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Decisione

60.2011.389

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del tutore ufficiale del circondario della CTR quale istante

21 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

23.12.2008 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________,

giudice Claudio Zali [nell’ambito della quale __________ è stato, tra l’altro,

ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, in parte commesse mediante

oggetto pericoloso, per avere "(…) a __________, il 17 febbraio 2008,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di PI 2, colpendolo

ripetutamente e violentemente al volto ed al corpo con pugni e calci nonché

oggetti pericolosi; (…)" (sentenza 23.12.2008, p. 7, inc. TPC __________)];

che la predetta sentenza è cresciuta in

giudicato l’8.01.2009;

che

con la presente istanza la

tutrice di PI 2 (__________operante presso l’Ufficio del tutore ufficiale del

circondario della Commissione tutoria regionale __________) chiede, in nome e

per conto del suo pupillo, la trasmissione, in copia, della denuncia e del

rapporto di polizia inerente all’aggressione da lui subita, poiché necessari

per ottenere il rimborso da parte della Cassa malati avendo egli subito delle lesioni

che hanno comportato una degenza in ospedale;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato PI 2 parte (quale parte lesa ai sensi del

Considerandi

CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo

dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG, rispettivamente della sua tutrice, ad

ottenere copia della documentazione

richiesta, poiché il procedimento

penale ha interessato PI 2 personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli ha bisogno di

tali documenti per far valere le sue pretese presso la cassa malati in

relazione a quanto accaduto il 17.02.2008;

che

di conseguenza l’intero rapporto di segnalazione 19.02.2008 (in cui è contenuta

anche la denuncia/querela sporta da PI 2 durante il suo verbale

d’interrogatorio 19.02.2008) e il rapporto di complemento e d’inchiesta di

polizia giudiziaria 14.08.2008 – quest’ultimo però limitatamente ai fatti

accaduti il 17.02.2008 ai danni di PI 2, e ciò a tutela degli interessi delle

altre parti coinvolte, considerato come il medesimo riguarda anche altre fattispecie

che esulano dalla presente richiesta – vengono trasmessi, in copia, all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

vista la natura dell’istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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