60.2011.357
Istanza di ispezione degli atti. madre di un minorenne quale istante
28 novembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.357
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. madre di un minorenne quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.357
Lugano
28 novembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.11.2011 presentata da
IS 1
rappr. da: PR 1
entrambi patr. da: PR 2
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli
atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;
richiamate le osservazioni 18/21.11.2011
del procuratore pubblico Nicola Respini, che preavvisa favorevolmente la
richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 30.08.2010 il presidente della Corte
delle assise correzionali di __________, giudice Mauro Ermani, ha emanato – e
ciò nelle forme contumaciali – una sentenza di condanna a carico di __________ (inc.
__________);
che
la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 7.09.2010;
che con la presente istanza il
patrocinatore di PR 1 e del minorenne IS 1 (rappresentato dalla madre PR 1)
postula, in nome e per conto dei suoi assistiti, di ottenere l’autorizzazione
ad accedere agli atti del surriferito procedimento penale per esaminare meglio
la situazione famigliare dal punto di vista dell’adozione di altre misure di
protezione per il minorenne, e ciò in applicazione analogica agli art. 101 e
102 CPP (recte: art. 62 cpv. 4 LOG);
che a suffragio della sua richiesta evidenzia
anzitutto che patrocina PR 1 e il di lei figlio IS 1 nell’ambito di
procedimenti penali, civili e amministrativi inerenti al minorenne;
che afferma inoltre che il 7.11.2011
(contestualmente alla presente istanza) ha presentato alla Commissione tutoria
regionale __________ di __________ (di seguito CTR) un’istanza di modifica
delle relazioni personali di IS 1 con il padre __________, residente in __________,
e in via (super)cautelare, la sospensione delle stesse (cfr., nel dettaglio,
doc. 1.b annesso all’istanza 7/8.11.2011);
che adduce dipoi che __________, il quale esercita il diritto di visita sul
figlio IS 1 in base alla convenzione sottoscritta dai genitori e approvata
dalla CTR il 6.08.2004, sarebbe
stato "(…) “allontanato”
dalla Svizzera a causa di una condanna per atti sessuali " e che di
recente la madre avrebbe "(…) raccolto qualche preoccupante
testimonianza del bambino circa le attenzioni che gli riserverebbe il padre"
(istanza 7/8.11.2011 e doc. 1.b e doc. 1.c);
che,
come visto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta;
che
da informazioni assunte da questa Corte mediante il sistema informatico emerge
che nel mese di dicembre 2010 __________ avrebbe lasciato la Svizzera per
trasferirsi in __________ ed è quindi d’ignota dimora;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie – visti i motivi
addotti nella presente richiesta e la finalità per cui è domandata la
compulsazione degli atti e considerati inoltre i reati per i quali è stato
condannato in contumacia __________ il 30.08.2010 – a giudizio di questa Corte
sarebbe, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente
del minorenne IS 1 sui diritti personali di suo padre ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG, è ciò a tutela degli interessi del bambino e del suo bene;
che considerato che __________ non ha
potuto essere interpellato da questa Corte (essendo d’ignota dimora) e ritenuto
inoltre che, come visto, il patrocinatore dei qui istanti contestualmente alla
presente istanza ha postulato, in via (super)cautelare alla CTR di sospendere,
con effetto immediato, le relazioni personali di IS 1 con il padre __________,
questa Corte ritiene che copia della sentenza 30.08.2010 (inc. TPC __________)
debba semmai essere trasmessa direttamente alla CTR – quale autorità competente, giusta gli art. 275, 312
e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente
in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori – il
cui interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevale sugli interessi
di __________, dovendo tutelare gli interessi di IS 1 e valutare al meglio la sua
situazione famigliare e i rapporti personali con il padre;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LTut ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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