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Decisione

60.2011.352

Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante

14 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale,

la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo

che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

con decisione del 14.2.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011

Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio,

alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti

oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere

l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta

in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste in

connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche

furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.2.2007,

inc. CRP 60.2007.23);

che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in

Considerandi

quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una

connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del

procedimento penale;

che

nella fattispecie in esame è, di principio, adempiuto un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a conoscere i

fatti accaduti il __________, a __________, ai danni del proprio assicurato PI

3;

che

a giudizio di questa Corte il contenuto della sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________)

è sufficiente per l’istante ai fini delle sue incombenze;

che

considerato che la sentenza riguarda anche altre fattispecie per le quali è

stato condannato l’imputato e altre parti civili ai sensi del CPP TI, la stessa

viene trasmessa alla qui istante in forma anonimizzata, e ciò a tutela degli

interessi delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo

archiviato;

che

alla luce di quanto sopra esposto la sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________)

viene trasmessa – in forma anonimizzata – alla IS 1 unitamente alla presente

decisione;

che

la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 70.--, per complessivi CHF 170.--

(centosettanta), sono poste a carico della IS 1 __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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