60.2011.373
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
21 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.373
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.373
Lugano
21 dicembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/23.11.2011 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa e
di un decreto di non luogo a procedere, entrambi cresciuti in giudicato;
premesso che la richiesta datata 15.11.2011
è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 23.11.2011, comunicando parimenti che da parte del Ministero pubblico
nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito il
16.06.2011 (da cui emerge in particolare che la Polizia cantonale è stata
incaricata da parte dell’Ufficio di migrazione di esaminare la residenza dei
coniugi PI 2 e PI 3), in data 19.09.2011 il procuratore pubblico Valentina
Tuoni ha emanato un decreto di non luogo a procedere a carico di PI 2 per le
ipotesi di reato di minaccia e di coazione ai danni di PI 3 (NLP __________ –
inc. MP __________), avverso il quale non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art.
310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che
lo stesso giorno il procuratore pubblico, sempre in relazione al suddetto rapporto
d’inchiesta, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome
ritenuto colpevole, tra l’altro, di vie di fatto ai danni di sua moglie PI 3
(DA __________ – inc. MP __________ e MP __________);
che
il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 20.10.2011 (AI 3 – inc. MP __________);
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per
competenza, a questa Corte –
il IS 1 chiede di poter visionare ed acquisire agli atti il DA __________ e il
NLP __________ del 19.09.2011 inerenti a PI 2, e ciò a completazione del
ricorso 29.09.2011 presentato da PI 3;
che a suffragio della sua richiesta
richiama l’art. 5 cpv. 2 LALPS, gli art. 97 cpv. 2 e 3 LStr e l’art. 82 OASA,
precisando parimenti che i documenti richiesti sarebbero necessari per decidere
in merito al permesso di dimora di PI 3, moglie di PI 2, in applicazione dell’art. 50 LStr;
che
con l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in
vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia
83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti;
la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti
dall’istante e la finalità della sua richiesta, ritenuti inoltre in particolare
l’art. 50 LStr (inerente allo scioglimento della comunità familiare), l’art. 97
LStr (inerente all’assistenza amministrativa e alla comunicazione di dati) e l’art.
5 cpv. 1 LALPS (secondo cui le
autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati
dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e
motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano
utili e necessarie per la corretta applicazione della LALPS e delle normative
concernenti le persone straniere) e considerati infine il contenuto del
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato – è pacifico l’interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere
19.09.2011, che prevale sugli interessi personali di PI 2 e di PI 3, poiché potrebbe
essere effettivamente utile ai fini delle sue incombenze dovendo decidere sul ricorso
presentato il 29.08.2011 da PI 3 in merito al suo permesso di dimora;
che per quanto attiene al decreto di accusa
19.09.2011 (DA __________) va evidenziato che il medesimo concerne anche un’altra
fattispecie e un altro incarto (inc. MP __________) che esula dalla presente
richiesta;
che
in siffatte circostanze il decreto di non luogo a procedere 19.09.2011 (NLP __________)
e il decreto di accusa 19.09.2011 (DA __________) limitatamente alle vie di
fatto (ndr: viene quindi cancellato l’altro reato per cui è stato condannato PI
2) emanati dal procuratore pubblico Valentina Tuoni vengono trasmessi, in
copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che questa Corte autorizza inoltre __________,
collaboratrice del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, ad esaminare
presso il Ministero pubblico gli atti dell’incarto MP __________, concordando i
tempi di accesso con il procuratore pubblico Valentina Tuoni; la stessa è, se
del caso, autorizzata a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle suddette considerazioni;
che vista la natura della richiesta, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr, la
LALPS ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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