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Decisione

60.2011.391

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo

per l’ipotesi di reato di minaccia giusta l’art. 180 cpv. 1 CP sfociato nel

decreto di non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________), per ritiro della

querela in applicazione dell’art. 33 CP (inc. MP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato

presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.

2 CPP;

che con la presente istanza – trasmessa dal

Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter

ottenere copia del verbale d’interrogatorio 22.07.2011 di PI 2 di cui al surriferito

procedimento penale;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

Considerandi

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

a prescindere dal fatto che il qui istante ha omesso di indicare i motivi che

stanno alla base della sua richiesta, a giudizio di questa Corte – considerato

che nella fattispecie in esame il procedimento penale è sfociato nel decreto di

non luogo a procedere 5.08.2011 (NLP __________) poiché in data 27.07.2011 il

qui istante ha ritirato la querela penale – non è adempiuto un interesse

giuridico legittimo da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2, avendo

desistito dalla querela giusta l’art. 33 cpv. 1 CP in maniera definitiva;

che

alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere respinta;

che

vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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