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Decisione

60.2011.35

Reclamo contro ingiunzione ad imputato a comunicare il nominativo del nuovo difensore d'ufficio. difesa obbligatoria

25 febbraio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2011.35

Data decisione, Autorità:

25.02.2011, CRPTI

Titolo:

Reclamo contro ingiunzione ad imputato a comunicare il nominativo del nuovo difensore d'ufficio. difesa obbligatoria

DIFENSORE D'UFFICIO

DIFESA OBBLIGATORIA

RECLAMO

art. 130 CPP

art. 132 cpv. 1 let. a CPP

art. 393 cpv. 1 CPP

Incarto n.

60.2011.35

Lugano

25 febbraio

2011/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di

Mauro Mini, esclusosi)

segretario:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 18/21.2.2011

presentato dall’

RE 1

contro

lo scritto 15.2.2011 con il quale il procuratore

pubblico Cristina Maggini lo ha invitato a comunicargli il nominativo del suo

nuovo difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale a suo carico

(inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 23.2.2011 del

procuratore pubblico, il quale postula l’irricevibilità ed in subordine la reiezione

del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

nell’ambito del procedimento penale a carico dell’avv. RE 1, con scritto

15.2.2011 il magistrato inquirente, oltre a trasmettergli copia di alcuni atti

istruttori come da lui richiesto, gli ha pure comunicato: “(…) In

considerazione del fatto che l’Avv. __________ mi ha informato di non più

Considerandi

patrocinarLa e ritenuto che nel caso di specie trattasi di difesa obbligatoria,

La invito a comunicarmi entro il 25 febbraio 2011 il nominativo del Suo

difensore di fiducia. In difetto di una Sua comunicazione in tal senso

provvederò, in ossequio all’art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 2 CPP, a nominarLe un

difensore d’ufficio” (scritto 15.2.2011, doc. 1a);

che con reclamo 18/21.2.2011 l’avv.

RE 1 chiede l’an-nullamento della “decisione / atto procedurale di data 15

febbraio 2011 (…) per carenza di motivazione”, in quanto nel caso concreto

non sarebbero sostanziati i motivi per i quali il procuratore pubblico ritiene

che siano dati gli estremi di una difesa obbligatoria (reclamo 18/21.2.2011, p.

2, doc. 1);

che lo scritto 15.2.2011 del

magistrato inquirente, benché formulato come invito e riferito all’art. 132

cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, contiene un’ingiunzione, così come - invero - espressamente

descritto alla cifra 1 del medesimo disposto di legge;

che l’ingiunzione (ted. Aufforderung,

fr. invitation) giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP non è

equiparabile ad una decisione (ai sensi dell’art. 80 CPP) o ad un atto

procedurale, in quanto alla persona interessata viene prospettata la necessità

di scegliere un difensore da parte sua o da parte del magistrato inquirente,

che ritiene a prima vista dati i presupposti per una difesa obbligatoria. Non

trattandosi di un atto tale, da solo, da definire in maniera vincolante un

diritto o un dovere dell’interessato, il reclamo ai sensi degli art. 393 ss.

CPP contro un’ingiunzione non è di principio ammissibile;

che al contrario è una

questione di diritto stabilire se siano adempiuti i presupposti di una difesa

obbligatoria, con riferimento ai motivi esaustivamente elencati all’art. 130

CPP. Nel determinarla, il magistrato inquirente si trova in rapporto

autoritativo rispetto all’interessato, decide su una questione concretamente

definita e che riguarda solo il destinatario, applica presupposti definiti dal

CPP e stabilisce in maniera vincolante un dovere dell’interessato;

che conseguentemente la

decisione riguardo all’obbligatorietà della difesa deve essere motivata e

contro di essa deve essere ammissibile il reclamo;

che per evidenti motivi di

economia di procedura e di celerità, è opportuno riunire in un’unica decisione

l’obbligatorietà della difesa e la designazione della persona del difensore;

che di regola quindi lo

scritto di ingiunzione deve prospettare la possibilità che sia dato un caso di

difesa obbligatoria e contenere l’indicazione che, in caso di mancata nomina di

un difensore da parte dell’imputato, il procuratore pubblico si determinerà, in

ossequio agli art. 130 e 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP, a stabilire - con due dispositivi

diversi - se la difesa sia obbligatoria o meno e, se del caso, contestualmente a

designare la persona del difensore d’ufficio;

che quest’ultima decisione sarà

impugnabile indicando, nei rimedi di diritto, la possibilità di inoltrare

reclamo sia contro l’obbligatorietà della difesa, sia contro il patrocinatore

designato;

che in tal modo, la persona

destinataria dell’ingiunzione può (anche) prendere posizione sulla stessa (eventualmente

contestando trattarsi di un caso di difesa obbligatoria, esercitando in tal

modo il proprio diritto di essere sentito) e successivamente, alla ricezione

della decisione di obbligatorietà e di designazione, impugnare la stessa (esercitando

il proprio diritto di reclamo);

che ciò vale anche nel caso

concreto del qui reclamante;

che in conclusione il reclamo

è irricevibile e che, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde

dal prelevare tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130, 132 e 393 ss. CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

- ;

- .

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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