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Decisione

60.2011.38

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte

7 luglio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

a.RE 1 è stato arrestato in data 17.6.2010 presso la sua

abitazione di __________, in quanto presunto colpevole di infrazione aggravata

alla LStup (AI 18, inc. MP __________).

Con atto d’accusa 10.12.2010 il procuratore pubblico

ha deferito RE 1, congiuntamente a __________, davanti al giudice di merito, in

quanto accusati, entrambi, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup e RE 1, singolarmente,

di riciclaggio di denaro (ACC __________).

Alla fine del dibattimento,

tenutosi dal 7.2.2011 al 9.2.2011, il patrocinatore d’ufficio di RE 1 (al beneficio

del gratuito patrocinio giusta la vLag) (AI 22, inc. MP __________), avv. PR 1, ha presentato “(…) una parcella datata 4.2.2011 per complessivi fr. 32'074,80 pari a fr.

21'064,75 per il 2010 e fr. 11'010,05 per il 2011 (doc. dib. 7 e VPD pag. 5) (…)”

(sentenza 9.2.2011, p. 50 s., inc. TPC __________).

Con sentenza 9.2.2011 la Corte delle assise criminali ha

condannato RE 1 alla pena detentiva di due anni e nove mesi in quanto autore

colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti [“(…) siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza

essere autorizzato, in correità con __________, nel periodo maggio

2010/17.6.2010, a __________, __________, __________, __________ ed altre

imprecisate località, acquistato ai fini di vendita 910 grammi di cocaina lordi, di cui 805,60 grammi venduti o consegnati a terzi e 104,40 grammi (88,77 grammi netti) detenuti ai fini di vendita presso il suo appartamento di __________,

sostanza previamente acquistata da __________ al prezzo di fr. 500.- ogni 10 grammi (…)”] e di riciclaggio di denaro [“(…) per avere, a __________, il 21.5.2010 e il

23.5.2010, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2'390.-, somma che sapeva o

doveva presumere essere provento di un’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti e che in 2 occasioni, per il tramite di __________, attraverso

agenzie di invio di denaro, trasferì in __________ in favore di __________ e di

__________ (…)”] (sentenza 9.2.2011, p. 60 s., inc. TPC __________).

b.

La Corte delle

assise criminali nella sentenza di cui sopra, relativamente alla nota

professionale dell’avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di correzioni,

approvandola limitatamente a CHF 16'093,35 [di cui CHF 12'240.-- per onorari,

CHF 2'044.-- per spese, CHF 698.75 per esborsi esenti da IVA e CHF 1'110.60 per

l’IVA (cfr. sentenza 9.2.2011, p. 57, inc. TPC __________)], in luogo dei

postulati CHF 32'074.80.

L’autorità giudicante ha

defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore __________

/ __________ / __________, adducendo che gli stessi non sarebbero, per prassi,

riconosciuti al patrocinatore d’ufficio. La Corte delle assise criminali ha

inoltre ritenuto non necessari, in particolare, alcuni colloqui tra l’avv. PR 1

e il qui reclamante/sua moglie, l’istanza di libertà provvisoria 22.7.2010,

alcune telefonate tra il patrocinatore e RE 1 /sua moglie/il Ministero

pubblico, gli onorari relativi alle “copie per conoscenza”, l’onorario

per l’allestimento dell’eccezione processuale ed alcune prestazioni inerenti alla

preparazione del dibattimento.

c.Con il presente reclamo, presentato in data 18/21.2.2011

e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza

9.2.2011, con il “memoriale integrativo” del 21/22.4.2011, il reclamante

chiede che il dispositivo (punto 14.2.) della sentenza sopraindicata sia così

modificato: “La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr.

30'211.40, comprensivo di onorario, spese e Iva (…)” (memoriale integrativo

21/22.4.2011, p. 8).

Egli ha affermato, in

particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta,

a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che sia “(…) il

GIAR che la Camera dei Ricorsi penali hanno da sempre riconosciuto la

remunerazione del tempo orario del legale difensore relativo alle trasferte per

potere assistere il proprio patrocinato in sede di interrogatorio e/o confronti

innanzi al PP, come pure dei colloqui presso le carceri. A titolo

esemplificativo si rinvia alla giurisprudenza del GIAR (…) e della CRP (…)”

(memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2 s.).

d.

Delle ulteriori

motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle

assise criminali e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in

diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami

penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del

tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 18/21.2.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

9.2.2011

della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data

21/22.4.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata),

è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.2.1

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche

in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1

vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte

agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni

risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie

in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che

avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati

gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

2.2

Il 5.10.2007 è stato adottato

il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011.

Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.

La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua

in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in

altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce

tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3

Da ciò l’applicazione, nel

presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della

vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).

2.4

Tale

Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1

Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,

tenendo anche conto delle complessità del caso.

All’avvocato

vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF

6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del

praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.

4.

cpv. 3 Rtar).

L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei

giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del

praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

Al

patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 Rtar).

2.5

Viste

le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza,

e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza,

valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello

destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il

risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole

con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero

professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

3.3.1
3.1.1

Il

reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati

riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento

del suo mandato: “(…) la Corte ha ritenuto, in applicazione di una evocata,

in modo apodittico, prassi (…) secondo cui il tempo di trasferta impiegato per

gli spostamenti non è coperto come onorario del patrocinatore d’ufficio, di

defalcare dalla parcella legale del difensore l’onorario indicato relativo al

tempo impiegato per recarsi da __________ (luogo dove ha sede lo studio legale)

a __________ (MP) per degli interrogatori, a __________ (carcere) per degli

interrogatori e per dei colloqui con il detenuto e a __________ (MP) per un interrogatorio/confronto

fra i quattro detenuti/accusati (…). Orbene, le decurtazioni effettuate e la

motivazione addotta non sono assolutamente conformi al diritto applicabile, né

alla prassi vigente in Ticino sia prima che dopo l’entrata in vigore del nuovo

CPP (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 2).

Il

Tribunale di merito nella sentenza 9.2.2011 non ha infatti riconosciuto

l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito al tempo di trasferta __________ – la Farera (per i colloqui tra patrocinatore e

patrocinato) ed in merito al viaggio a __________ dell’8.11.2010 (per la

partecipazione del legale all’udienza presso il giudice istruttore __________).

Ciò in quanto, giusta la Corte delle assise criminali, “(…) per prassi il

tempo di trasferta impiegato per gli spostamenti non è coperto come onorario

del patrocinatore d’ufficio (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 51).

La

Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che “per

prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP

(dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e

dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per

le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una

giurisprudenza specifica.

Questa

Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze

di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre

riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP

27.12

, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per

il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo

questa prassi dovrebbe essere ora modificata.

All’avv.

PR 1 vanno dunque riconosciuti 1'225 minuti per le trasferte inerenti ai colloqui

e agli interrogatori stralciati dal Tribunale di merito. Inoltre per la

trasferta e l’udienza davanti al giudice istruttore __________ dell’8.11.2010

vanno riconosciuti 690 minuti comprendenti tutte le prestazioni effettuate quel

giorno dall’avv. PR 1 (trasferta __________ – __________ – __________,

trasferta __________ – __________ – __________, trasferta aeroporto – centro – aeroporto,

udienza).

3.1.2

Il

tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore

d’ufficio in merito a 5 colloqui (dei 12 esposti) intercorsi nel 2010 con RE 1

presso la Farera, ritenendoli “non giustificati” (sentenza 9.2.2011, p.

53).

Tuttavia,

tenuto conto di una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato di

difesa, della complessità dell’inchiesta e del periodo di carcerazione (RE 1 è

stato incarcerato il 17.6.2010 ed il processo si è tenuto dal 7.2.2011 al

9.2

), i 12 colloqui esposti (per l’anno 2010) dal patrocinatore d’ufficio

non sembrano eccessivi o sproporzionati alla fattispecie e vanno quindi

riconosciuti.

Pertanto

oltre agli onorari riferiti ai 5 colloqui intercorsi tra l’avv. PR 1 ed il suo

patrocinato (pari a 300 minuti), vanno anche riconosciute le spese di trasferta

a questi riferite pari a CHF 264.-- (CHF 66.-- per 4 interrogatori).

3.1.3

La

Corte delle assise criminali ha inoltre stralciato dalla nota d’onorario

dell’avv. PR 1 tutte le prestazioni legate all’istanza di libertà provvisoria: “(…)

per la Corte presentare il 22.7.2010, quindi a poco più di 1 mese dall’arresto,

un’istanza di libertà provvisoria (…) per un cittadino straniero, senza

permesso di soggiorno in Svizzera né lavoro, arrivato in Ticino pochi giorni

prima del suo fermo e se non già reo confesso che perlomeno ha ammesso una sua

partecipazione ad un significativo traffico di stupefacenti è assolutamente

ingiustificato se non temerario. Da ciò la conseguente decisione di non

riconoscere nessun onorario o qualsivoglia altra spesa relativa a predetta

istanza (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

Il

reclamante ha tuttavia sostenuto di aver inoltrato l’istanza di libertà

provvisoria 22.7.2010 in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stato un pericolo

di fuga in concreto (in quanto RE 1 sarebbe giunto in Ticino con la moglie ed i

figli), che non vi sarebbe stato pericolo di recidiva e neppure di collusione.

