60.2011.352
Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante
14 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.352
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.352
Lugano
14 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.10/4.11.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di
cui all’incarto TPC __________;
premesso che la richiesta datata 22.10.2011
è giunta al Ministero pubblico il 28.10.2011, che l’ha trasmessa al Tribunale
penale cantonale il 3.11.2011, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 3/4.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 8.10.2010 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di
condanna a carico di una persona dichiarandola, tra l’altro, autore colpevole di
tentato omicidio intenzionale riguardo ai fatti avvenuti "il __________
a __________ ai danni di PI 3 " e di un’altra persona e lo ha condannato
alla pena detentiva di otto anni (da dedursi il carcere preventivo sofferto)
(inc. TPC __________);
che la suddetta sentenza è cresciuta in
giudicato il 30.11.2010;
che nell’ambito di quel procedimento penale
PI 3, in relazione a quanto accaduto il __________, aveva assunto la veste di
parte civile ai sensi del CPP TI;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Corte – la IS 1 (di seguito IS 1), richiamando il
suo scritto 20.06.2011 indirizzato al Ministero pubblico, chiede la trasmissione
degli atti del surriferito
procedimento penale per la consultazione e per una presa di posizione riguardo
a quanto accaduto ai danni del suo assicurato PI 3, allegando contestualmente copia dell’avviso
d’infortunio allestito il 15.02.2011 da quest’ultimo, il cui contenuto risulta
essere in connessione con quanto successo quel giorno (doc. 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
Fatti
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale,
la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
con decisione del 14.2.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011
Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio,
alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti
oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere
l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta
in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste in
connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche
furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.2.2007,
inc. CRP 60.2007.23);
che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in
Considerandi
quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una
connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del
procedimento penale;
che
nella fattispecie in esame è, di principio, adempiuto un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a conoscere i
fatti accaduti il __________, a __________, ai danni del proprio assicurato PI
3;
che
a giudizio di questa Corte il contenuto della sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________)
è sufficiente per l’istante ai fini delle sue incombenze;
che
considerato che la sentenza riguarda anche altre fattispecie per le quali è
stato condannato l’imputato e altre parti civili ai sensi del CPP TI, la stessa
viene trasmessa alla qui istante in forma anonimizzata, e ciò a tutela degli
interessi delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo
archiviato;
che
alla luce di quanto sopra esposto la sentenza 8.10.2010 (inc. TPC __________)
viene trasmessa – in forma anonimizzata – alla IS 1 unitamente alla presente
decisione;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 70.--, per complessivi CHF 170.--
(centosettanta), sono poste a carico della IS 1 __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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