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Decisione

60.2011.402

Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo e di trasferimento in sezione aperta. pericolo di fuga di straniero senza sufficienti agganci al nostro territorio e c

27 febbraio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 11.06.2010 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva

di cinque anni, siccome autore colpevole di tentato omicidio intenzionale (dell'ex

marito della sua compagna, __________, coimputata), tentata rapina, lesioni

gravi, lesioni semplici, minaccia, messa in circolazione di monete false,

infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC 72.2010.42).

Il

successivo ricorso presentato dal qui reclamante all'allora Corte di cassazione

e di revisione penale, per quanto ricevibile, è stato respinto in data 14.12.2010 (inc. CCRP 17.2010.38).

Sentenza

questa passata in giudicato il 2.03.2011.

b. Considerato

che il reclamante è in detenzione dal 15.08.2009, i calcoli per l'esecuzione della pena indicano che 1/3 dell'espiazione della pena è scaduto il 15.04.2011, che la metà della pena è intervenuta il 13.02.2012, che i 7/12 scadranno il 14.07.2012 e i 2/3, per la liberazione condizionale, il 13.12.2012. Il termine della pena è previsto per il 14.08.2014.

c. Con

istanza 26.09.2011 il reclamante ha chiesto di poter beneficiare del primo congedo

"per il prossimo Natale 2011" o per "data da definire",

posteriore al 13.02.2012 (metà pena), della durata di 12 ore e da trascorrere

in compagnia della madre presso la di lei abitazione a __________.

Contemporaneamente

egli ha altresì postulato il trasferimento in sezione aperta "per il

prossimo febbraio 2012 (metà pena)" onde poter passare più tempo con

la madre, a suo dire, ultimo membro della sua famiglia e quindi "l'unica

e ultima persona di referenza famigliare" prima del suo allontanamento

previsto al termine dell'espiazione della pena. Oltre a rendere entrambi "molto

felici", tale trasferimento gli offrirebbe l'opportunità di

reinserirsi nella vita sociale e lavorativa e quindi di "poter raggiungere

un futuro sereno", avendo infatti in questo modo la "chance di

ricominciare a lavorare regolarmente e ricostruirmi una vita da persona

responsabile" (istanza 26.09.2011).

d. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i preavvisi

delle autorità competenti.

L'ufficio

dell'assistenza riabilitativa in data 31.10.2011 ha espresso parere favorevole sia in merito al primo congedo, sia in relazione al postulato trasferimento in

sezione aperta (a partire dalla metà pena) giustificato in buona sostanza, a

mente dell'operatore sociale, dall'evoluzione comportamentale del reclamante

dimostrata in carcere, in quanto quest'ultimo si sarebbe, tra l'altro, sforzato

di contrastare gli aspetti più regressivi della propria personalità, avrebbe

riconosciuto le proprie responsabilità con riferimento a quanto da lui commesso

e avrebbe accettato, seppure a malincuore, la decisione di allontanamento dal

territorio svizzero a fine pena emanata il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa.

In

data 7.11.2011 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha pure preavvisato

favorevolmente la richiesta di primo congedo, visto il comportamento in

esecuzione di pena (malgrado il reclamante sia incorso in quattro sanzioni

disciplinari, di cui tre ammonizioni scritte per inosservanza alle norme comportamentali

e un isolamento in cella di rigore per aver lasciato macerare della frutta

nella propria cella onde ricavarne dell'alcool) e gli agganci sul nostro territorio

(presenza della madre che lo ha visitato regolarmente in carcere). Pure ha espresso

preavviso favorevole al trasferimento in carcere aperto, tuttavia alla

condizione che tale passaggio sia "preceduto da un adeguato periodo di

osservazione a seguito dell'eventuale concessione del regime dei congedi

(effettuazione di 2 congedi i.o. dalla Stampa)" (rapporto 7.11.2011, p. 2).

e. Esperita

in data 25.11.2011 l'audizione del qui reclamante davanti al segretario giudiziario

dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi - durante la quale RE 1 ha ribadito le proprie richieste - il magistrato di detto Ufficio il 7.12.2011 ha respinto sia la richiesta di primo congedo, sia l'istanza di trasferimento in sezione aperta.