Il patrocinato non era inoltre reo confesso per l’importante traffico di

stupefacenti di cui era accusato. Il reclamante aggiunge inoltre che l’istanza

era necessaria “(…) ritenuto che la difesa aveva poche, frammentate e

confuse informazioni inerenti il procedimento, ritenuto che la PP non aveva

autorizzato l’accesso agli atti alla difesa. Non spetta certo ai qui legali

spiegare che l’inoltro di un’istanza di libertà provvisoria, oltre che tendere

ad ottenere (…) la messa in libertà del proprio patrocinato, può e deve tendere

ad ottenere il massimo delle informazioni possibili sulla procedura (accesso

agli atti) così da potere permettere la migliore difesa possibile al proprio

cliente (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 5).

Giusta

l’art. 107 CPP TI (in vigore fino al 31.12.2010) l’arrestato poteva chiedere in

ogni tempo di essere messo in libertà provvisoria. In tal senso l’accusato

poteva far verificare in ogni momento la legalità della sua detenzione: la

ragione per invocare un provvedimento sostitutivo poteva infatti emergere da

ogni nuovo atto istruttorio. Il qui reclamante ha dunque, a giusta ragione, fatto

uso di questo diritto del suo patrocinato. Non spetta alla Corte delle assise

criminali, nella tassazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio, valutare

la fondatezza e la temerarietà di un’istanza di libertà provvisoria presentata

dall’imputato quando il giudice dell’istruzione e dell’arresto non abbia

giudicato tale detta istanza. Vanno pertanto riconosciuti (almeno in parte) gli

onorari e le prestazioni dell’avv. PR 1 inerenti all’istanza di libertà

provvisoria 22.7.2011: 545 minuti di onorario [del

22.7

/29.7.2010/30.7.2010/2.8.2010 (stralciato in particolare “racc a

GIAR per osservazioni a osservazioni PP” del 30.7.2010 in quanto

ingiustificato) e CHF 57.-- di spese (trasferta __________ e posteggio __________).

3.1.4

La

Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessive, sia nel numero che

nella loro durata (165 minuti), le 15 telefonate intercorse tra l’avv. PR 1 e RE

1: “(…) non ritenendo ammissibile che tutti questi colloqui fossero

correlati alla pratica penale e non ad altri aspetti quali un aiuto morale e/o

altre questioni amministrative (…) si è proceduto ad una decurtazione

forfettaria di 130 min” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

In

proposito il patrocinatore d’ufficio ha dichiarato di ritenere “assolutamente

arbitraria” tale decurtazione: ”(…) la Corte non ha considerato che il

periodo di carcerazione preventiva è durata ben oltre 9 mesi, come pure il

fatto che il detenuto non parla la lingua italiana e che pertanto il tutto

diventa più macchinoso (…)” (memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6).

Tuttavia

questa Corte, ritenuti tutti i contatti personali intercorsi tra patrocinatore

e patrocinato e già ampiamente riconosciuti, considera la decurtazione

forfettaria effettuata dal Tribunale di merito giustificata.

3.1.5

La

Corte delle assise criminali ha inoltre considerato eccessive le indicate 10

telefonate con la moglie di RE 1, e gli indicati 9 colloqui con la stessa, sia

nel numero che nella loro durata. L’autorità ha dunque effettuato una decurtazione

forfettaria di 80 minuti per quanto concerne le sopraindicate telefonate,

rispettivamente di 220 minuti per i colloqui in quanto “(…) sicuramente non

portavano solo sulla posizione processuale del marito ma anche sulla di lei

pratica degli stranieri (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 54).

Il

reclamante, dal canto suo, ha dichiarato che “(...) per quanto riguarda i

colloqui telefonici intercorsi con la moglie, la quale per parecchio tempo ha

vissuto in Spagna nell’attesa del processo di suo marito, va precisato che una

riduzione dell’80% esposto, appare arbitraria. Non è infatti possibile non

mantenere un contatto con i famigliari stretti, per il tramite del difensore, a

maggior ragione se essi risiedono all’estero (…)” (memoriale integrativo

21/22.4.2011, p. 6 s.). In merito ai suoi colloqui (di persona) con la moglie

del patrocinato, l’avv. PR 1 si è limitato ad affermare che la decurtazione

perpetrata dalla Corte delle assise criminali (dai 260 minuti esposti a 40

minuti) risultava, a suo dire eccessiva.

