60.2011.382
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. furto. truffa. danneggiamento. ricevibilità
7 marzo 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2011.382
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. furto. truffa. danneggiamento. ricevibilità
APPROPRIAZIONE INDEBITA
DANNEGGIAMENTO
FURTO
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
INDIZIO DI REATO
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
TRUFFA
art. 322 CPP
art. 385 CPP
art. 393 CPP
art. 139 CPS
art. 144 CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
60.2011.382
Lugano
7 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/29.11.2011 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 21.11.2011
emanato dall’allora procuratore pubblico Cristina Maggini nell’ambito del
procedimento penale dipendente da sua querela/denuncia 14/17.10.2011 nei
confronti di PI 1, __________, per titolo di appropriazione indebita, sub.
furto, sub. truffa e danneggiamento (NLP __________);
richiamato lo scritto 2.12.2011 mediante il
quale l’allora magistrato inquirente comunica di non avere particolari
osservazioni da presentare, confermando le motivazioni contenute nel decreto
impugnato;
rilevato che PI 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 14/17.10.2011 RE 1 ha querelato/denunciato PI 1 per titolo di truffa, furto, appropriazione indebita e danneggiamento,
per fatti avvenuti in data 29.9.2011 a __________ e __________.
I fatti si inseriscono nell’accordo tra le parti che
prevedeva il trasferimento di RE 1 dal suo domicilio di __________ presso
l’abitazione del querelato/denunciato a __________, al fine di iniziare un
progetto di vita insieme. In tale ottica la querelante/denunciante aveva
proceduto a tutta una serie di atti: disdire il contratto di affitto della sua
abitazione, disdire il contratto di lavoro, disfarsi di tutto il mobilio e delle
suppellettili in esubero e trasferire tutti i suoi beni personali presso
l’abitazione di PI 1.
Per eseguire tali operazioni
di sgombero e trasloco, la stessa è stata aiutata anche dallo stesso
querelato/denunciato.
Poco prima del trasferimento
a __________ della qui reclamante, la notte del 27.9.2011 PI 1 avrebbe tuttavia
lasciato l’abitazione di RE 1 a __________, senza più far avere sue notizie, se
non tramite un amico comune che le avrebbe comunicato che PI 1 non voleva più avere
niente a che fare con lei e che la stessa avrebbe dovuto recarsi personalmente
a __________ al fine di recuperare i suoi beni.
RE 1 afferma che a seguito di
ciò ha subìto danni economici relativi alle disdette dei rapporti contrattuali
di cui sopra, danni alla sua abitazione arrecati in occasione del trasloco
nonché danni relativi all’eliminazione dei mobili e suppellettili in vista del
suo trasferimento.
b. Con
decisione 21.11.2011 l’allora magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che dall’incarto
emergerebbe che RE 1 abbia proceduto “volontariamente e coscientemente a
richiedere le disdette di cui sopra ed a disfarsi del proprio mobilio e delle
varie apparecchiature elettriche” (decreto di non luogo a procedere
21.11.2011, p. 2, NLP __________).
Per quanto attiene al reato
di danneggiamento l’allora procuratore pubblico ha ritenuto mancare l’elemento
soggettivo del titolo di reato.
Per il resto nella
fattispecie farebbe difetto qualsiasi elemento di rilevanza penale.
c. Con
tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del citato decreto ed il rinvio
dell’incarto al Ministero pubblico affinché statuisca nuovamente.
La reclamante contesta la conclusione
alla quale è giunto l’allora magistrato inquirente, affermando di aver
richiesto a PI 1 la restituzione dei suoi oggetti e di non averli ottenuti.
A riprova di ciò fa
riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di __________ in data
17.10.2011 (inc. OA.__________).
Chiede quindi la sospensione
della “pratica (...) fino alla restituzione di tutta la documentazione
probatoria” (reclamo 24/29.11.2011, p. 2).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322
cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 24/29.11.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto
di non luogo a procedere 21.11.2011 (NLP __________), è tempestivo.
RE
1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma sono rispettate, mentre che quelle di motivazione no.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti
impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica
di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.
310.
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per
principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una
diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
Il gravame in discussione non rispetta i requisiti di
cui al precedente considerando: RE 1 si limita infatti a contestare la decisione
dell’allora magistrato inquirente, senza aggiungere nulla di rilevante per
corroborare le sue accuse. In effetti, espone una sua parziale interpretazione
dei fatti, circostanza che nondimeno non fonda sufficienti indizi di reato. La
reclamante non solo non si confronta (compiutamente) con i presupposti
oggettivi e soggettivi dei reati esaminati dal magistrato inquirente, ma
neppure li indica nel suo gravame. RE 1 nemmeno specifica elementi indizianti oggettivi e concreti, tali da configurare
sufficienti indizi di reato a carico del querelato/denunciato.
