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Decisione

60.2011.382

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. furto. truffa. danneggiamento. ricevibilità

7 marzo 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 14/17.10.2011 RE 1 ha querelato/denunciato PI 1 per titolo di truffa, furto, appropriazione indebita e danneggiamento,

per fatti avvenuti in data 29.9.2011 a __________ e __________.

I fatti si inseriscono nell’accordo tra le parti che

prevedeva il trasferimento di RE 1 dal suo domicilio di __________ presso

l’abitazione del querelato/denunciato a __________, al fine di iniziare un

progetto di vita insieme. In tale ottica la querelante/denunciante aveva

proceduto a tutta una serie di atti: disdire il contratto di affitto della sua

abitazione, disdire il contratto di lavoro, disfarsi di tutto il mobilio e delle

suppellettili in esubero e trasferire tutti i suoi beni personali presso

l’abitazione di PI 1.

Per eseguire tali operazioni

di sgombero e trasloco, la stessa è stata aiutata anche dallo stesso

querelato/denunciato.

Poco prima del trasferimento

a __________ della qui reclamante, la notte del 27.9.2011 PI 1 avrebbe tuttavia

lasciato l’abitazione di RE 1 a __________, senza più far avere sue notizie, se

non tramite un amico comune che le avrebbe comunicato che PI 1 non voleva più avere

niente a che fare con lei e che la stessa avrebbe dovuto recarsi personalmente

a __________ al fine di recuperare i suoi beni.

RE 1 afferma che a seguito di

ciò ha subìto danni economici relativi alle disdette dei rapporti contrattuali

di cui sopra, danni alla sua abitazione arrecati in occasione del trasloco

nonché danni relativi all’eliminazione dei mobili e suppellettili in vista del

suo trasferimento.

b. Con

decisione 21.11.2011 l’allora magistrato inquirente ha decretato il non luogo a

procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che dall’incarto

emergerebbe che RE 1 abbia proceduto “volontariamente e coscientemente a

richiedere le disdette di cui sopra ed a disfarsi del proprio mobilio e delle

varie apparecchiature elettriche” (decreto di non luogo a procedere

21.11.2011, p. 2, NLP __________).

Per quanto attiene al reato

di danneggiamento l’allora procuratore pubblico ha ritenuto mancare l’elemento

soggettivo del titolo di reato.

Per il resto nella

fattispecie farebbe difetto qualsiasi elemento di rilevanza penale.

c. Con

tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del citato decreto ed il rinvio

dell’incarto al Ministero pubblico affinché statuisca nuovamente.

La reclamante contesta la conclusione

alla quale è giunto l’allora magistrato inquirente, affermando di aver

richiesto a PI 1 la restituzione dei suoi oggetti e di non averli ottenuti.

A riprova di ciò fa

riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di __________ in data

17.10.2011 (inc. OA.__________).

Chiede quindi la sospensione

della “pratica (...) fino alla restituzione di tutta la documentazione

probatoria” (reclamo 24/29.11.2011, p. 2).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322

cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con il gravame si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 24/29.11.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto

di non luogo a procedere 21.11.2011 (NLP __________), è tempestivo.

RE

1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze di forma sono rispettate, mentre che quelle di motivazione no.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti

impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica

di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310.

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale - per

principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una

diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

Il gravame in discussione non rispetta i requisiti di

cui al precedente considerando: RE 1 si limita infatti a contestare la decisione

dell’allora magistrato inquirente, senza aggiungere nulla di rilevante per

corroborare le sue accuse. In effetti, espone una sua parziale interpretazione

dei fatti, circostanza che nondimeno non fonda sufficienti indizi di reato. La

reclamante non solo non si confronta (compiutamente) con i presupposti

oggettivi e soggettivi dei reati esaminati dal magistrato inquirente, ma

neppure li indica nel suo gravame. RE 1 nemmeno specifica elementi indizianti oggettivi e concreti, tali da configurare

sufficienti indizi di reato a carico del querelato/denunciato.