Si

evidenzia tuttavia che, pur considerando la particolarità del caso e la sua

gravità, è però indispensabile tener conto delle esigenze della procedura più

di quelle del cliente e dei suoi famigliari. In regime di difesa d’ufficio è

inevitabile una diversa gestione dei contatti e colloqui con il patrocinato e

la sua famiglia. Al patrocinatore incombeva l’obbligo di informare i famigliari

che il cliente era stato arrestato. Non spettava però a lui di tenerli informati

su ogni passo procedurale seguente e di occuparsi delle loro relazioni

personali e di altre questioni concernenti esclusivamente la moglie di RE 1

(problematiche legate al suo permesso di soggiorno). Giovi ricordare che ai fini

della moderazione non è decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo

avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente

per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con riferimento

alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto di ciò che ragionevolmente

ci si può attendere da un patrocinatore competente e al beneficio di una

normale esperienza.

Nel

caso concreto gli interventi del legale non si sono limitati a quanto strettamente

necessario per le esigenze processuali e la difesa penale. Il reclamante si è

assunto anche oneri di sostegno morale e aiuto sociale, che pur comprensibili

da un punto di vista umano, non possono essere remunerati dallo Stato in quanto

esulano dall’ambito strettamente legale. Le riduzioni effettuate dalla Corte

delle assise criminali non sono quindi da considerarsi insostenibili e devono

dunque essere mantenute.

3.1.6

Il

Tribunale di merito ha inoltre ritenuto eccessivi i vari contatti telefonici

avuti tra il patrocinatore d’ufficio ed il procuratore pubblico nel periodo

23.6.2010

/ 13.12.2010 (pari a 130 minuti) e li ha quindi “ridotti di 100

minuti” (sentenza 9.2.2011, p. 55). Tuttavia, vista la complessità della

fattispecie in esame ed il lasso di tempo in cui ci sarebbero stati i colloqui

in esame (di quasi 6 mesi), non risulta eccessivo il tempo esposto dal

patrocinatore d’ufficio per i contatti telefonici con il Ministero pubblico.

Vanno quindi riconosciuti i 130 minuti esposti.

3.1.7

La

Corte delle assise criminali ha decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di 75

minuti in merito alle copie per conoscenza inviate al cliente nel periodo

24.6.2010

/ 29.12.2010: “(…) Aldilà che vi è francamente da chiedersi che

senso possa avere trasmettere un testo in italiano ad RE 1 che non parla

assolutamente la nostra lingua, si tratterebbe al massimo, proprio perché

fotocopie, di spese di cancelleria rispettivamente postali e non di certo di onorario

dell’avv. PR 1 (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55).

Il

reclamante ha tuttavia affermato di aver trasmesso al suo patrocinato

unicamente la corrispondenza che “(…) rivestiva una particolare importanza

nell’ottica del procedimento (…)”, precisando inoltre che numerose “copie

per conoscenza” sono state inviate ad RE 1 con lettera d’accompagnamento in

lingua inglese. A suo dire l’avvocato diligente avrebbe il dovere di informare

il cliente, pena la violazione dei suoi doveri. La decurtazione sarebbe dunque

inammissibile.

Per

quanto riguarda la trasmissione di atti per conoscenza al patrocinato, si

rileva che il dovere di informazione, intrinseco al dovere di fedeltà previsto

dal Codice professionale degli avvocati (art. 11 CAvv), non impone tale modo di

procedere in ogni e qualsiasi caso, ma solo se l’invio è importante e rilevante

per le scelte dell’assistito. Fra tali scelte rientra la facoltà dell’accusato

di difendersi personalmente (art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU) e il diritto di

accedere agli atti. Ciò non significa tuttavia che il patrocinatore debba

inviare all’assistito copia di ogni lettera o di ogni altro atto inoltrato

all’autorità. Se la trasmissione di documenti importanti (istanze e ricorsi)

può ritenersi giustificata, ciò non è il caso per le semplici comunicazioni (sentenza

5.4.2011

del Consiglio di moderazione, inc. __________, p. 5). Tuttavia nel

caso in esame, considerato quanto affermato dall’avv. PR 1, appare giustificato

l’invio al patrocinato di alcuni scritti, vista la necessità della

traduzione/spiegazione in lingua inglese; può essere riconosciuto a tale titolo

un dispendio globale di 30 minuti. Per gli altri scritti, potevano essere

consegnati e discussi nei colloqui ammessi.

