Lexipedia

Decisione

60.2011.41

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sos

6 aprile 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

a. RE

1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio

intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al

decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del

22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (AI

37).

b. Il

provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà per l’esistenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza (rilevabili dal rapporto di polizia e dalle

ammissioni dell’accusato) e di bisogni dell’istruzione (in particolare di un

pericolo di collusione) [AI 39].

c. Il

carcere preventivo a cui era astretto RE 1 è stato prorogato dalla competente

autorità fino all’11.1.2011 [decisione 9.11.2010 dell’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 131), confermata

dall’allora Camera dei ricorsi penali, adita con ricorso 19/22.11.2010, con

giudizio 6.12.2010 (inc. CRP __________, AI 139)] e, successivamente, in applicazione

del Codice di procedura penale del 5.10.2007, in vigore dall’1.1.2011, fino

all’11.2.2011 [decisione 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi

(inc. GPC __________, AI 157), confermata dalla Corte dei reclami penali, a cui

si era rivolto l’imputato RE 1 con reclamo 13.1.2011, con sentenza 31.1.2011

(inc. CRP __________, AI 173) e, di seguito, dal Tribunale federale con decisione

14.3.2011 (inc. TF __________)].

d. Il

magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla

Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di

omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009,

verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________,

intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di

sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due

violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli

lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle

ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione

in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della

sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile

a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).

e. Il

medesimo giorno il procuratore pubblico ha inoltrato al giudice dei

provvedimenti coercitivi istanza di carcerazione di sicurezza a’ sensi

dell’art. 229 cpv. 1 CPP invocando a carico di RE 1 il persistere di un

concreto pericolo di recidiva e chiedendo di ordinare la carcerazione fino al

termine del dibattimento.

f. Con

decisione 8.2.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dati i presupposti,

ha accolto la domanda (inc. GPC __________).

Il

giudice, ricordato il diritto applicabile, ha esposto le sue considerazioni di

cui al giudizio 9.11.2010 in capo all’esistenza di seri e concreti indizi di

colpevolezza. Ha di seguito confermato un serio e concreto pericolo di recidiva,

facendo riferimento alle sue argomentazioni nella decisione 10.1.2011 ed alle

motivazioni di questa Corte nella sentenza 31.1.2011 (della quale ha riprodotto

le p. da 8 a 17). Ha reputato inapplicabili misure sostitutive in luogo della

carcerazione di sicurezza siccome non sufficienti per ovviare all’accertato e grave

pericolo di recidiva. Infine, il giudice ha considerato rispettati i principi di

proporzionalità e di celerità.

g. Con

reclamo 21/22.2.2011 RE 1 postula, in via principale, che la predetta decisione

sia dichiarata nulla per carenza di motivazione e che sia immediatamente posto

in libertà provvisoria oppure che il giudizio sia annullato e che la domanda di

carcerazione di sicurezza sia respinta e, in via subordinata, che sia immediatamente

posto in libertà provvisoria, in via più subordinata, che la carcerazione di

sicurezza sia sostituita con la misura dell’obbligo di residenza al proprio

domicilio con o senza sorveglianza elettronica e, in via ancora più subordinata,

che l’incarto sia ritornato al procuratore pubblico affinché inoltri una nuova

domanda indicante un periodo determinato della carcerazione di sicurezza (in

subordine che sia concessa per la durata di un mese).

Il

reclamante ritiene nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei

provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Quest’ultimo si sarebbe

infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia

/ incolla del giudizio 31.1.2011 della Corte dei reclami penali, inammissibile.

La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata

al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la

limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere

contrario configurerebbe un diniego di giustizia.

RE

1, che considera pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a suo

carico, reputa assente un interesse pubblico al perdurare della sua

carcerazione. Il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe

circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella

vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della

carcerazione.

Non

sarebbe dato un pericolo di recidiva sufficiente a tutelare la decisione impugnata:

la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione del previgente diritto

prevedrebbe che si possa riconoscere un concreto pericolo di recidiva soltanto

in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i reati di cui

si temerebbe la reiterazione sono gravi. Il procuratore pubblico, per motivare

il pericolo di recidiva, si rifarebbe esclusivamente alla perizia giudiziaria

agli atti ed al successivo verbale di delucidazione. Il perito avrebbe rilevato

un rischio di essere preda di un raptus analogo a quello che aveva condotto

all’apertura del procedimento penale unicamente qualora fosse confrontato con “un’avance

omosessuale, esplicita, insistente e pubblica”. Il pericolo di recidiva si

fonderebbe su una “rein hypothetische Möglichkeit”: non sussisterebbe dunque

un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia

di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito.

Il

reclamante sottolinea di seguito l’assenza di una base legale in capo ad un

pericolo di recidiva: l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe infatti la

commissione, in precedenza, di reati analoghi. Evidenzia che esisterebbe una

diatriba sull’interpretazione della predetta disposizione limitata a sapere se

sia necessario un precedente o se siano necessari due precedenti per dichiarare

adempiuta la condizione per mantenere la carcerazione. Sarebbe nondimeno certo

che, in assenza di precedenti, non sarebbe possibile mantenere la carcerazione

per il solo pericolo di recidiva. Sostenere il contrario significherebbe

soltanto interpretare la norma legale contro il suo tenore letterale

rispettivamente fare uso improprio della lingua italiana. In questo senso la

norma sarebbe di assoluta chiarezza: un pericolo di recidiva potrebbe sussistere

laddove l’imputato, prima dei fatti per i quali è aperto il procedimento

penale, abbia già commesso reati analoghi, dunque – nell’ipotesi più favorevole

al ragionamento esposto da questa Corte nel giudizio 31.1.2011 – almeno uno

oltre a quello per cui l’imputato è perseguito. L’interpretazione teleologica

del disposto sarebbe inammissibile: essa non potrebbe infatti contrastare

apertamente con il tenore letterale della legge.

L’art.

221 cpv. 1 lit. c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: in passato non

si sarebbe mai reso protagonista di reati analoghi a quello per i quali sarebbe

perseguito nel presente procedimento penale. Una perizia giudiziaria, la cui

portata probatoria sarebbe da discutere in ragione del divergente rapporto di

parte, non potrebbe sostituirsi ad esplicite condizioni di legge.

Il

perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non

l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP),

avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si

tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza.

Chiede,

in via subordinata, la sostituzione della carcerazione con, segnatamente,

l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza

elettronica, provvedimento che il CPP prevedrebbe espressamente. Sarebbe il CPP

medesimo a fungere da base legale per questo tipo di misura. I Cantoni

sarebbero tenuti a darvi seguito. L’argomentazione di cui al considerando 7.5.

della decisione 31.1.2011 di questa Corte sarebbe infondata.

Il

limitato rischio di recidiva (qualora si trovasse confrontato con avances omosessuali

esplicite, insistenti e pubbliche) potrebbe essere validamente contenuto se

fosse obbligato a rimanere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza

elettronica: non avrebbe infatti modo di incontrare persone del proprio sesso

che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo

senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno

efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano

contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa

fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore

rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a

questo genere di provocazioni). La misura sostitutiva dell’obbligo di residenza

in un luogo determinato con o senza sorveglianza elettronica non sarebbe

soltanto atta a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva, ma addirittura

garantirebbe meglio la tutela dell’interesse pubblico rispetto a questa.

Non

sarebbe un pazzo psicotico che altro non aspetterebbe che aggirarsi per il cantone

a picchiare omosessuali, come di fatto si tenterebbe di dipingerlo nelle decisioni

prolate. Mai, durante la carcerazione, avrebbe dato adito a dubbi in merito al

suo comportamento e al rispetto delle regole imposte dal carcere. Non si

intravvederebbero motivi per i quali, nell’ipotesi di una misura sostitutiva,

dovrebbe evadere dai domiciliari per frequentare locali notturni e per farsi

nuovamente arrestare nel giro di poche decine di minuti, con la prospettiva di

essere poi nuovamente posto in carcerazione di sicurezza. Si tratterebbe di

un’assurdità.

Sottolinea

che il procuratore pubblico avrebbe chiesto la carcerazione di sicurezza fino

al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei

ricorsi penali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non si sarebbe espresso

su tale punto. L’art. 229 CPP in materia di carcerazione di sicurezza rinvierebbe,

per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la

proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la

proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo

per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non avrebbe

dei termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba

essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe anche

più corposa. Non sarebbe quindi affatto garantito che i termini giusta l’art.

227 CPP siano rispettati.

Delle

ulteriori argomentazioni del reclamante, così come delle osservazioni del procuratore

pubblico, del giudice dei provvedimenti coercitivi e del presidente della Corte

delle assise criminali, si dirà – per quanto necessario – nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

1.1.

A’

sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011

del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare

dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono

fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229

ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

Il reclamo deve essere presentato per iscritto

e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, presentato il 21/22.2.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

8.2.2011

del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione di

sicurezza (inc. GPC __________), è tempestivo.

RE

1, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione di sicurezza,

è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del

giudizio.

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a

provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle

disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi

soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di

reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della

libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono

più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal

giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo

stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva

o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art.

212.

cpv. 3 CPP).

2.2

La

carcerazione di sicurezza (art. 229 ss. CPP), che mira a garantire la

disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso

della procedura di ricorso e l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (Messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21.12.2005, p. 1132), è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa

presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della

sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art.

439.

ss. CPP) oppure la liberazione [art. 220 cpv. 2 CPP] (BSK StPO – M.

FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.).

La

carcerazione di sicurezza – e preventiva – è ammissibile soltanto quando

l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv.

2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o

alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova,

compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente

la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso

in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art.

221.

cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza:

BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile se vi è

seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave

crimine lo compia effettivamente.

Giusta

l’art. 229 cpv. 1 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione

di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti

coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero [che procede a’ sensi

dell’art. 327 cpv. 2 CPP (“Se chiede che sia disposta la carcerazione

di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto di accusa,

unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.”)].

La

procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:

(…) b. dall’art. 227 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva

(art. 229 cpv. 3 CPP) [BSK

StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6].

La

carcerazione di sicurezza può essere ordinata sia se l’imputato si trova, come

in casu, in carcere sia se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva,

ovvero qualora i motivi di carcerazione emergano soltanto dopo la promozione

dell’accusa, nel qual caso chi dirige il procedimento nel tribunale di primo

grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’art. 224

CPP e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione

di sicurezza (procedura retta per analogia dagli art. 225/226 CPP) [art. 229

cpv. 2 e 3 lit. a CPP].

A

differenza del previgente CPP TI (art. 102/103) la protrazione della privazione

della libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa deve sempre essere oggetto

di specifica decisione (Commentario CPP,

E. MELI, art. 220 CPP n. 8).

2.3

La

carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a

proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rinvia l’art. 229 cpv. 3 lit.

b CPP, è limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione

(Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP

n. 15; M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 229 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 229 CPP n. 3; critico, in considerazione del rinvio

dell’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP all’art. 227 CPP, ed in particolare al suo cpv.

7, BSK StPO – M. FORSTER, art.

229.

CPP n. 6). Ciò è da ricondurre al

fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi

alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non

suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art.

229.

CPP n. 15). L’imputato e il pubblico ministero possono nondimeno presentare

in ogni tempo domanda di scarcerazione (art. 230/233 CPP) [Commentario CPP, E.

MELI, art. 229 CPP n. 15]. La carcerazione di sicurezza dura quindi – riservata

la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP – fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di

una sanzione privativa della libertà. La carcerazione deve altresì ossequiare

il principio di proporzionalità (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di

celerità (art. 5 CPP).

3.

3.1.

RE

1.

ritiene anzitutto nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice

dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Questi si sarebbe

infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia

/ incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile. La motivazione

di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso

in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della

libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe

un diniego di giustizia.

3.2

L’obbligo

di motivazione – elemento essenziale del diritto di essere sentito giusta gli

art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – è previsto esplicitamente

dall’art. 80 cpv. 2 CPP ed impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che

hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF

6B_609/2009 del 22.2.2011, considerando 3.1.2.; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., §

55.

n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,

4.

ed., n. 214 s./260/576;

cfr. anche, D. BRÜSCHWEILER, Kommentar

zur StPO, art. 80 CPP n. 2). L’autorità

chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti

sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il

giudizio (decisione TF 1B_380/2010 del 14.3.2011, considerando 3.2.1.).

La

decisione circa la carcerazione di sicurezza, come ogni decisione, deve essere perlomeno

sommariamente motivata [cfr., in analogia, art. 226 cpv. 2 seconda frase CPP

(N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1045)] in capo

all’esistenza dei presupposti della carcerazione: la motivazione deve permettere

all’imputato (e al procuratore pubblico) di impugnare la sentenza davanti alla giurisdizione

di reclamo giusta l’art. 222 CPP (BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proroga della carcerazione

preventiva si può motivare una decisione rinviando a precedenti giudizi oppure

aderendo alle motivazioni della domanda di proroga della carcerazione qualora

l’imputato non invochi nuovi argomenti; la motivazione a cui si rimanda deve

inoltre essere stata redatta nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF

1B_235/2009 del 25.9.2009, considerando 3.1.; BSK StPO – M. FORSTER, art. 226

CPP n. 6).

Anche

l’art. 82 cpv. 4 CPP (secondo cui nella procedura di ricorso, il giudice può

rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento

di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato) [BSK StPO – N. STOHNER,

art. 82 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 82 CPP n. 15] prevede analoga possibilità (cfr. pure art. 109 cpv. 3 LTF).

3.3

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, sul presupposto di cui all’art. 221 cpv.

1.

lit. c CPP, pericolo di recidiva, ha indicato che “(…) non può che

confermare la presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva in capo

all’accusato, con riferimento alle conclusioni della decisione 31 gennaio 2011

della CRP, che vengono qui di seguito integralmente richiamate (CRP __________,

p. 8-17) e quelle cui è giunto questo giudice nella propria decisione di

proroga della carcerazione preventiva 10 gennaio 2011 (GIAR/GPC __________, p.

5-13)” [decisione 8.2.2011, p. 3].

Ha

di seguito riportato – verbatim – le indicate p. 8-17 della decisione

31.1.2011

di questa Corte, che – respingendo l’impugnativa 13.1.2011 di RE 1

avverso il giudizio 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi – aveva

riconosciuto un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

Ora – in applicazione della suddetta giurisprudenza

dell’Alta Corte in materia di proroga della carcerazione preventiva, applicabile

per analogia al caso di specie riguardante la carcerazione di sicurezza (sostanzialmente

identica, nei presupposti e nelle limitazioni della libertà, ad una proroga

della carcerazione) – si deve necessariamente concludere che la decisione

8.2.2011

del giudice dei provvedimenti coercitivi ossequia, manifestamente, l’obbligo

di motivazione derivante dal diritto di essere sentito.

RE

1, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’istanza di carcerazione di

sicurezza 1.2.2011 del procuratore pubblico, non ha infatti invocato argomenti

differenti rispetto a quelli richiamati con il suo reclamo 13.1.2011 a questa

Corte (censure evase con giudizio 31.1.2011, p. 8-17, riportato nella sentenza

8.2.2011

del giudice dei provvedimenti coercitivi). Dal 31.1.2011 neppure sono

intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è

stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla

pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva).

La

Corte dei reclami penali, da parte sua, si era diffusamente confrontata con la

questione a sapere se l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (che, secondo il suo tenore

letterale, prevede – tra l’altro – l’aver già commesso in precedenza reati

analoghi) fosse applicabile al caso concreto, ossequiando – certo –

l’obbligo di motivazione. Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con

giudizio 14.3.2011 (inc. TF __________, di cui si dirà in seguito) il ricorso

in materia di diritto penale 2/4.2.2011 del reclamante contro la sentenza

31.1.2011

di questa Corte, nulla le aveva rimproverato in merito ad un’eventuale

carenza di motivazione.

In

queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era

limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è

infondata.

4.

4.1.

La

carcerazione di sicurezza implica anzitutto, come detto in precedenza, che

l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (BSK StPO –

M. FORSTER, art. 221 CPP n. 1 ss.).

L’esame

di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello

specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la

conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di

innocenza; non si tratta dunque di valutare nella sostanza l’esistenza del

reato o la colpevolezza dell’imputato, ossia di addentrarsi in giudizi di

merito (Commentario CPP, E. MELI, art.

221.

CPP n. 4; art. 229 CPP n. 3).

4.2

RE

1, nel corso dell’interrogatorio 22.7.2010 davanti al magistrato inquirente, confrontato

con le risultanze medico legali che attestavano sul corpo della vittima quindici

lesioni, ha ammesso di avere sferrato a __________, la sera del 22.8.2009

presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord, tre colpi in

rapida successione, e non solo uno come aveva riferito fino ad allora (verbale

di interrogatorio 22.7.2010, AI 77).

Si

può pertanto concludere – senza necessità di approfondimento, che competerà al

giudice di merito – per l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza nei

confronti del reclamante per il titolo di reato di omicidio intenzionale giusta

l’art. 111 CP [secondo cui chiunque intenzionalmente uccide una persona è

punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (BSK Strafrecht II –

C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 111 CP n. 2 ss.)].

Il

reclamante ritiene peraltro pacifica la sussistenza di seri indizi di

colpevolezza stanti le ammissioni (reclamo 21/22.2.2011, p. 6).

La

giurisprudenza e la dottrina inerenti al previgente diritto reputavano inoltre

che, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di

reato erano da considerare presenti siccome impliciti nell’atto di accusa (decisione

14.10.2003

dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. GIAR

1997.

; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, art. 103 CPP TI n. 13).

Principio

che si può applicare anche in merito all’istituto della promozione dell’accusa

ex art. 324 ss. CPP, assimilabile nei suoi effetti (deferimento davanti al

competente giudice) all’emanazione di un atto di accusa giusta gli art. 199 ss.