Ricordate

le norme applicabili al proposito, il giudice dei provvedimenti coercitivi, a

fronte delle quattro sanzioni disciplinari pronunciate nei confronti

dell'istante (di cui le ultime due in tempi recenti) ha ritenuto il di lui comportamento

non essere degno di fiducia come pure indice di un atteggiamento poco

rispettoso di leggi e regolamenti. Inoltre in punto al pericolo di fuga il magistrato

ha formulato una prognosi non favorevole, vista la pronuncia della decisione di

allontanamento dal nostro territorio a fine pena e per il fatto che il termine

di metà pena (13.02.2012) al momento di rendere il proprio giudizio (7.12.2011) non sarebbe ancora stato raggiunto. Su queste basi il giudice ha quindi rifiutato

la concessione del primo congedo.

Ricordato

come la decisione in punto ad una richiesta di trasferimento in sezione aperta

debba sgorgare da una valutazione globale individualizzata della situazione del

richiedente, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiamato integralmente

le argomentazioni esposte in relazione alla richiesta di primo congedo ed ha

parimenti concluso per il rifiuto della domanda di trasferimento in sezione

aperta. Di transenna il magistrato ha rilevato che detta richiesta sarebbe

altresì in concreto prematura, essendo applicabile al qui reclamante - siccome

straniero privo di un valido permesso per risiedere in Svizzera e senza

sufficienti agganci familiari al nostro territorio - la prassi secondo cui

un'istanza in tal senso è proponibile soltanto una volta espiati i 7/12 della pena.

f. Contro

tale giudizio insorge con scritto 19/21.12.2011 davanti a questa Corte RE 1, chiedendo la revoca della decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi e il conseguente accoglimento delle sue istanze di primo congedo e di

trasferimento in sezione aperta.

Egli

evidenzia i preavvisi favorevoli formulati dall'Ufficio di assistenza

riabilitativa e dalla Direzione del penitenziario per entrambe le sue richieste.

Asserisce

di aver preso coscienza dei propri errori grazie al periodo sin qui trascorso

in carcere e rileva che l'essere costretto a "passare il mio ultimo

tempo qui, senza alcuna possibilità di una valida risocializzazione e senza

un'ultima possibilità di un riconciliamento con mia madre, rappresenta

un'ulteriore punizione, oltre quella già impostami tramite la sentenza della

corte penale" (reclamo 19/21.12.2011, p. 3).

Esclude

l'intenzione da parte sua di darsi alla fuga, essendo consapevole che un atto

in tal senso gli precluderebbe la possibilità di ricostruirsi una nuova vita e

di rimanere accanto alle persone che ama, oltre al fatto che egli sarebbe

costretto a rimanere "nascosto in qualche buco buio sempre preda al

panico di essere scoperto e rimesso in gabbia, solo e disperato"

(reclamo 19/21.12.2011, p. 2).

Contesta

che la presenza della madre "non costituisca un serio aggancio sul territorio"

e che pertanto egli venga considerato una "persona straniera senza

legami con il territorio Svizzero, con una conseguente applicazione di un regime

più severo (...)" (reclamo 19/21.12.2011, p. 2).

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale

svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti

per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa

procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della

pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a

decidere la concessione del primo congedo come pure il trasferimento del condannato

in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a

CP).

Contro

tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10

giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in

particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la

motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 19/21.12.2011, contro la decisione 7.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 9.12.2011 è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1.

- quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Con

la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, sono state introdotte a

livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e

delle misure privative della libertà.

2.1.1

L'art.

75.

CP, che pone i principi

dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce al cpv. 3 che il regolamento

del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il

detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti,

sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione

del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita

in libertà.

Il

detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla

preparazione della liberazione (cpv. 4).

Questo

piano è ripreso agli art. 19

cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto

Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone

che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene

conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di

pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della

capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione

di reati e di sicurezza.

2.1.2

Per l'art. 76 cpv. 1 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto.

Il

detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un

penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi

che commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).

Giusta

l'art. 75a cpv. 2 CP per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale

da essere meno restrittiva della libertà in particolare il trasferimento in un

penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o

alloggio esterni e la liberazione condizionale.

La

pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata

è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto

si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a cpv. 1 CP). In regime di

lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di

tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione

avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario

aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso (...) [art. 77a cpv. 2

CP].

L'art.

19.

cpv. 1 REPM dispone inoltre che l'esecuzione della pena in uno stabilimento

chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è

la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse

altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli

a terzi.

Il

cpv. 3 del medesimo regolamento prevede la possibilità di espiare la pena

privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia

in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non

provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non

vi è rischio di fuga.

2.1.3

Le

relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che

al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati

congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione

del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo

comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi

sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta

nuovi reati.

Come

chiaramente indicato nel Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84

cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto

alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato

espressamente indicato - come risulta nella norma penale attualmente in vigore

- che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il

detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati

(cfr. Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1800).

A

livello cantonale l'esecuzione

delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale

degli adulti) del 10.04.2006 (RS 4.2.1.1.3). In modo particolare la Conferenza

latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e

misure il 25.09.2008 ha promulgato il Regolamento relativo alla concessione di

congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti (RS 4.2.1.1.10), in vigore dall'1.11.2008. Nel suo ingresso vengono ripresi i principi posti dal CP, più sopra

cennati. Inoltre l'art. 5 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce che per

ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso,

la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita,

al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a

condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare

gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di

uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. b),

giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione

previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. c), dimostrare

che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia

accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. d), disporre di

una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente

accreditata sul suo conto (lit. e).

Giusta

l'art. 45 REPM il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo,

il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire

relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo

carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.

Infine

il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua

concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del

comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di

fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di

sicurezza.

In

ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una

valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:

occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del

singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento

tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,

ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice

dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

L'adempimento

dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di

recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso

di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.1.;6B_349/2008 del 24.06.2008, consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).

La

formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo

richiesto (sentenza TF 6B_1027/2010 del 4.04.2011, consid. 4.3.1).

L'Alta

Corte, in una recente sentenza, ha inoltre precisato che il pericolo di fuga

non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo

astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga

come probabile. Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni

del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"),

quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"),

le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua

situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"),

i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland").

Una

richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato

e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto.

Di

regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene

ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.01.2012, consid. 2.2. e 2.3.).

3.

RE

1.

ha iniziato l'espiazione di pena in data 11.06.2010 ed ha raggiunto il primo terzo della pena lo scorso 15.04.2011.

Ora,

il Consiglio di vigilanza dal 2002 ha stabilito una prassi secondo cui, per determinati

detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio) la

soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena,

rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena. In modo particolare per i

cittadini stranieri senza agganci al territorio svizzero, secondo la prassi ticinese,

per il passaggio al regime progressivo occorre di regola aver espiato i 7/12

della pena.

Prassi

questa che questa Corte non ritiene non debba più valere dopo l'entrata in

vigore l'1.01.2011 delle nuove regole federali di procedura penale,

rispettivamente delle nuove norme in ambito di esecuzione pene.

Pertanto

in caso di applicazione di detta prassi alla fattispecie, le richieste del qui

reclamante - qualora fosse considerato uno straniero senza sufficienti agganci

familiari con il nostro territorio - risulterebbero essere premature, venendo a

scadere i 7/12 della pena il prossimo 14.07.2012.

La

questione può tuttavia rimanere indecisa, stante che questa Corte in base alle

circostanze che verranno esposte ai considerandi che seguono ritiene esistere,

nel caso in esame, un serio e concreto pericolo di fuga, come rilevato dal

giudice dei provvedimenti coercitivi, che fa ostacolo alla concessione di

quanto richiesto dal qui reclamante.

4.

RE

1.

(__________1987), cittadino

portoghese, è nato e cresciuto in Portogallo in un difficile contesto

familiare. Egli è in prevalenza vissuto con i nonni materni, stante che il

padre è sempre stato una figura assente e la madre, che lo ha partorito prima

di compiere i 18 anni, ha avuto problemi di tossicodipendenza ed ha trascorso per

lavoro periodi all'estero. In patria egli ha conseguito la licenza media. È

giunto in Svizzera la prima volta nel 2005, all'età di 18 anni, per raggiungere

la madre impiegata quale cameriera ai piani in un albergo in __________. Egli

ha poi fatto rientro in Portogallo per assistere il nonno gravemente malato. In

quel periodo (2007) egli ha lavorato in fabbrica e nell'edilizia.

Dopo

la (drammatica) scomparsa di entrambi i nonni RE 1 nel gennaio 2008 è ritornato

in Svizzera per raggiungere la madre a quel momento trasferitasi a __________ e

convivente con un uomo.

Il

reclamante dall'1.05.2008 ha lavorato come portiere ai piani in un prestigioso

albergo __________ sino al 30.04.2009, allorquando ha rassegnato le dimissioni in quanto asseritamente oggetto di mobbing. Nel seguito ha lavorato per circa tre

settimane presso un esercizio pubblico di __________, che ha lasciato perché, a

suo dire, "(...) «non mi trovavo bene»

(verbale 28 ottobre 2009 citato, pag. 3) ed anche perché, senza autovettura,

era difficile raggiungere da __________ il luogo di lavoro dove comunque gli

era stata messa a disposizione una camera". Nel corso del mese di giugno 2009 egli si è annunciato

all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 18) e il 15.08.2009 è stato tratto in arresto.

Nel

gennaio 2009 ha iniziato una relazione sentimentale con __________, processata

insieme a lui per avere entrambi aggredito il di lei ex marito colpendolo con

un martello (__________) rispettivamente con un coltello (RE 1). Da questa

donna egli ha avuto un figlio, nato durante la detenzione di entrambi i

genitori di quest'ultimo. Dopo la sua scarcerazione, __________, di origine __________,

ha fatto rientro con il neonato in patria in quanto colpita da un ordine di

allontanamento.

In

base alla perizia psichiatrica esperita su RE 1 in relazione ai gravi fatti per cui egli sta scontando la pena e come riportato nel Piano

d'esecuzione della sanzione penale (PES) - allestito nel febbraio/marzo 2011 e

approvato dalle competenti autorità e dal condannato nel marzo 2011 - egli pur

non soffrendo di patologie mentali, è nondimeno affetto da un disturbo

antisociale di personalità (che non ha tuttavia comportato alcuna riduzione

della responsabilità penale). In buona sostanza secondo il perito giudiziario

il qui reclamante, avendo sviluppato un alto concetto di sé, amerebbe tenere gli

altri sotto il proprio dominio, restringendo loro l'autostima attraverso il terrore,

l'intimidazione, l'interdizione. Egli avrebbe quale unico scopo della vita il

soddisfacimento del piacere immediato e tutto ruoterebbe attorno a lui. Sarebbe

un manipolatore, senza etica e le leggi sarebbero per lui un insieme di regole

prive di significato non importanti, che possono essere utilizzate a proprio

consumo quando ne deriverebbe un vantaggio, negate nella maggior parte dei casi

e combattute se di ostacolo. Per lui inoltre non vi sarebbe differenza tra

verità e menzogna (cfr. sentenza 11.06.2010 della Corte delle assise criminali, p. 21).

Che

egli sia poco propenso al rispetto delle regole impostegli dall'esterno, lo ha

nuovamente dimostrato in carcere. Durante poco più di due anni di detenzione,

egli è incorso in quattro sanzioni disciplinari (anche in tempi recenti). Il 7.04.2010 è stato ammonito per avere, in violazione del regolamento carcerario, fatto

macerare della frutta nella propria cella onde ricavarne dell'alcool e il 15.09.2010 ha subito due giorni di isolamento in cella di rigore per la medesima

inosservanza delle norme comportamentali. Malgrado detta severa sanzione

disciplinare, egli è nuovamente stato ammonito due volte: il 13.07.2011 per aver ancora fatto macerare della frutta per ottenerne dell'alcool e il 3.10.2011 per avere danneggiato il rilevatore di fumo nel locale adibito a cucina del

penitenziario.

In

ambito lavorativo in carcere egli ha avuto delle difficoltà iniziali ad adattarsi

avendo dovuto cambiare alcune volte di sezione e venendosi a scontrare con

alcuni Capiarte e con alcuni detenuti. Nel seguito egli ha tuttavia avuto

un'evoluzione positiva e non ha dato segni di insofferenza o reattività.

La

sua attitudine al lavoro, in base al PES, è stata valutata buona, presentando

egli delle potenzialità che però sembrerebbe non voler sviluppare.

In

Svizzera, ove peraltro egli ha risieduto solo per pochi anni e non

ininterrottamente prima del suo arresto, il reclamante non è riuscito ad

inserirsi né professionalmente né socialmente.

Privo

di una formazione professionale di base, sia la prima volta che è quivi giunto (nel

2005), per ricongiungersi alla madre, sia successivamente dal gennaio 2008,

egli ha svolto (per brevi periodi) varie attività lavorative non qualificate

perlopiù nel settore edile e in quello alberghiero e della ristorazione,

finendo col controllare la disoccupazione.

Egli

vanta poche amicizie essendosi piuttosto concentrato sulla relazione di coppia:

dal gennaio 2009 si è legato ad una cittadina __________ (con cui il mese successivo

ha iniziato a convivere), da cui, pur avendo con lei una relazione burrascosa costellata

da frequenti e violenti litigi, ha avuto un figlio (nato durante il periodo di

carcerazione di entrambi i genitori). Rientrata quest'ultima col figlio al

proprio Paese, RE 1 vanta quale unico legame famigliare sul nostro territorio quello

con la madre, residente in Svizzera dal 2005 e convivente da alcuni anni con un

compagno di origine straniera. I due lo hanno regolarmente visitato in carcere.

Nondimeno riguardo al rapporto con loro il reclamante ha riconosciuto che

"attualmente andiamo abbastanza d'accordo, ci sono stati da sempre

problemi famigliari, ma ora cerchiamo di andare d'accordo il più possibile"

(verbale di udienza 25.11.2011 davanti al GPC, p. 1). In effetti precedentemente

al suo arresto egli ha avuto ripetuti litigi con la madre ed il di lei

compagno, che in tre occasioni hanno pure necessitato l'intervento della

polizia e in un caso hanno dato origine a querele sporte nei suoi confronti per

lesioni semplici e vie di fatto (da parte della madre) e per danneggiamento

(alla propria vettura da parte del di lei compagno). Querele queste comunque poi

ritirate.

Pur

non essendo molto lontano il termine quantomeno - se dovessero ricorrere tutti

i relativi presupposti - per una liberazione condizionale, colpito da un ordine

di allontanamento emanato il 21.03.2011 dalla competente autorità amministrativa, al suo rilascio egli non ha alcuna prospettiva di potersi stabilire

lecitamente sul nostro territorio e di inserirsi nel nostro tessuto sociale e

lavorativo, ciò che peraltro - come visto più sopra - non è riuscito a fare

prima del suo arresto.

La

sua situazione finanziaria è precaria. Per di più, seppure in solido con la

ex-compagna, egli è stato condannato a risarcire alla vittima del tentato

omicidio intenzionale una somma superiore ai CHF 14'000.--, di cui egli,

riconosciuto il danno fisico e morale subito dalla stessa, si è impegnato a

versare mensilmente un importo di CHF 50.--. Per il resto egli riconoscerebbe

solo parzialmente la sua responsabilità per i reati di cui alla sua condanna e

tenderebbe a spiegare i passaggi all'atto dando facilmente la colpa a fattori

esterni (cfr. PES p. 5 e 6).

Il

PES soltanto dopo l'elaborazione dei reati commessi e delle dinamiche

relazionali da parte del reclamante nonché alla condizione che egli rispetti il

quadro normativo istituzionale, prevede, in una terza fase della progressione

dell'esecuzione della pena, lo svolgimento di un primo congedo e, dopo la

strutturazione specifica di un programma delle uscite, in una quarta fase, l'eventuale

passaggio ad un regime di detenzione in sezione aperta. Ciò che peraltro ha

suggerito la Direzione del penitenziario.

A

fronte di tutto quanto sin qui visto il pericolo che RE 1 si dia alla latitanza

rispettivamente alla fuga appare essere ancora altamente concreto, per cui le

richieste concessioni del primo congedo e del passaggio in sezione aperta risultano

a questo stadio essere premature. La decisione qui impugnata merita di conseguenza

tutela.

Nel

prosieguo del periodo di carcere chiuso il reclamante avrà modo, con il suo

comportamento in detenzione, di dimostrare la sua seria volontà di attenersi al

quadro normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole come pure

di preparare progetti concreti per una sua formazione rispettivamente un suo

reinserimento professionale e sociale lontano dal nostro territorio. Nel

frattempo i contatti con la madre e il di lei compagno possono essere

sufficientemente mantenuti con regolari visite in carcere come sin qui avvenuto.

5.

Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e

spese, contenute al minimo per tener conto delle sue precarie condizioni economiche,

sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439

cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo

alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.09.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o

Penitenziario La Stampa, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv.

2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

per conoscenza:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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