60.2011.392
Istanza di ispezione degli atti. terzo (ex moglie) quale istante
21 dicembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2011.392
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo (ex moglie) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.392
Lugano
21 dicembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11./7.12.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esistenza
di un’eventuale sentenza emanata a carico del di lei ex marito in relazione
ad un’asserita disputa avvenuta con una vicina di casa;
premesso che la richiesta datata
21.11.2011, spedita il 23.11.2011, è giunta al Ministero pubblico il 24.11.2011,
che – per il tramite del
procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/7.12.2011,
preavvisando negativamente
l’istanza;
considerato l’esito della presente
Considerandi
decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 chiede se sussiste una sentenza emanata a carico di suo ex
marito, __________, residente in __________;
che
a suffragio della sua richiesta l’istante precisa quanto segue:
"Io ero la sua terza moglie, sono
divorziata, ma in __________ (ndr: dove sarebbe apparentemente la residenza
di __________) c’è in corso una causa giuridica. Per questa ragione sono
interessata di ricevere una copia d’una eventuale sentenza d’un tribunale in
Ticino. Egli era insieme con (la) sua seconda moglie __________,
proprietario dal 1986 fino 2001/2002 d’un appartamento in __________, __________.
Durante quei anni egli ha avuto una disputa con una vicina, Signora __________,
la quale aveva fatto denuncia" (istanza 21.11./7.12.2011, doc. 1.a);
che come esposto in entrata, il procuratore
pubblico ha preavvisato negativamente la richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – il fatto
che in __________ vi sarebbe una non meglio precisata "causa giuridica" in corso e che per
questi motivi IS 1 necessiterebbe di una copia di un’eventuale sentenza emanata
a carico del suo ex marito inerente ad una disputa asseritamente avvenuta nel
periodo compreso tra il 1986 e il 2001/2002 con una vicina di casa, la quale
avrebbe poi sporto denuncia –
non può essere evidentemente considerato un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali
di suo ex marito __________;
che di conseguenza l’istanza deve essere
respinta;
che non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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