CPP TI.

Il

fatto che l’1.2.2011 il magistrato inquirente abbia promosso l’accusa nei

confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale (ACC __________) conforta ulteriormente – a questo stadio

del procedimento – l’esistenza della prima condizione per ordinare la

carcerazione di sicurezza giusta gli art. 229 ss. CPP.

5.

5.1.

La

carcerazione di sicurezza implica poi – cumulativamente all’esistenza di gravi

indizi di reato (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 4) – che vi sia seriamente

da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o

alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova,

compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente

la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso

in precedenza reati analoghi.

5.2

5.2.1

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi – facendo riferimento, come esposto, alla

decisione 31.1.2011 di questa Corte – ha ritenuto che nel caso concreto fosse

adempiuto il presupposto del pericolo di recidiva regolamentato dall’art. 221

cpv. 1 lit. c CPP.

5.2.2

RE

1.

contesta, con argomentazioni non differenti da quelle già proposte con reclamo

13.1

, che il disposto in questione sia applicabile al caso: il pericolo di

recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di

eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò

che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione; farebbe inoltre difetto

una base legale in quanto l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe la

commissione, in precedenza, di reati analoghi.

5.2.3
5.2.3.1

Nel

menzionato giudizio 31.1.2011 (p. 8 ss.) questa Corte ha anzitutto riportato

quanto ritenuto nella precedente decisione 6.12.2010 (inc. CRP __________) in

capo al pericolo di recidiva, fondato sulla perizia psichiatrica (nella quale

il perito dr. med. __________ aveva indicato come RE 1 fosse affetto da una turba

psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con

gravi tratti antisociali, e come, nel caso si fosse riprodotta una situazione

che avesse confrontato l’imputato con il disturbo narcisistico – ovvero con la

sua omosessualità che non poteva essere ammessa coscientemente – avrebbe potuto

commettere nuovi reati dello stesso tipo). Ha di seguito constatato che la

delucidazione della perizia giudiziaria il 7.12.2010 non aveva sostanzialmente

modificato il contenuto del referto; anche le critiche alla perizia di cui alla

consulenza peritale 28.12.2010, di parte, rispettivamente l’inizio di una

psicoterapia non erano tali da mutare le predette conclusioni. Ha quindi

concluso che – in fatto – non erano occorsi cambiamenti di rilievo tali da

modificare quanto precedentemente reputato dalla Corte.

Ha,

poi, esaminato le modifiche intervenute in diritto con l’entrata in vigore, l’1.1.2011,

del Codice di procedura penale – CPP – del 5.10.2007. Ha in particolare esaminato

l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP per determinare significato, portata ed implicazioni

dei termini “dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.

Questa

Corte, dopo avere proceduto ad interpretare la norma, facendo capo, anche, al

Messaggio ed al Rapporto esplicativo alla legge, è giunta alla conclusione che

– stante lo scopo di prevenzione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP – un’interpretazione

logica e teleologica della disposizione appariva prevalente rispetto a quella

storica e letterale: il testo della norma era quindi da interpretare nel senso

che per “reati analoghi” si dovessero intendere uno o più reati simili a

quelli che seriamente erano temuti per la sicurezza altrui (in questi era

compreso anche il reato per cui era pendente il procedimento, in quanto

precedente a quelli temuti).

Ha

reputato, sussumendo la norma al caso concreto, che era pacifico che RE 1 avesse

commesso un crimine grave, che poteva essere considerato un reato analogo perpetrato

in precedenza. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a

tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a

fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva.

L’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida

letterale e storica, avrebbe impedito di perseguire lo scopo di prevenzione,

realizzando il rischio di commissione di un crimine grave. Di conseguenza, anche

in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si doveva ammettere, in

applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, l’esistenza di un pericolo di

recidiva a carico dell’imputato.

5.2.3.2

Il

Tribunale federale, con giudizio 14.3.2011, ha ritenuto – respingendo il

gravame 2/4.2.2011 dell’imputato – che, con riferimento all’interpretazione

dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni

giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in

attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la

sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che

un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse

seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto

derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che

quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere

un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221

cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo

verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale

risultava chiaramente che la messa in libertà di RE 1 avrebbe costituito una

minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica.

Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP

in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel

Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui

prevenendo pericoli seri e concreti. Ha concluso ritenendo che, ricordati la

situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario

trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale

particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non

con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al

quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro

pericolo di recidiva. Appariva manifesto, considerate le specificità del caso,

che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio

pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto

conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilità o

aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le

vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era quindi decisiva la

circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso

che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione

14.3

, p. 8 s., considerandi 4.2. ss., inc. TF __________). Ha precisato

che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c

CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati

pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi

crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime.

Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare

circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle

singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, considerando

4.5

, inc. TF __________).

5.2.3.3

Questa

Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in

applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, per le medesime ragioni di cui

alla sua sentenza 31.1.2011, fatte proprie dal giudice dei provvedimenti

coercitivi in data 8.2.2011, e confermate dall’Alta Corte il 14.3.2011 (inc. TF

__________).

Si

può pertanto integralmente rinviare – in applicazione della giurisprudenza del

Tribunale federale (considerando 3.2.) – alle motivazioni della sentenza

31.1.2011

(inc. CRP __________), riassunte al considerando 5.2.3.1.; le

argomentazioni del reclamante avverso la sua carcerazione non differiscono peraltro

da quelle già proposte in precedenza [“Nonostante anche il reclamo a questa

Corte non potrà avere esito differente, in attesa di una decisione del TF la

difesa non si può risparmiare dal ribadire le proprie contestazioni in merito

al mantenimento in regime di carcerazione preventiva / di sicurezza di RE 1. Di

seguito verranno dunque riassunti e ribaditi i principali motivi di contestazione”;

“(…) vengono qui ribadite le censure già sollevate dalla difesa nell’ambito

delle pregresse procedure ricorsuali, (…)” (reclamo 21/22.2.2011, p. 4)],

già compiutamente evase.

La

situazione psichiatrica del reclamante – che, come detto, sostanzialmente fonda

il pericolo di recidiva – non è inoltre mutata in maniera importante rispetto

alla citata decisione 31.1.2011.

Dal

verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente

della Corte delle assise criminali, si evince invero che “a domanda del presidente

l’avv. PR 1 precisa che, per quanto gli consta sapere, dopo il rifiuto di ammissione

al PCT del consulente psichiatrico privato ai fini dell’inizio di una terapia,

il suo assistito ha incontrato in due occasioni il Dr. __________. Non sa

indicare se per un discorso generale o per scopi terapeutici. Il presidente

verificherà” (verbale di udienza 18.3.2011, p. 2).

Ora,

anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse iniziato un trattamento terapeutico, esso

sarebbe di recentissima attuazione.

E’

quindi inidoneo a scongiurare il pericolo di recidiva: il perito – sentito nel

contesto della delucidazione del rapporto – ha ribadito “(…) la presenza di

un rischio di recidiva a carico di RE 1 (qualora si ritrovasse in una situazione

analoga a quella del 22.08.2009) perché ci troviamo di fronte ad

un’omosessualità dissintona unita ad un disturbo di personalità narcisistica.

In particolare all’interno del disturbo di personalità sussiste la problematica

dell’omosessualità dissintona che RE 1 deve negare perché narcisisticamente non

sopportabile. Ecco perché, se RE 1 si trovasse dinnanzi ad un’avance

omosessuale, esplicita, insistente e pubblica, rischia di “esplodere” ”(verbale

di interrogatorio 7.12.2010, p. 10 s., AI 140). Ha riferito che la turba psichica

dura tutta la vita e che, pur inguaribile, è curabile e gestibile. Ha reputato

che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un

trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso.

Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è

sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che

l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio

7.12

, p. 8, AI 140).

Il

fatto che in data 1.2.2011 il procuratore pubblico abbia promosso l’accusa a

carico di RE 1 deferendolo davanti alla competente Corte è ininfluente per la

sua pericolosità. Non si vede infatti in che modo – stante la turba psichica –

la circostanza di essere prossimi al giudizio osti al ricadere nell’illecito.

E’

quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi

indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva.

6.

6.1.

Questa

Corte, accertati seri indizi di colpevolezza e un pericolo di recidiva, deve (BSK

StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 49) esaminare se possano entrare in discussione

misure sostitutive.

6.2

L’art.

212.

cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità

e di sussidiarietà (Commentario CPP, E.

MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà devono essere revocati

(d’ufficio) non appena misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso

obiettivo.

Tale

assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere

adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi

perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato

dall’art. 237 CPP. Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più

misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se

tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1).

Sono

misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco

dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e

rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi

in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a

un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo

di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere

contatti con determinate persone (cpv. 2).

Per

sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre

l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da

sorvegliare (cpv. 3).

L’obbligo di dimorare e rimanere in un

luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP) concerne il cosiddetto

“Hausarrest”, che può essere associato alla sorveglianza elettronica (“electronic

monitoring”) [BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 11 ss. / J. WEBER, art.

