60.2011.365
Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante
30 novembre 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.365
Data decisione, Autorità:
30.11.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.365
Lugano
30 novembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.11.2011 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia delle decisioni di prima
istanza rispettivamente dei decreti di accusa di cui agli incarti penali DA __________
e DA __________ nel frattempo archiviati;
premesso che la richiesta datata 10.11.2011
è giunta al Ministero pubblico il 16.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria
Balerna – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte con scritto 16/17.11.2011, precisando parimenti che per quanto concerne l’incarto
DA __________ l’istante ha confermato telefonicamente di essere interessato
esclusivamente al decreto d’accusa, preavvisando favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 21.11.2011 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare in merito alla richiesta riferita al DA 346/2010,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito della sua tesi di dottorato
riguardante l’acquisto di opere d’arte e la tutela di beni culturali in
Svizzera ("Kauf von
Kunstwerken und Kulturgüterschutz in der Schweiz"), __________, del Zivilistisches
Seminar dell’Università di __________, chiede di poter visionare le
decisioni di primo grado rispettivamente i decreti di accusa di cui agli
incarti DA __________ e DA __________, allegando parimenti copia di uno scritto
datato 3.03.2011, in cui il Prof. Dr. __________ conferma che egli sta
redigendo una tesi sulla tutela dei beni culturali (doc. 1.a).
A
suffragio della sua richiesta precisa che è interessato all’attuale giurisprudenza
concernente questo tema, poiché nell’ambito della sua tesi è intenzionato a
trattare la legislazione sulla tutela dei beni culturali.
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea
Maria Balerna ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi si è rimesso al giudizio di questa Corte.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta
e la finalità perseguita e considerato inoltre il contenuto del decreto di
accusa 25.01.2010 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi e cresciuto in giudicato l’1.03.2010, nonché del decreto di accusa
8.03.2010 (DA __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna
e cresciuto in giudicato il 26.04.2010 (entrambi concernenti i reati previsti dall’art.
24 LTBC) – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un
interesse scientifico prevalente sui diritti personali degli accusati (ai sensi
del CPP TI) nei procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Di
conseguenza, il decreto di accusa 25.01.2010 (DA __________) e il decreto di
accusa 8.03.2010 (DA __________) vengono trasmessi, in copia e in forma anonimizzata
(e ciò a tutela degli interessi degli accusati coinvolti), all’istante
unitamente alla presente decisione. L’istante potrà utilizzare i citati decreti
d’accusa esclusivamente ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. Ritenuta la finalità della richiesta, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LTBC ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster