60.2011.391
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21 dicembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.391
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante. non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sui diritti personali del querelato, avendo desistito dalla querela giusta l'art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.391
Lugano
21 dicembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/6.12.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un verbale
d’interrogatorio inerente ad un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 1.12.2011
è giunta al Ministero pubblico il 2.12.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 5/6.12.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela 22/24.06.2011 sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 in relazione a presunti fatti avvenuti, il 9.06.2011, a __________, presso un esercizio pubblico,
Fatti
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo
per l’ipotesi di reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 1 CP sfociato nel
decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________), per ritiro della
querela in applicazione dell’art. 33 CP (inc. MP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP;
che con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter
ottenere copia del verbale d’interrogatorio 22.07.2011 di PI 2 di cui al surriferito
procedimento penale;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
Considerandi
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
a prescindere dal fatto che il qui istante ha omesso di indicare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta, a giudizio di questa Corte – considerato
che nella fattispecie in esame il procedimento penale è sfociato nel decreto di
non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________) poiché in data 27.07.2011 il
qui istante ha ritirato la querela penale – non è adempiuto un interesse
giuridico legittimo da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2, avendo
desistito dalla querela giusta l’art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva;
che
alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere respinta;
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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