60.2011.369
Istanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante
28 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.369
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già vittima quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.369
Lugano
28 novembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/21.11.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale e delle
fotografie di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 2.11.2011
è giunta alla cancelleria della Polizia cantonale il 16.11.2011, che l’ha
inviata al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas (il quale ha personalmente ricevuto
l’istanza il 18.11.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
21.11.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di quanto accaduto il 9.10.2009 (violenza domestica) è stato aperto d’ufficio
un procedimento penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici,
vie di fatto reiterate e minaccia (inc. NLP __________);
che
il 10.10.2009 IS 1, la moglie del denunciato, ha acconsentito alla sospensione
del procedimento in applicazione dell’art. 55a cifra 1 lit. b CP (AI 1 – inc.
NLP __________);
che
il 28.05.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di
non luogo a procedere (non motivato), essendo trascorso il termine di sei mesi
di cui all’art. 55a cpv. 2 CP senza che IS 1 abbia revocato la sospensione
provvisoria del procedimento penale richiesta il 10.10.2009 (NLP __________);
che non è stata postulata la motivazione
scritta del suddetto decreto ex art. 185 cpv. 1 CPP TI;
che con la presente istanza – giunta alla
polizia e trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS
1 chiede di ottenere la trasmissione del suo verbale d’interrogatorio e delle
fotografie inerenti al surriferito incarto penale, essendo in fase di separazione
con il marito (doc. 1.a);
che come esposto in entrata il procuratore
pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata l’istante
parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ in qualità di
vittima;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima) nel procedimento
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante ad ottenere copia del
suo verbale d’interrogatorio e delle fotografie inerenti all’incarto NLP __________, poiché l’ha interessata personalmente in
veste di parte;
che a ciò aggiungasi che la stessa ha
bisogno di questa documentazione nell’ambito della procedura di separazione con
il marito;
che
di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia 27.10.2009 (in cui sono contenuti
il verbale e le fotografie richiesti) (AI 1 – inc. NLP __________), viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che l’istanza è accolta ai sensi delle
suddette considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e
spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto
NLP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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