60.2011.389
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del tutore ufficiale del circondario della CTR quale istante
21 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.389
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del tutore ufficiale del circondario della CTR quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.389
Lugano
21 dicembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11./6.12.2011 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione in copia della
denuncia e del rapporto di polizia inerente a un pupillo;
premesso che la richiesta datata 21.11.2011
è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha ricevuta il 22.11.2011, la
quale l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 28.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria
Balerna (che l’ha ricevuta
personalmente l’1.12.2011) – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con
scritto 6.12.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta, osservando parimenti
che la denuncia di PI 2 è stata formalizzata durante il verbale
d’interrogatorio 19.02.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta il 19.02.2008 da PI 2 (__________) nei
confronti di __________ in relazione ai fatti avvenuti a __________, il 17.02.2008,
presso il Ristorante __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nella sentenza di condanna
Fatti
23.12.2008 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Claudio Zali [nell’ambito della quale __________ è stato, tra l’altro,
ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, in parte commesse mediante
oggetto pericoloso, per avere "(…) a __________, il 17 febbraio 2008,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di PI 2, colpendolo
ripetutamente e violentemente al volto ed al corpo con pugni e calci nonché
oggetti pericolosi; (…)" (sentenza 23.12.2008, p. 7, inc. TPC __________)];
che la predetta sentenza è cresciuta in
giudicato l’8.01.2009;
che
con la presente istanza la
tutrice di PI 2 (__________operante presso l’Ufficio del tutore ufficiale del
circondario della Commissione tutoria regionale __________) chiede, in nome e
per conto del suo pupillo, la trasmissione, in copia, della denuncia e del
rapporto di polizia inerente all’aggressione da lui subita, poiché necessari
per ottenere il rimborso da parte della Cassa malati avendo egli subito delle lesioni
che hanno comportato una degenza in ospedale;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato PI 2 parte (quale parte lesa ai sensi del
Considerandi
CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG, rispettivamente della sua tutrice, ad
ottenere copia della documentazione
richiesta, poiché il procedimento
penale ha interessato PI 2 personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli ha bisogno di
tali documenti per far valere le sue pretese presso la cassa malati in
relazione a quanto accaduto il 17.02.2008;
che
di conseguenza l’intero rapporto di segnalazione 19.02.2008 (in cui è contenuta
anche la denuncia/querela sporta da PI 2 durante il suo verbale
d’interrogatorio 19.02.2008) e il rapporto di complemento e d’inchiesta di
polizia giudiziaria 14.08.2008 – quest’ultimo però limitatamente ai fatti
accaduti il 17.02.2008 ai danni di PI 2, e ciò a tutela degli interessi delle
altre parti coinvolte, considerato come il medesimo riguarda anche altre fattispecie
che esulano dalla presente richiesta – vengono trasmessi, in copia, all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
vista la natura dell’istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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