237.

CPP n. 34 ss.]. L’art. 237 cpv. 3 CPP è la base legale della sorveglianza

elettronica (Commentario CPP, E. MELI,

art. 237 CPP n. 7; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, p. 1140).

6.3

RE

1.

propone la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere

al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento

previsto dal CPP.

Si

tratta di esaminare se gli arresti domiciliari con la “presence monitoring”

– ovvero il controllo della presenza al domicilio (BSK StPO – J. WEBER, art.

237.

CPP n. 36) – sono atti a scongiurare l’accertato pericolo di recidiva ed a

sostituire la carcerazione di sicurezza, che deve essere ordinata e mantenuta

soltanto quale ultima ratio (M.

HUG, Kommentar zur StPO, art. 237 CPP n. 1).

Nel

giudizio 31.1.2011 (p. 18 s.) questa Corte aveva ritenuto che il pericolo di

recidiva non potesse essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo di

dimorare al proprio domicilio. Aveva reputato, tra l’altro, che: “(considerando

7.3

) L’adozione di misure

sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli

stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche

ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e

la necessità di tutela della sicurezza altrui. (considerando 7.4.) Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di

recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito

o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso

il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I

fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come

siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del

disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a

rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida

su una persona. In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel

caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti

domiciliari”, come richiesto dal reclamante. Una violazione dell’obbligo,

facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un

certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto

elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di

un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere

un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del

procedimento penale. Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza

permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa

avvenire nel perimetro delle mura domestiche. Nel presente caso, l’esigenza di

prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla

misura sostitutiva proposta”.

Queste

motivazioni restano pertinenti ancora adesso. Infatti, come esposto al considerando

5.2.3.3

, la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva,

non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011.

Il

reclamante sostiene invero, come già nel precedente reclamo 13.1.2011, che al

suo domicilio non avrebbe modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero

fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione

in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il

pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso

maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti

e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe

di essere esposto a questo genere di provocazioni).

L’Alta

Corte, pur non avendo esaminato il tema delle misure sostitutive [“(…)

ricordato che sono o possono essere oggetto di esame da parte delle autorità

cantonali” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________)],

ha indicato – dopo avere rimproverato a questa Corte di avere motivato la

reiezione di misure sostitutive anche con il fatto che la legislazione cantonale

prevedeva gli arresti domiciliari soltanto per l’esecuzione di determinate

pene, circostanza che nondimeno non reggeva siccome le misure sostitutive

(comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla

carcerazione) si imponevano anche in assenza di una base legale esplicita – che

“(…) il ricorrente adduce che la possibilità di essere esposto a provocazioni

omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche da parte di persone di sesso

maschile sarebbe superiore in carcere rispetto al suo ambiente domestico”.

Ha ritenuto dette critiche “(…) non del tutto prive di fondamento (…)”,

pur segnalando che “(…) non potrebbero essere tuttavia decisive nel quadro

dell’esecuzione di un’eventuale pena privativa della libertà (…)”

(decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________).

Ora,

il fatto che – in carcere – il reclamante avrebbe maggiore possibilità,

rispetto al suo domicilio, di essere esposto ad avances esplicite, insistenti e

pubbliche non è sufficiente per concludere che, quindi, sarebbe meglio una

misura sostitutiva. Il carcere, infatti, è pur sempre un ambiente controllato,

nel senso che – a differenza del proprio domicilio, dove uno si atteggia come

crede – impone un certo comportamento. E’ dunque ragionevole ritenere che

l’ambiente carcerario esorti ad un autocontrollo.

La

grave problematica psichiatrica di cui soffre RE 1 – così come accertata dal

perito (considerando 5.2.3.3.) – appare di conseguenza, al momento attuale,

meglio controllata nel contesto carcerario, proprio per la particolarità del

medesimo.

Ci

si potrebbe chiedere se l’eventuale obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico

(art. 237 cpv. 2 lit. f CPP) – associato agli arresti domiciliari ed alla “presence

monitoring” – sia provvedimento atto a raggiungere gli obiettivi della

carcerazione preventiva.

La

risposta deve essere negativa. Il perito, come già detto, ha infatti indicato

che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un

trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e

complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è

sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che

l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio

7.12

, p. 8, AI 140).

Il

reclamante, dunque, allo stato odierno, non è in grado di controllare la sua

malattia, che necessita di lungo trattamento.

Altre

misure sostitutive atte a vincere il pericolo di recidiva non se ne vedono. Il

reclamante si limita a proporre quanto già discusso (arresti domiciliari e

controllo elettronico della presenza).