3.1.8

Da

quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 5'905 min (come esposto nella

nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 3'290 min (pari a quanto stralciato dalla

Corte delle assise criminali) + 2'710 min (pari a quanto riconosciuto in questa

sede) = 5'325 min (pari a 88h e 45 min) per un onorario di CHF 14'933.-- [di

cui 77h e 10 min dell’avv. PR 1 (a CHF 180.--/ora) e 11h e 35min della MLaw __________

(a CHF 90.--/ora)]. Le spese risultano ammontare a CHF 747.-- (al tasso del 5%

giusta l’art. 6 cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF

1'013.-- (come postulato), mentre l’IVA (al 7.6 %) è pari a CHF 1'269.-- per un

totale complessivo di CHF 17'962.--. A tale importo vanno sommati gli esborsi

esenti da IVA di CHF 698.75, per un totale di CHF 18'660.75 (per l’anno 2010).

3.2

3.2.1

In

merito alla nota professionale inerente all’anno 2011 la Corte delle assise

criminali ha ritenuto “superflui” due dei quattro incontri tra l’avv. PR

1.

e RE 1 “(…) nel senso che, a parte quello post sentenza del 10.2.2011,

effettuarne 1 solo per la preparazione di RE 1 al pubblico dibattimento era più

che sufficiente (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 56).

Tale

valutazione effettuata dal giudice di merito può, in questo caso, essere condivisa

da questa Corte, visto il numero di colloqui già più in alto riconosciuti e il

tempo esposto per i due incontri del 4.2.2011 e 5.2.2011 (di complessivi 220

minuti) ritenuto eccessivo (in regime di assistenza giudiziaria è inevitabile

una diversa gestione dei colloqui, da ridurre allo stretto necessario). Per

entrambi gli incontri con il cliente vanno tuttavia riconosciuti gli onorari

per le trasferte.

Il

giudice di merito ha inoltre ritenuto ingiustificato “(…) il dispendio

orario di 40 min per l’allestimento scritto dell’eccezione processuale di cui

al considerando 1 della presente decisione (…) in quanto dal contenuto pedissequamente

uguale all’AI 141 Inc. MP __________, tanto da far apparire come più che

sufficiente ed adeguato, in aula, un semplice intervento verbale previo richiamo

a quest’ultimo documento (…)” (sentenza 9.2.2011, p. 55). L’avv. PR 1 ha tuttavia affermato che l’eccezione processuale sollevata (tendente all’estromissione del verbale

di interrogatorio raccolto a __________) in forma di memoriale scritto

rientrava nei diritti dell’accusato.

Pur

considerando la particolarità e la delicatezza del caso, è però necessario

tener conto delle esigenze della procedura: gli interventi del legale, in

ambito di gratuito patrocinio, devono essere limitati allo stretto necessario

per le esigenze processuali e la difesa penale. La valutazione del giudice di

merito può dunque essere condivisa.

Quo

al computo degli onorari relativi al dibattimento e alla sua preparazione il reclamante

ha dichiarato che “(…) su questo punto viene sollevata alcuna censura (…)”

(memoriale integrativo 21/22.4.2011, p. 6 s.).

3.2.2

Da

quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 3’140 min (come esposto nella

nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 1’335 min (pari a quanto stralciato dalla

Corte delle assise criminali) + 185 min (pari a quanto riconosciuto in questa

sede) = 1’990 min (pari a 33h e 10 min a CHF 180.--/ora) per un onorario di CHF

5’970.--. Le spese risultano ammontare a CHF 500.-- (al tasso del 6% giusta l’art.

6.

cpv. 1 Rtar), le spese di trasferta sono state fissate in CHF 352.--, mentre l’IVA

(all’8%) è pari a CHF 546.-- per un totale complessivo di CHF 7’368.-- (per

l’anno 2011).

3.3

La

nota professionale dell’avv. PR 1, confermata l’ammissione al gratuito

patrocinio di RE 1, è quindi approvata per complessivi CHF 26'030.--

(arrotondati) [CHF 20'903.-- (onorari dell’avv. PR 1 e della MLaw __________) +

CHF 1'365.-- (spese di trasferta) + CHF 1'247.-- (spese di cancelleria) + CHF

1'815.-- (IVA) + CHF 698.75 (esborsi esenti da IVA].

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 200.--

a titolo di ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il

Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

La decisione impugnata è riformata come segue:

14. Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

(…)

14.2. La

nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 26’030.--, comprensiva di

onorario, spese ed IVA.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF

200.-- (duecento) a titolo di ripetibili ridotte.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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