60.2011.396
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa - parte civile - querelante - vittima - persona informata sui fatti quale istante
12 gennaio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.396
Data decisione, Autorità:
12.01.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa - parte civile - querelante - vittima - persona informata sui fatti quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.396
Lugano
12 gennaio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.12.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione di ogni
notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante;
premesso che la richiesta datata 12.12.2011
è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2011, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 15.12.2011, producendo sei incarti penali nel
frattempo archiviati, precisando che non vi sarebbero pendenti ulteriori
procedimenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, patrocinatore di IS 1, chiede
di inviarle ogni notifica e/o corrispondenza inerente alla sua mandante, che le
ha conferito l’incarico di tutelare i suoi interessi nei confronti del marito __________,
allegando parimenti copia della relativa procura datata 4.12.2011 (doc. 1.a e
doc. 1.b);
che, come esposto in entrata, il Ministero
pubblico ha trasmesso a questa Corte sei incarti penali inerenti a IS 1 ed al marito
PI 2, tutti nel frattempo archiviati (incarti DA __________ – NLP __________ – NLP
__________ – NLP __________ – NLP __________ e NLP __________);
che questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare il marito della qui istante, essendo stata IS 1 parte ai suddetti
procedimenti penali;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte lesa/parte civile/querelante ai sensi
del CPP TI rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei procedimenti nel frattempo terminati,
essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – vista la situazione creatasi tra i coniugi IS 1 e PI
2 e considerato inoltre il contenuto dei procedimenti penali nel frattempo
archiviati che concernono entrambi – è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ex art. 62 cpv. 4 LOG a
compulsare gli atti degli incarti penali DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________,
NLP __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati, poiché hanno interessato IS 1 personalmente
in veste di parte (parte lesa/parte civile/querelante ai sensi del CPP TI
rispettivamente vittima/persona informata sui fatti ai sensi del CPP);
che
IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare
gli atti degli incarti DA __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________,
NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico di __________, concordando
Fatti
i tempi di accesso con la responsabile amministrativa __________;
che essi potranno, se necessario,
fotocopiare gli atti utili ai fini delle loro incombenze;
Considerandi
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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