60.2011.356
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
22 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.356
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.356
Lugano
22 novembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza di
condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti;
premesso che la richiesta datata 8.11.2011
è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di
truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme
contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________);
che
la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007;
che
con la presente istanza –
trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1
chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale,
la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo
ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte;
che
di conseguenza, la sentenza 27.02.2007
(inc. TPC __________) viene trasmessa,
in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle precedenti considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al
procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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