La circostanza che secondo
l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto e il diritto non
dispensa la reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti che
ritiene di rilevanza penale e, cumulativamente, di procedere alla loro sussunzione
ai presupposti dei reati ipotizzati. Questa Corte – in quanto autorità di
reclamo giusta l’art. 393 CPP – deve limitarsi a verificare se la sussunzione
dei fatti al diritto effettuata dalla reclamante è corretta; non può al
contrario sostituirsi a quest’ultima in tale compito.
In queste circostanze, il reclamo è irricevibile.
4.
L’impugnativa,
a prescindere dalla sua irricevibilità, è da respingere anche nel merito.
La
reclamante ipotizza a carico di PI 1 i reati di appropriazione indebita giusta
l’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo
valori patrimoniali affidatigli (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art.
138.
CP n. 7 ss.)], furto giusta l’art. 139 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C.
RIEDO, op. cit., art. 139 CP n. 7 ss.)], truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo
cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere
oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 10 ss.)] e danneggiamento giusta
l’art. 144 cpv. 1 CP [secondo cui è
punito chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su
cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri (BSK Strafrecht II –
P. WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 CP n. 3 ss.)].
5.
5.1.
Per
quanto attiene gli asseriti danni economici subìti dalla reclamante in
relazione alle disdette date al contratto di affitto ed al contratto di lavoro,
nonché all’eliminazione del proprio mobilio e di apparecchiature di vario
genere, questa Corte ritiene che dagli atti nulla emerge che possa realizzare
gli elementi costitutivi di uno dei reati surriferiti.
Per stessa ammissione della
reclamante infatti, PI 1 l’avrebbe solo aiutata in tali operazioni, ed avrebbero
deciso insieme i passi da intraprendere al fine del suo trasferimento (cfr.
querela/denuncia 14/17.10.2011, p. 2, AI 1).
Appare quindi che la
reclamante fosse ben cosciente delle operazioni da mettere in atto in vista del
suo trasferimento, e che abbia proceduto ai vari passi in modo volontario. In
nessun modo inoltre la reclamante sostiene o comprova di essere stata vittima
di un inganno astuto.
5.2
A
medesima conclusione si deve giungere per quanto attiene al reato di danneggiamento.
La reclamante non sostanzia in alcun modo quali sarebbero gli asseriti danni
provocati al suo appartamento e neppure sostiene che detti danni sarebbero
stati provocati proprio da PI 1.
Anche
a voler seguire la tesi di RE 1, non ci sono elementi per sostenere che il querelato/denunciato
avrebbe causato gli asseriti danni in modo volontario, ritenuto che lo stesso
ha contribuito ad aiutare la reclamante nel trasloco/sgombero del suo mobilio e
quindi, semmai, i danni sarebbero stati causati congiuntamente in maniera del
tutto involontaria, ciò che non adempie l’elemento soggettivo del reato di cui
all’art. 144 CPS (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed.,
art. 144 CP n. 23).
5.3
Anche per quanto riguarda gli
effetti personali di valore nonché i vestiti di proprietà della reclamante che PI
1, con il suo accordo, avrebbe portato presso il suo domicilio a __________, il
decreto di non luogo a procedere è meritevole di tutela.
Infatti, è proprio RE 1, che
in sede di querela/denuncia afferma che avrebbe dovuto recarsi “personalmente
a __________ a ritirare le (...) cose” (querela/denuncia 14/17.10.2011, p.
2, AI 1). Tale affermazione lascia intendere, a non avere dubbi, che i beni
erano a sua completa disposizione e che la stessa doveva semplicemente recarsi
a __________ per rientrarne in possesso.
Unicamente in questa sede la
reclamante avanza il fatto che PI 1 avrebbe rifiutato la riconsegna dei
suddetti effetti personali. Tuttavia la stessa non suffraga in alcun modo tale
asserzione, se non facendo riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di
__________ in data 17.10.2011, ciò che è ben lungi dal dimostrare la presenza
di sufficienti indizi di reato a carico di PI 1.
Come risulta peraltro dai
passi intrapresi presso la Pretura, la questione riveste invero un carattere di
natura civile e va, di conseguenza, risolta nelle opportune sedi.
6.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente. Non si assegnano ripetibili, non avendo PI 1 fatto capo ai servizi
di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138, 139, 146, 144 CP, 309
- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a
carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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