La circostanza che secondo

l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto e il diritto non

dispensa la reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti che

ritiene di rilevanza penale e, cumulativamente, di procedere alla loro sussunzione

ai presupposti dei reati ipotizzati. Questa Corte – in quanto autorità di

reclamo giusta l’art. 393 CPP – deve limitarsi a verificare se la sussunzione

dei fatti al diritto effettuata dalla reclamante è corretta; non può al

contrario sostituirsi a quest’ultima in tale compito.

In queste circostanze, il reclamo è irricevibile.

4.

L’impugnativa,

a prescindere dalla sua irricevibilità, è da respingere anche nel merito.

La

reclamante ipotizza a carico di PI 1 i reati di appropriazione indebita giusta

l’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che

gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatigli (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art.

138.

CP n. 7 ss.)], furto giusta l’art. 139 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C.

RIEDO, op. cit., art. 139 CP n. 7 ss.)], truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo

cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere

oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 10 ss.)] e danneggiamento giusta

l’art. 144 cpv. 1 CP [secondo cui è

punito chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su

cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri (BSK Strafrecht II –

P. WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 CP n. 3 ss.)].

5.

5.1.

Per

quanto attiene gli asseriti danni economici subìti dalla reclamante in

relazione alle disdette date al contratto di affitto ed al contratto di lavoro,

nonché all’eliminazione del proprio mobilio e di apparecchiature di vario

genere, questa Corte ritiene che dagli atti nulla emerge che possa realizzare

gli elementi costitutivi di uno dei reati surriferiti.

Per stessa ammissione della

reclamante infatti, PI 1 l’avrebbe solo aiutata in tali operazioni, ed avrebbero

deciso insieme i passi da intraprendere al fine del suo trasferimento (cfr.

querela/denuncia 14/17.10.2011, p. 2, AI 1).

Appare quindi che la

reclamante fosse ben cosciente delle operazioni da mettere in atto in vista del

suo trasferimento, e che abbia proceduto ai vari passi in modo volontario. In

nessun modo inoltre la reclamante sostiene o comprova di essere stata vittima

di un inganno astuto.

5.2

A

medesima conclusione si deve giungere per quanto attiene al reato di danneggiamento.

La reclamante non sostanzia in alcun modo quali sarebbero gli asseriti danni

provocati al suo appartamento e neppure sostiene che detti danni sarebbero

stati provocati proprio da PI 1.

Anche

a voler seguire la tesi di RE 1, non ci sono elementi per sostenere che il querelato/denunciato

avrebbe causato gli asseriti danni in modo volontario, ritenuto che lo stesso

ha contribuito ad aiutare la reclamante nel trasloco/sgombero del suo mobilio e

quindi, semmai, i danni sarebbero stati causati congiuntamente in maniera del

tutto involontaria, ciò che non adempie l’elemento soggettivo del reato di cui

all’art. 144 CPS (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed.,

art. 144 CP n. 23).

5.3

Anche per quanto riguarda gli

effetti personali di valore nonché i vestiti di proprietà della reclamante che PI

1, con il suo accordo, avrebbe portato presso il suo domicilio a __________, il

decreto di non luogo a procedere è meritevole di tutela.

Infatti, è proprio RE 1, che

in sede di querela/denuncia afferma che avrebbe dovuto recarsi “personalmente

a __________ a ritirare le (...) cose” (querela/denuncia 14/17.10.2011, p.

2, AI 1). Tale affermazione lascia intendere, a non avere dubbi, che i beni

erano a sua completa disposizione e che la stessa doveva semplicemente recarsi

a __________ per rientrarne in possesso.

Unicamente in questa sede la

reclamante avanza il fatto che PI 1 avrebbe rifiutato la riconsegna dei

suddetti effetti personali. Tuttavia la stessa non suffraga in alcun modo tale

asserzione, se non facendo riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di

__________ in data 17.10.2011, ciò che è ben lungi dal dimostrare la presenza

di sufficienti indizi di reato a carico di PI 1.

Come risulta peraltro dai

passi intrapresi presso la Pretura, la questione riveste invero un carattere di

natura civile e va, di conseguenza, risolta nelle opportune sedi.

6.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente. Non si assegnano ripetibili, non avendo PI 1 fatto capo ai servizi

di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 138, 139, 146, 144 CP, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a

carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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