La

carcerazione di sicurezza ordinata a carico di RE 1 non può perciò essere rimpiazzata

da una misura sostitutiva.

7.

7.1.

7.1.1

Il

reclamante rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di non essersi espresso

sulla domanda del procuratore pubblico che aveva chiesto la carcerazione di

sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora

Camera dei ricorsi penali. L’art. 229 CPP rinvierebbe, per quanto riguarda gli

aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione

preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione

preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi

eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non indicherebbe termini

massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere

aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe, secondo il

nuovo diritto, anche più corposa. Non sarebbe pertanto affatto garantito che i

termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.

7.1.2

Al

considerando 2.3., al quale si rinvia, già si è detto che la carcerazione di

sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga;

l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rimanda l’art. 229 cpv. 3 lit. b

CPP, è infatti limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in

carcerazione. Ciò è da ricondurre al

fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi

alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non

suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI,

art. 229 CPP n. 15).

Questa

situazione non implica tuttavia che, dovessero venire meno i motivi di carcerazione,

l’imputato debba restare detenuto.

L’art.

212.

cpv. 2 CPP impone infatti che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vadano

revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti;

b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta;

oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Le

competenti autorità – ovvero segnatamente il magistrato inquirente e, dopo la

promozione dell’accusa, il giudice – devono quindi costantemente esaminare, a

prescindere da un’esplicita domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di

carcerazione (U. WEDER, Kommentar zur

StPO, art. 212 CPP n. 7).

In

materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che,

nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico

ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv. 1); inoltre, previo

accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di

propria iniziativa da chi dirige il procedimento (cpv. 4 prima frase).

Il

fatto che la carcerazione di sicurezza non sia soggetta ad una durata prestabilita e pertanto a

proroga, con la conseguenza che essa perduri, riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP, fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio

di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 2 CPP), è dunque compatibile

con il diritto dell’imputato di restare in libertà (art. 212 cpv. 1 prima frase

CPP), ossia con il diritto a che possa essere sottoposto a provvedimenti

coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti del CPP (art. 212

cpv. 1 seconda frase CPP).

7.1.3

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo l’istanza del procuratore

pubblico senza indicare una durata precisa della privazione della libertà (in

analogia a quanto invece prevede l’art. 227 cpv. 7 CPP), ha – formalmente – disposto

correttamente la carcerazione di sicurezza del reclamante RE 1, che si

protrarrà fino al giudicato della sentenza, all’inizio di una sanzione privativa

della libertà o alla liberazione (art. 220 cpv. 2 CPP).

7.2

Rimane

da valutare se la carcerazione ordinata formalmente in maniera corretta rispetti,

materialmente, il principio di proporzionalità secondo cui la durata della carcerazione non può superare

quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio

di celerità.

7.2.1

Nell’ottica del principio della proporzionalità,

in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito

un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui

durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Si considera,

nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità

dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_9/2011 del 7.2.2011, considerando

7.1

; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 12 ss.).

La

carcerazione può inoltre essere problematica in caso di ritardo ingiustificato

nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di

celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle

circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità

dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, anche, al

comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_69/2011 del 4.3.2011,

considerando 4.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 16

ss.).

7.2.2

RE

1.

è stato arrestato l’11.5.2010; da allora si trova in carcerazione, preventiva

prima e di sicurezza dall’8.2.2011, per l’ipotesi di reato di omicidio intenzionale

giusta l’art. 111 CP, reato punito con una pena detentiva non inferiore a

cinque anni.

Dal

verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente

della competente Corte, si evince che l’avv. PR 1 si è impegnato a comunicargli

le date in cui i consulenti medici di parte avrebbero potuto presenziare al processo,

“(…) affinché si possa indire in quei giorni il dibattimento e questo per i

mesi di maggio, giugno e luglio 2011”

(p. 2).

Ora,

in considerazione del reato di cui l’imputato è accusato e dei relativi gravi fatti

ascrittigli, si può ritenere che la presumibile pena nei confronti del

reclamante sarà ampiamente superiore alla carcerazione fin qui sofferta ed

ancora da soffrire, e questo anche nell’ipotesi in cui il dibattimento potesse

avere luogo solo in luglio (momento in cui RE 1 avrà trascorso in carcere 14 mesi).

Il

procedimento penale a suo carico è – inoltre – stato condotto nel rispetto del

principio di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP).

8.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 220 ss., 229 ss. e

237 CPP, 111 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster