
lo scritto 15.2.2011 con il quale il procuratore
pubblico Cristina Maggini lo ha invitato a comunicargli il nominativo del suo
nuovo difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale a suo carico
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 23.2.2011 del
procuratore pubblico, il quale postula l’irricevibilità ed in subordine la reiezione
del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito del procedimento penale a carico dell’avv. RE 1, con scritto
15.2.2011 il magistrato inquirente, oltre a trasmettergli copia di alcuni atti
istruttori come da lui richiesto, gli ha pure comunicato: “(…) In
considerazione del fatto che l’Avv. __________ mi ha informato di non più
Considerandi
patrocinarLa e ritenuto che nel caso di specie trattasi di difesa obbligatoria,
La invito a comunicarmi entro il 25 febbraio 2011 il nominativo del Suo
difensore di fiducia. In difetto di una Sua comunicazione in tal senso
provvederò, in ossequio all’art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 2 CPP, a nominarLe un
difensore d’ufficio” (scritto 15.2.2011, doc. 1a);
che con reclamo 18/21.2.2011 l’avv.
RE 1 chiede l’an-nullamento della “decisione / atto procedurale di data 15
febbraio 2011 (…) per carenza di motivazione”, in quanto nel caso concreto
non sarebbero sostanziati i motivi per i quali il procuratore pubblico ritiene
che siano dati gli estremi di una difesa obbligatoria (reclamo 18/21.2.2011, p.
2, doc. 1);
che lo scritto 15.2.2011 del
magistrato inquirente, benché formulato come invito e riferito all’art. 132
cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, contiene un’ingiunzione, così come - invero - espressamente
descritto alla cifra 1 del medesimo disposto di legge;
che l’ingiunzione (ted. Aufforderung,
fr. invitation) giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP non è
equiparabile ad una decisione (ai sensi dell’art. 80 CPP) o ad un atto
procedurale, in quanto alla persona interessata viene prospettata la necessità
di scegliere un difensore da parte sua o da parte del magistrato inquirente,
che ritiene a prima vista dati i presupposti per una difesa obbligatoria. Non
trattandosi di un atto tale, da solo, da definire in maniera vincolante un
diritto o un dovere dell’interessato, il reclamo ai sensi degli art. 393 ss.
CPP contro un’ingiunzione non è di principio ammissibile;
che al contrario è una
questione di diritto stabilire se siano adempiuti i presupposti di una difesa
obbligatoria, con riferimento ai motivi esaustivamente elencati all’art. 130
CPP. Nel determinarla, il magistrato inquirente si trova in rapporto
autoritativo rispetto all’interessato, decide su una questione concretamente
definita e che riguarda solo il destinatario, applica presupposti definiti dal
CPP e stabilisce in maniera vincolante un dovere dell’interessato;
che conseguentemente la
decisione riguardo all’obbligatorietà della difesa deve essere motivata e
contro di essa deve essere ammissibile il reclamo;
che per evidenti motivi di
economia di procedura e di celerità, è opportuno riunire in un’unica decisione
l’obbligatorietà della difesa e la designazione della persona del difensore;
che di regola quindi lo
scritto di ingiunzione deve prospettare la possibilità che sia dato un caso di
difesa obbligatoria e contenere l’indicazione che, in caso di mancata nomina di
un difensore da parte dell’imputato, il procuratore pubblico si determinerà, in
ossequio agli art. 130 e 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, a stabilire - con due dispositivi
diversi - se la difesa sia obbligatoria o meno e, se del caso, contestualmente a
designare la persona del difensore d’ufficio;
che quest’ultima decisione sarà
impugnabile indicando, nei rimedi di diritto, la possibilità di inoltrare
reclamo sia contro l’obbligatorietà della difesa, sia contro il patrocinatore
designato;
che in tal modo, la persona
destinataria dell’ingiunzione può (anche) prendere posizione sulla stessa (eventualmente
contestando trattarsi di un caso di difesa obbligatoria, esercitando in tal
modo il proprio diritto di essere sentito) e successivamente, alla ricezione
della decisione di obbligatorietà e di designazione, impugnare la stessa (esercitando
il proprio diritto di reclamo);
che ciò vale anche nel caso
concreto del qui reclamante;
che in conclusione il reclamo
è irricevibile e che, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde
dal prelevare tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130, 132 e 393 ss. CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- ;
- .
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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