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Decisione

60.2011.392

Istanza di ispezione degli atti. terzo (ex moglie) quale istante

21 dicembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2011.392

Data decisione, Autorità:

21.12.2011, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo (ex moglie) quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2011.392

Lugano

21 dicembre

2011/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.11./7.12.2011 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esistenza

di un’eventuale sentenza emanata a carico del di lei ex marito in relazione

ad un’asserita disputa avvenuta con una vicina di casa;

premesso che la richiesta datata

21.11.2011, spedita il 23.11.2011, è giunta al Ministero pubblico il 24.11.2011,

che – per il tramite del

procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/7.12.2011,

preavvisando negativamente

l’istanza;

considerato l’esito della presente

Considerandi

decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a

questa Corte – IS 1 chiede se sussiste una sentenza emanata a carico di suo ex

marito, __________, residente in __________;

che

a suffragio della sua richiesta l’istante precisa quanto segue:

"Io ero la sua terza moglie, sono

divorziata, ma in __________ (ndr: dove sarebbe apparentemente la residenza

di __________) c’è in corso una causa giuridica. Per questa ragione sono

interessata di ricevere una copia d’una eventuale sentenza d’un tribunale in

Ticino. Egli era insieme con (la) sua seconda moglie __________,

proprietario dal 1986 fino 2001/2002 d’un appartamento in __________, __________.

Durante quei anni egli ha avuto una disputa con una vicina, Signora __________,

la quale aveva fatto denuncia" (istanza 21.11./7.12.2011, doc. 1.a);

che come esposto in entrata, il procuratore

pubblico ha preavvisato negativamente la richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – il fatto

che in __________ vi sarebbe una non meglio precisata "causa giuridica" in corso e che per

questi motivi IS 1 necessiterebbe di una copia di un’eventuale sentenza emanata

a carico del suo ex marito inerente ad una disputa asseritamente avvenuta nel

periodo compreso tra il 1986 e il 2001/2002 con una vicina di casa, la quale

avrebbe poi sporto denuncia –

non può essere evidentemente considerato un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali

di suo ex marito __________;

che di conseguenza l’istanza deve essere

respinta;

che non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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