60.2011.370
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
13 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.370
Data decisione, Autorità:
13.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.370
Lugano
13 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/22.11.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, in copia, eventuali rapporti
allestiti dalla polizia riguardanti interventi effettuati presso il domicilio
di un minorenne;
premesso che la richiesta datata 4.11.2011 è giunta alla Polizia cantonale di __________ il
7.11.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 14.11.2011, che – per il
tramite del procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna (che l’ha
ricevuta personalmente il 17.11.2011) – l’ha a sua volta trasmessa, per
competenza, a questa Corte con scritto 21/22.11.2011, preavvisando
favorevolmente la richiesta, allegando contestualmente un rapporto di polizia
datato 24.07.2006 e il relativo decreto di non luogo a procedere interno;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 4.11.2011 – ricevuto, per competenza, da questa Corte il 22.11.2011
– la IS 1 di __________ (di seguito IS 1) chiede la trasmissione, in copia, di
eventuali rapporti allestiti dalla polizia riguardanti interventi eseguiti
presso il domicilio del minorenne __________ (__________) durante il periodo in
cui abitava nel Comune di __________;
che a suffragio della sua richiesta la IS 1
precisa che il minore è figlio di PI 3 e di PI 2, entrambi domiciliati a __________
(quartiere di __________), rilevando parimenti che la famiglia ha abitato
presso il Comune di __________ nel periodo compreso tra il 1999 e il 2007;
che
il procuratore pubblico ha trasmesso, in copia, a questa Corte un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.07.2006 riguardante PI 3 e PI 2 per le
ipotesi di reato di vie di fatto e lesioni semplici sfociato nel decreto di non
luogo a procedere interno emanato il 23.04.2009 (non avendo la vittima revocato
la richiesta di sospensione del procedimento in applicazione del previgente
art. 66ter CP), preavvisando favorevolmente la richiesta (doc. 1.a);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale,
la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di
legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con
l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele (LTut) dell'8.03.1999, entrata in vigore l'1.01.2001, ha assunto le
competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle
Delegazioni tutorie comunali; trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta
gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei
figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a
regolare le loro relazioni personali con i genitori;
che
l’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio,
anche sugli interessi delle parti coinvolte (in casu i genitori del minorenne, PI
3 e PI 2), poiché da un lato occorre tutelare gli interessi del minorenne, e
d’altro canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e
informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione del
minorenne e il rapporto con i suoi genitori;
che nonostante il rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 24.07.2006 sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno
23.04.2009 (__________) riguardi un intervento presso i genitori del minorenne
antecedente alla nascita di quest’ultimo, a giudizio di questa Corte trattasi
comunque d’informazioni utili per la IS 1 istante, e ciò sempre a tutela degli
interessi del minore, poiché quanto accaduto quel giorno concerne i reati di lesioni semplici e di vie di
fatto e il procedimento penale aperto d’ufficio è sfociato in un decreto di non
luogo a procedere interno in applicazione dell’art. 66ter vCP;
che alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che sia
adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui
diritti personali di PI 3 e di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.07.2006 e il decreto
di non luogo a procedere interno 23.04.2009 (NLP __________) vengono trasmessi,
in copia, alla IS 1 istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che
ritenuta la natura della richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 275,
312 e 315 CC, la LTut ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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