60.2011.41
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sos
6 aprile 2011Italiano43 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2011.41
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. principio di celerità. misure sostitutive. obbligo di motivazione
MISURE SOSTITUTIVE DELLA CARCERAZIONE
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DI CELERITÀ
PROPORZIONALITÀ
RECLAMO
art. 158 CPP
art. 212 CPP
art. 221 cpv. 1 let. c CPP
art. 222 CPP
art. 229 CPP
art. 237 CPP
Incarto n.
60.2011.41
Lugano
6 aprile 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.2.2011 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Claudia Solcà con la quale ha disposto la di lui carcerazione di sicurezza
nell’ambito del procedimento inc. MP __________ (inc. GPC __________);
richiamati gli scritti 23/24.2.2011 e
11/14.3.2011 (duplica) del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle
assise criminali (che si rimette al giudizio di questa Corte), 24.2.2011 e
15.3.2011 (duplica) del procuratore pubblico Andrea Pagani (che postula la
reiezione del gravame), 24/25.2.2011 e 18/21.3.2011 (duplica) del giudice dei
provvedimenti coercitivi (che domanda parimenti il non accoglimento dell’impugnativa)
e 9/10.3.2011 (replica) di RE 1 (che chiede l’accoglimento del reclamo);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio
intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al
decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del
22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (AI
37).
b. Il
provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà per l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza (rilevabili dal rapporto di polizia e dalle
ammissioni dell’accusato) e di bisogni dell’istruzione (in particolare di un
pericolo di collusione) [AI 39].
c. Il
carcere preventivo a cui era astretto RE 1 è stato prorogato dalla competente
autorità fino all’11.1.2011 [decisione 9.11.2010 dell’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________, AI 131), confermata
dall’allora Camera dei ricorsi penali, adita con ricorso 19/22.11.2010, con
giudizio 6.12.2010 (inc. CRP __________, AI 139)] e, successivamente, in applicazione
del Codice di procedura penale del 5.10.2007, in vigore dall’1.1.2011, fino
all’11.2.2011 [decisione 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi
(inc. GPC __________, AI 157), confermata dalla Corte dei reclami penali, a cui
si era rivolto l’imputato RE 1 con reclamo 13.1.2011, con sentenza 31.1.2011
(inc. CRP __________, AI 173) e, di seguito, dal Tribunale federale con decisione
14.3.2011 (inc. TF __________)].
d. Il
magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla
Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di
omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009,
verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________,
intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di
sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due
violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli
lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle
ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione
in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della
sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile
a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).
e. Il
medesimo giorno il procuratore pubblico ha inoltrato al giudice dei
provvedimenti coercitivi istanza di carcerazione di sicurezza a’ sensi
dell’art. 229 cpv. 1 CPP invocando a carico di RE 1 il persistere di un
concreto pericolo di recidiva e chiedendo di ordinare la carcerazione fino al
termine del dibattimento.
f. Con
decisione 8.2.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dati i presupposti,
ha accolto la domanda (inc. GPC __________).
Il
giudice, ricordato il diritto applicabile, ha esposto le sue considerazioni di
cui al giudizio 9.11.2010 in capo all’esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza. Ha di seguito confermato un serio e concreto pericolo di recidiva,
facendo riferimento alle sue argomentazioni nella decisione 10.1.2011 ed alle
motivazioni di questa Corte nella sentenza 31.1.2011 (della quale ha riprodotto
le p. da 8 a 17). Ha reputato inapplicabili misure sostitutive in luogo della
carcerazione di sicurezza siccome non sufficienti per ovviare all’accertato e grave
pericolo di recidiva. Infine, il giudice ha considerato rispettati i principi di
proporzionalità e di celerità.
g. Con
reclamo 21/22.2.2011 RE 1 postula, in via principale, che la predetta decisione
sia dichiarata nulla per carenza di motivazione e che sia immediatamente posto
in libertà provvisoria oppure che il giudizio sia annullato e che la domanda di
carcerazione di sicurezza sia respinta e, in via subordinata, che sia immediatamente
posto in libertà provvisoria, in via più subordinata, che la carcerazione di
sicurezza sia sostituita con la misura dell’obbligo di residenza al proprio
domicilio con o senza sorveglianza elettronica e, in via ancora più subordinata,
che l’incarto sia ritornato al procuratore pubblico affinché inoltri una nuova
domanda indicante un periodo determinato della carcerazione di sicurezza (in
subordine che sia concessa per la durata di un mese).
Il
reclamante ritiene nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice dei
provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Quest’ultimo si sarebbe
infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia
/ incolla del giudizio 31.1.2011 della Corte dei reclami penali, inammissibile.
La motivazione di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata
al momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la
limitazione della libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere
contrario configurerebbe un diniego di giustizia.
RE
1, che considera pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a suo
carico, reputa assente un interesse pubblico al perdurare della sua
carcerazione. Il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe
circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella
vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della
carcerazione.
Non
sarebbe dato un pericolo di recidiva sufficiente a tutelare la decisione impugnata:
la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione del previgente diritto
prevedrebbe che si possa riconoscere un concreto pericolo di recidiva soltanto
in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i reati di cui
si temerebbe la reiterazione sono gravi. Il procuratore pubblico, per motivare
il pericolo di recidiva, si rifarebbe esclusivamente alla perizia giudiziaria
agli atti ed al successivo verbale di delucidazione. Il perito avrebbe rilevato
un rischio di essere preda di un raptus analogo a quello che aveva condotto
all’apertura del procedimento penale unicamente qualora fosse confrontato con “un’avance
omosessuale, esplicita, insistente e pubblica”. Il pericolo di recidiva si
fonderebbe su una “rein hypothetische Möglichkeit”: non sussisterebbe dunque
un interesse pubblico preponderante nel proteggere la comunità da una minaccia
di portata estremamente circoscritta come quella individuata dal perito.
Il
reclamante sottolinea di seguito l’assenza di una base legale in capo ad un
pericolo di recidiva: l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe infatti la
commissione, in precedenza, di reati analoghi. Evidenzia che esisterebbe una
diatriba sull’interpretazione della predetta disposizione limitata a sapere se
sia necessario un precedente o se siano necessari due precedenti per dichiarare
adempiuta la condizione per mantenere la carcerazione. Sarebbe nondimeno certo
che, in assenza di precedenti, non sarebbe possibile mantenere la carcerazione
per il solo pericolo di recidiva. Sostenere il contrario significherebbe
soltanto interpretare la norma legale contro il suo tenore letterale
rispettivamente fare uso improprio della lingua italiana. In questo senso la
norma sarebbe di assoluta chiarezza: un pericolo di recidiva potrebbe sussistere
laddove l’imputato, prima dei fatti per i quali è aperto il procedimento
penale, abbia già commesso reati analoghi, dunque – nell’ipotesi più favorevole
al ragionamento esposto da questa Corte nel giudizio 31.1.2011 – almeno uno
oltre a quello per cui l’imputato è perseguito. L’interpretazione teleologica
del disposto sarebbe inammissibile: essa non potrebbe infatti contrastare
apertamente con il tenore letterale della legge.
L’art.
221 cpv. 1 lit. c CPP non sarebbe applicabile al caso concreto: in passato non
si sarebbe mai reso protagonista di reati analoghi a quello per i quali sarebbe
perseguito nel presente procedimento penale. Una perizia giudiziaria, la cui
portata probatoria sarebbe da discutere in ragione del divergente rapporto di
parte, non potrebbe sostituirsi ad esplicite condizioni di legge.
Il
perito giudiziario, proponendo unicamente un trattamento ambulatoriale, e non
l’internamento (art. 64 CP) o una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP),
avrebbe ben evidenziato che la reale pericolosità non sarebbe quella che si
tenterebbe di professare per mantenerlo in regime di carcerazione di sicurezza.
Chiede,
in via subordinata, la sostituzione della carcerazione con, segnatamente,
l’obbligo di risiedere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza
elettronica, provvedimento che il CPP prevedrebbe espressamente. Sarebbe il CPP
medesimo a fungere da base legale per questo tipo di misura. I Cantoni
sarebbero tenuti a darvi seguito. L’argomentazione di cui al considerando 7.5.
della decisione 31.1.2011 di questa Corte sarebbe infondata.
Il
limitato rischio di recidiva (qualora si trovasse confrontato con avances omosessuali
esplicite, insistenti e pubbliche) potrebbe essere validamente contenuto se
fosse obbligato a rimanere al proprio domicilio, con o senza sorveglianza
elettronica: non avrebbe infatti modo di incontrare persone del proprio sesso
che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo
senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno
efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano
contatto con persone di sesso maschile; la possibilità che una di esse possa
fargli avances esplicite, insistenti e pubbliche sarebbe molto superiore
rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe di essere esposto a
questo genere di provocazioni). La misura sostitutiva dell’obbligo di residenza
in un luogo determinato con o senza sorveglianza elettronica non sarebbe
soltanto atta a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva, ma addirittura
garantirebbe meglio la tutela dell’interesse pubblico rispetto a questa.
Non
sarebbe un pazzo psicotico che altro non aspetterebbe che aggirarsi per il cantone
a picchiare omosessuali, come di fatto si tenterebbe di dipingerlo nelle decisioni
prolate. Mai, durante la carcerazione, avrebbe dato adito a dubbi in merito al
suo comportamento e al rispetto delle regole imposte dal carcere. Non si
intravvederebbero motivi per i quali, nell’ipotesi di una misura sostitutiva,
dovrebbe evadere dai domiciliari per frequentare locali notturni e per farsi
nuovamente arrestare nel giro di poche decine di minuti, con la prospettiva di
essere poi nuovamente posto in carcerazione di sicurezza. Si tratterebbe di
un’assurdità.
Sottolinea
che il procuratore pubblico avrebbe chiesto la carcerazione di sicurezza fino
al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora Camera dei
ricorsi penali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non si sarebbe espresso
su tale punto. L’art. 229 CPP in materia di carcerazione di sicurezza rinvierebbe,
per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la
proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la
proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo
per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non avrebbe
dei termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba
essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe anche
più corposa. Non sarebbe quindi affatto garantito che i termini giusta l’art.
227 CPP siano rispettati.
Delle
ulteriori argomentazioni del reclamante, così come delle osservazioni del procuratore
pubblico, del giudice dei provvedimenti coercitivi e del presidente della Corte
delle assise criminali, si dirà – per quanto necessario – nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
A’
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011
del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare
dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono
fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229
ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.
Il reclamo deve essere presentato per iscritto
e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, presentato il 21/22.2.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
8.2.2011
del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione di
sicurezza (inc. GPC __________), è tempestivo.
RE
1, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione di sicurezza,
è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del
giudizio.
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a
provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle
disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi
soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di
reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della
libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono
più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal
giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo
stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva
o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art.
212.
cpv. 3 CPP).
2.2
La
carcerazione di sicurezza (art. 229 ss. CPP), che mira a garantire la
disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso
della procedura di ricorso e l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (Messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21.12.2005, p. 1132), è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa
presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della
sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art.
439.
ss. CPP) oppure la liberazione [art. 220 cpv. 2 CPP] (BSK StPO – M.
FORSTER, art. 229 CPP n. 1 ss.).
La
carcerazione di sicurezza – e preventiva – è ammissibile soltanto quando
l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv.
2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o
alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova,
compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente
la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso
in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art.
221.
cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di sicurezza:
BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile se vi è
seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave
crimine lo compia effettivamente.
Giusta
l’art. 229 cpv. 1 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione
di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti
coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero [che procede a’ sensi
dell’art. 327 cpv. 2 CPP (“Se chiede che sia disposta la carcerazione
di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto di accusa,
unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.”)].
La
procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
(…) b. dall’art. 227 CPP se l’imputato si trova in carcerazione preventiva
(art. 229 cpv. 3 CPP) [BSK
StPO – M. FORSTER, art. 229 CPP n. 3/6].
La
carcerazione di sicurezza può essere ordinata sia se l’imputato si trova, come
in casu, in carcere sia se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva,
ovvero qualora i motivi di carcerazione emergano soltanto dopo la promozione
dell’accusa, nel qual caso chi dirige il procedimento nel tribunale di primo
grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’art. 224
CPP e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione
di sicurezza (procedura retta per analogia dagli art. 225/226 CPP) [art. 229
cpv. 2 e 3 lit. a CPP].
A
differenza del previgente CPP TI (art. 102/103) la protrazione della privazione
della libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa deve sempre essere oggetto
di specifica decisione (Commentario CPP,
E. MELI, art. 220 CPP n. 8).
2.3
La
carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a
proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rinvia l’art. 229 cpv. 3 lit.
b CPP, è limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione
(Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP
n. 15; M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 229 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 229 CPP n. 3; critico, in considerazione del rinvio
dell’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP all’art. 227 CPP, ed in particolare al suo cpv.
7, BSK StPO – M. FORSTER, art.
229.
CPP n. 6). Ciò è da ricondurre al
fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi
alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non
suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art.
229.
CPP n. 15). L’imputato e il pubblico ministero possono nondimeno presentare
in ogni tempo domanda di scarcerazione (art. 230/233 CPP) [Commentario CPP, E.
MELI, art. 229 CPP n. 15]. La carcerazione di sicurezza dura quindi – riservata
la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP – fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di
una sanzione privativa della libertà. La carcerazione deve altresì ossequiare
il principio di proporzionalità (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di
celerità (art. 5 CPP).
3.
3.1.
RE
1.
ritiene anzitutto nulla sub. annullabile la decisione 8.2.2011 del giudice
dei provvedimenti coercitivi in difetto di motivazione. Questi si sarebbe
infatti limitato a giustificare il pericolo di recidiva procedendo ad un copia
/ incolla del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, inammissibile. La motivazione
di una decisione dovrebbe infatti essere notificata / comunicata al momento stesso
in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la limitazione della
libertà personale dell’imputato. Un modo di procedere contrario configurerebbe
un diniego di giustizia.
3.2
L’obbligo
di motivazione – elemento essenziale del diritto di essere sentito giusta gli
art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – è previsto esplicitamente
dall’art. 80 cpv. 2 CPP ed impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che
hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF
6B_609/2009 del 22.2.2011, considerando 3.1.2.; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., §
55.
n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,
4.
ed., n. 214 s./260/576;
cfr. anche, D. BRÜSCHWEILER, Kommentar
zur StPO, art. 80 CPP n. 2). L’autorità
chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti
sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il
giudizio (decisione TF 1B_380/2010 del 14.3.2011, considerando 3.2.1.).
La
decisione circa la carcerazione di sicurezza, come ogni decisione, deve essere perlomeno
sommariamente motivata [cfr., in analogia, art. 226 cpv. 2 seconda frase CPP
(N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1045)] in capo
all’esistenza dei presupposti della carcerazione: la motivazione deve permettere
all’imputato (e al procuratore pubblico) di impugnare la sentenza davanti alla giurisdizione
di reclamo giusta l’art. 222 CPP (BSK StPO – M. FORSTER, art. 226 CPP n. 6).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di proroga della carcerazione
preventiva si può motivare una decisione rinviando a precedenti giudizi oppure
aderendo alle motivazioni della domanda di proroga della carcerazione qualora
l’imputato non invochi nuovi argomenti; la motivazione a cui si rimanda deve
inoltre essere stata redatta nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione TF
1B_235/2009 del 25.9.2009, considerando 3.1.; BSK StPO – M. FORSTER, art. 226
CPP n. 6).
Anche
l’art. 82 cpv. 4 CPP (secondo cui nella procedura di ricorso, il giudice può
rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento
di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato) [BSK StPO – N. STOHNER,
art. 82 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 82 CPP n. 15] prevede analoga possibilità (cfr. pure art. 109 cpv. 3 LTF).
3.3
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, sul presupposto di cui all’art. 221 cpv.
1.
lit. c CPP, pericolo di recidiva, ha indicato che “(…) non può che
confermare la presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva in capo
all’accusato, con riferimento alle conclusioni della decisione 31 gennaio 2011
della CRP, che vengono qui di seguito integralmente richiamate (CRP __________,
p. 8-17) e quelle cui è giunto questo giudice nella propria decisione di
proroga della carcerazione preventiva 10 gennaio 2011 (GIAR/GPC __________, p.
5-13)” [decisione 8.2.2011, p. 3].
Ha
di seguito riportato – verbatim – le indicate p. 8-17 della decisione
31.1.2011
di questa Corte, che – respingendo l’impugnativa 13.1.2011 di RE 1
avverso il giudizio 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi – aveva
riconosciuto un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Ora – in applicazione della suddetta giurisprudenza
dell’Alta Corte in materia di proroga della carcerazione preventiva, applicabile
per analogia al caso di specie riguardante la carcerazione di sicurezza (sostanzialmente
identica, nei presupposti e nelle limitazioni della libertà, ad una proroga
della carcerazione) – si deve necessariamente concludere che la decisione
8.2.2011
del giudice dei provvedimenti coercitivi ossequia, manifestamente, l’obbligo
di motivazione derivante dal diritto di essere sentito.
RE
1, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’istanza di carcerazione di
sicurezza 1.2.2011 del procuratore pubblico, non ha infatti invocato argomenti
differenti rispetto a quelli richiamati con il suo reclamo 13.1.2011 a questa
Corte (censure evase con giudizio 31.1.2011, p. 8-17, riportato nella sentenza
8.2.2011
del giudice dei provvedimenti coercitivi). Dal 31.1.2011 neppure sono
intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è
stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla
pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva).
La
Corte dei reclami penali, da parte sua, si era diffusamente confrontata con la
questione a sapere se l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (che, secondo il suo tenore
letterale, prevede – tra l’altro – l’aver già commesso in precedenza reati
analoghi) fosse applicabile al caso concreto, ossequiando – certo –
l’obbligo di motivazione. Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con
giudizio 14.3.2011 (inc. TF __________, di cui si dirà in seguito) il ricorso
in materia di diritto penale 2/4.2.2011 del reclamante contro la sentenza
31.1.2011
di questa Corte, nulla le aveva rimproverato in merito ad un’eventuale
carenza di motivazione.
In
queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era
limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è
infondata.
4.
4.1.
La
carcerazione di sicurezza implica anzitutto, come detto in precedenza, che
l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (BSK StPO –
M. FORSTER, art. 221 CPP n. 1 ss.).
L’esame
di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello
specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la
conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di
innocenza; non si tratta dunque di valutare nella sostanza l’esistenza del
reato o la colpevolezza dell’imputato, ossia di addentrarsi in giudizi di
merito (Commentario CPP, E. MELI, art.
221.
CPP n. 4; art. 229 CPP n. 3).
4.2
RE
1, nel corso dell’interrogatorio 22.7.2010 davanti al magistrato inquirente, confrontato
con le risultanze medico legali che attestavano sul corpo della vittima quindici
lesioni, ha ammesso di avere sferrato a __________, la sera del 22.8.2009
presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord, tre colpi in
rapida successione, e non solo uno come aveva riferito fino ad allora (verbale
di interrogatorio 22.7.2010, AI 77).
Si
può pertanto concludere – senza necessità di approfondimento, che competerà al
giudice di merito – per l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza nei
confronti del reclamante per il titolo di reato di omicidio intenzionale giusta
l’art. 111 CP [secondo cui chiunque intenzionalmente uccide una persona è
punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (BSK Strafrecht II –
C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 111 CP n. 2 ss.)].
Il
reclamante ritiene peraltro pacifica la sussistenza di seri indizi di
colpevolezza stanti le ammissioni (reclamo 21/22.2.2011, p. 6).
La
giurisprudenza e la dottrina inerenti al previgente diritto reputavano inoltre
che, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di
reato erano da considerare presenti siccome impliciti nell’atto di accusa (decisione
14.10.2003
dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. GIAR
1997.
; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura
penale ticinese, Lugano 1997, art. 103 CPP TI n. 13).
Principio
che si può applicare anche in merito all’istituto della promozione dell’accusa
ex art. 324 ss. CPP, assimilabile nei suoi effetti (deferimento davanti al
competente giudice) all’emanazione di un atto di accusa giusta gli art. 199 ss.
CPP TI.
Il
fatto che l’1.2.2011 il magistrato inquirente abbia promosso l’accusa nei
confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale (ACC __________) conforta ulteriormente – a questo stadio
del procedimento – l’esistenza della prima condizione per ordinare la
carcerazione di sicurezza giusta gli art. 229 ss. CPP.
5.
5.1.
La
carcerazione di sicurezza implica poi – cumulativamente all’esistenza di gravi
indizi di reato (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 4) – che vi sia seriamente
da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o
alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova,
compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente
la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso
in precedenza reati analoghi.
5.2
5.2.1
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi – facendo riferimento, come esposto, alla
decisione 31.1.2011 di questa Corte – ha ritenuto che nel caso concreto fosse
adempiuto il presupposto del pericolo di recidiva regolamentato dall’art. 221
cpv. 1 lit. c CPP.
5.2.2
RE
1.
contesta, con argomentazioni non differenti da quelle già proposte con reclamo
13.1
, che il disposto in questione sia applicabile al caso: il pericolo di
recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di
eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò
che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione; farebbe inoltre difetto
una base legale in quanto l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe la
commissione, in precedenza, di reati analoghi.
5.2.3
5.2.3.1
Nel
menzionato giudizio 31.1.2011 (p. 8 ss.) questa Corte ha anzitutto riportato
quanto ritenuto nella precedente decisione 6.12.2010 (inc. CRP __________) in
capo al pericolo di recidiva, fondato sulla perizia psichiatrica (nella quale
il perito dr. med. __________ aveva indicato come RE 1 fosse affetto da una turba
psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con
gravi tratti antisociali, e come, nel caso si fosse riprodotta una situazione
che avesse confrontato l’imputato con il disturbo narcisistico – ovvero con la
sua omosessualità che non poteva essere ammessa coscientemente – avrebbe potuto
commettere nuovi reati dello stesso tipo). Ha di seguito constatato che la
delucidazione della perizia giudiziaria il 7.12.2010 non aveva sostanzialmente
modificato il contenuto del referto; anche le critiche alla perizia di cui alla
consulenza peritale 28.12.2010, di parte, rispettivamente l’inizio di una
psicoterapia non erano tali da mutare le predette conclusioni. Ha quindi
concluso che – in fatto – non erano occorsi cambiamenti di rilievo tali da
modificare quanto precedentemente reputato dalla Corte.
Ha,
poi, esaminato le modifiche intervenute in diritto con l’entrata in vigore, l’1.1.2011,
del Codice di procedura penale – CPP – del 5.10.2007. Ha in particolare esaminato
l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP per determinare significato, portata ed implicazioni
dei termini “dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.
Questa
Corte, dopo avere proceduto ad interpretare la norma, facendo capo, anche, al
Messaggio ed al Rapporto esplicativo alla legge, è giunta alla conclusione che
– stante lo scopo di prevenzione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP – un’interpretazione
logica e teleologica della disposizione appariva prevalente rispetto a quella
storica e letterale: il testo della norma era quindi da interpretare nel senso
che per “reati analoghi” si dovessero intendere uno o più reati simili a
quelli che seriamente erano temuti per la sicurezza altrui (in questi era
compreso anche il reato per cui era pendente il procedimento, in quanto
precedente a quelli temuti).
Ha
reputato, sussumendo la norma al caso concreto, che era pacifico che RE 1 avesse
commesso un crimine grave, che poteva essere considerato un reato analogo perpetrato
in precedenza. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a
tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a
fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva.
L’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida
letterale e storica, avrebbe impedito di perseguire lo scopo di prevenzione,
realizzando il rischio di commissione di un crimine grave. Di conseguenza, anche
in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si doveva ammettere, in
applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, l’esistenza di un pericolo di
recidiva a carico dell’imputato.
5.2.3.2
Il
Tribunale federale, con giudizio 14.3.2011, ha ritenuto – respingendo il
gravame 2/4.2.2011 dell’imputato – che, con riferimento all’interpretazione
dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni
giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in
attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la
sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che
un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse
seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto
derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che
quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere
un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221
cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo
verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale
risultava chiaramente che la messa in libertà di RE 1 avrebbe costituito una
minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica.
Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP
in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel
Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui
prevenendo pericoli seri e concreti. Ha concluso ritenendo che, ricordati la
situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario
trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale
particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non
con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al
quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro
pericolo di recidiva. Appariva manifesto, considerate le specificità del caso,
che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio
pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto
conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilità o
aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le
vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era quindi decisiva la
circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso
che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione
14.3
, p. 8 s., considerandi 4.2. ss., inc. TF __________). Ha precisato
che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c
CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati
pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi
crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime.
Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare
circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle
singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, considerando
4.5
, inc. TF __________).
5.2.3.3
Questa
Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in
applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, per le medesime ragioni di cui
alla sua sentenza 31.1.2011, fatte proprie dal giudice dei provvedimenti
coercitivi in data 8.2.2011, e confermate dall’Alta Corte il 14.3.2011 (inc. TF
__________).
Si
può pertanto integralmente rinviare – in applicazione della giurisprudenza del
Tribunale federale (considerando 3.2.) – alle motivazioni della sentenza
31.1.2011
(inc. CRP __________), riassunte al considerando 5.2.3.1.; le
argomentazioni del reclamante avverso la sua carcerazione non differiscono peraltro
da quelle già proposte in precedenza [“Nonostante anche il reclamo a questa
Corte non potrà avere esito differente, in attesa di una decisione del TF la
difesa non si può risparmiare dal ribadire le proprie contestazioni in merito
al mantenimento in regime di carcerazione preventiva / di sicurezza di RE 1. Di
seguito verranno dunque riassunti e ribaditi i principali motivi di contestazione”;
“(…) vengono qui ribadite le censure già sollevate dalla difesa nell’ambito
delle pregresse procedure ricorsuali, (…)” (reclamo 21/22.2.2011, p. 4)],
già compiutamente evase.
La
situazione psichiatrica del reclamante – che, come detto, sostanzialmente fonda
il pericolo di recidiva – non è inoltre mutata in maniera importante rispetto
alla citata decisione 31.1.2011.
Dal
verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente
della Corte delle assise criminali, si evince invero che “a domanda del presidente
l’avv. PR 1 precisa che, per quanto gli consta sapere, dopo il rifiuto di ammissione
al PCT del consulente psichiatrico privato ai fini dell’inizio di una terapia,
il suo assistito ha incontrato in due occasioni il Dr. __________. Non sa
indicare se per un discorso generale o per scopi terapeutici. Il presidente
verificherà” (verbale di udienza 18.3.2011, p. 2).
Ora,
anche nell’ipotesi in cui RE 1 avesse iniziato un trattamento terapeutico, esso
sarebbe di recentissima attuazione.
E’
quindi inidoneo a scongiurare il pericolo di recidiva: il perito – sentito nel
contesto della delucidazione del rapporto – ha ribadito “(…) la presenza di
un rischio di recidiva a carico di RE 1 (qualora si ritrovasse in una situazione
analoga a quella del 22.08.2009) perché ci troviamo di fronte ad
un’omosessualità dissintona unita ad un disturbo di personalità narcisistica.
In particolare all’interno del disturbo di personalità sussiste la problematica
dell’omosessualità dissintona che RE 1 deve negare perché narcisisticamente non
sopportabile. Ecco perché, se RE 1 si trovasse dinnanzi ad un’avance
omosessuale, esplicita, insistente e pubblica, rischia di “esplodere” ”(verbale
di interrogatorio 7.12.2010, p. 10 s., AI 140). Ha riferito che la turba psichica
dura tutta la vita e che, pur inguaribile, è curabile e gestibile. Ha reputato
che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un
trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e complesso.
Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è
sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che
l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio
7.12
, p. 8, AI 140).
Il
fatto che in data 1.2.2011 il procuratore pubblico abbia promosso l’accusa a
carico di RE 1 deferendolo davanti alla competente Corte è ininfluente per la
sua pericolosità. Non si vede infatti in che modo – stante la turba psichica –
la circostanza di essere prossimi al giudizio osti al ricadere nell’illecito.
E’
quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi
indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva.
6.
6.1.
Questa
Corte, accertati seri indizi di colpevolezza e un pericolo di recidiva, deve (BSK
StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 49) esaminare se possano entrare in discussione
misure sostitutive.
6.2
L’art.
212.
cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità
e di sussidiarietà (Commentario CPP, E.
MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà devono essere revocati
(d’ufficio) non appena misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso
obiettivo.
Tale
assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere
adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi
perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato
dall’art. 237 CPP. Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più
misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se
tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1).
Sono
misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco
dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e
rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi
in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a
un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo
di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere
contatti con determinate persone (cpv. 2).
Per
sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre
l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da
sorvegliare (cpv. 3).
L’obbligo di dimorare e rimanere in un
luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP) concerne il cosiddetto
“Hausarrest”, che può essere associato alla sorveglianza elettronica (“electronic
monitoring”) [BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 11 ss. / J. WEBER, art.
237.
CPP n. 34 ss.]. L’art. 237 cpv. 3 CPP è la base legale della sorveglianza
elettronica (Commentario CPP, E. MELI,
art. 237 CPP n. 7; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, p. 1140).
6.3
RE
1.
propone la sostituzione della carcerazione con, segnatamente, l’obbligo di risiedere
al proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica, provvedimento
previsto dal CPP.
Si
tratta di esaminare se gli arresti domiciliari con la “presence monitoring”
– ovvero il controllo della presenza al domicilio (BSK StPO – J. WEBER, art.
237.
CPP n. 36) – sono atti a scongiurare l’accertato pericolo di recidiva ed a
sostituire la carcerazione di sicurezza, che deve essere ordinata e mantenuta
soltanto quale ultima ratio (M.
HUG, Kommentar zur StPO, art. 237 CPP n. 1).
Nel
giudizio 31.1.2011 (p. 18 s.) questa Corte aveva ritenuto che il pericolo di
recidiva non potesse essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo di
dimorare al proprio domicilio. Aveva reputato, tra l’altro, che: “(considerando
7.3
) L’adozione di misure
sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli
stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche
ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e
la necessità di tutela della sicurezza altrui. (considerando 7.4.) Questa Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di
recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito
o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso
il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I
fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come
siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del
disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a
rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida
su una persona. In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel
caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti
domiciliari”, come richiesto dal reclamante. Una violazione dell’obbligo,
facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un
certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto
elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di
un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere
un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del
procedimento penale. Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza
permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa
avvenire nel perimetro delle mura domestiche. Nel presente caso, l’esigenza di
prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla
misura sostitutiva proposta”.
Queste
motivazioni restano pertinenti ancora adesso. Infatti, come esposto al considerando
5.2.3.3
, la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva,
non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011.
Il
reclamante sostiene invero, come già nel precedente reclamo 13.1.2011, che al
suo domicilio non avrebbe modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero
fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione
in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il
pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso
maschile; la possibilità che una di esse possa fargli avances esplicite, insistenti
e pubbliche sarebbe molto superiore rispetto all’ambiente domestico (dove non rischierebbe
di essere esposto a questo genere di provocazioni).
L’Alta
Corte, pur non avendo esaminato il tema delle misure sostitutive [“(…)
ricordato che sono o possono essere oggetto di esame da parte delle autorità
cantonali” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________)],
ha indicato – dopo avere rimproverato a questa Corte di avere motivato la
reiezione di misure sostitutive anche con il fatto che la legislazione cantonale
prevedeva gli arresti domiciliari soltanto per l’esecuzione di determinate
pene, circostanza che nondimeno non reggeva siccome le misure sostitutive
(comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla
carcerazione) si imponevano anche in assenza di una base legale esplicita – che
“(…) il ricorrente adduce che la possibilità di essere esposto a provocazioni
omosessuali esplicite, insistenti e pubbliche da parte di persone di sesso
maschile sarebbe superiore in carcere rispetto al suo ambiente domestico”.
Ha ritenuto dette critiche “(…) non del tutto prive di fondamento (…)”,
pur segnalando che “(…) non potrebbero essere tuttavia decisive nel quadro
dell’esecuzione di un’eventuale pena privativa della libertà (…)”
(decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________).
Ora,
il fatto che – in carcere – il reclamante avrebbe maggiore possibilità,
rispetto al suo domicilio, di essere esposto ad avances esplicite, insistenti e
pubbliche non è sufficiente per concludere che, quindi, sarebbe meglio una
misura sostitutiva. Il carcere, infatti, è pur sempre un ambiente controllato,
nel senso che – a differenza del proprio domicilio, dove uno si atteggia come
crede – impone un certo comportamento. E’ dunque ragionevole ritenere che
l’ambiente carcerario esorti ad un autocontrollo.
La
grave problematica psichiatrica di cui soffre RE 1 – così come accertata dal
perito (considerando 5.2.3.3.) – appare di conseguenza, al momento attuale,
meglio controllata nel contesto carcerario, proprio per la particolarità del
medesimo.
Ci
si potrebbe chiedere se l’eventuale obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico
(art. 237 cpv. 2 lit. f CPP) – associato agli arresti domiciliari ed alla “presence
monitoring” – sia provvedimento atto a raggiungere gli obiettivi della
carcerazione preventiva.
La
risposta deve essere negativa. Il perito, come già detto, ha infatti indicato
che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un
trattamento ambulatoriale. Sottolineo comunque che il percorso è lungo e
complesso. Per prendere coscienza delle dinamiche intrapsichiche, RE 1 ha necessità di un trattamento a lungo termine. Detto al contrario e in modo semplicistico, non è
sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che
l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio
7.12
, p. 8, AI 140).
Il
reclamante, dunque, allo stato odierno, non è in grado di controllare la sua
malattia, che necessita di lungo trattamento.
Altre
misure sostitutive atte a vincere il pericolo di recidiva non se ne vedono. Il
reclamante si limita a proporre quanto già discusso (arresti domiciliari e
controllo elettronico della presenza).
La
carcerazione di sicurezza ordinata a carico di RE 1 non può perciò essere rimpiazzata
da una misura sostitutiva.
7.
7.1.
7.1.1
Il
reclamante rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di non essersi espresso
sulla domanda del procuratore pubblico che aveva chiesto la carcerazione di
sicurezza fino al termine del dibattimento rifacendosi alla prassi dell’allora
Camera dei ricorsi penali. L’art. 229 CPP rinvierebbe, per quanto riguarda gli
aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione
preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione
preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi
eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non indicherebbe termini
massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere
aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe, secondo il
nuovo diritto, anche più corposa. Non sarebbe pertanto affatto garantito che i
termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati.
7.1.2
Al
considerando 2.3., al quale si rinvia, già si è detto che la carcerazione di
sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga;
l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rimanda l’art. 229 cpv. 3 lit. b
CPP, è infatti limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in
carcerazione. Ciò è da ricondurre al
fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi
alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non
suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI,
art. 229 CPP n. 15).
Questa
situazione non implica tuttavia che, dovessero venire meno i motivi di carcerazione,
l’imputato debba restare detenuto.
L’art.
212.
cpv. 2 CPP impone infatti che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vadano
revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti;
b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta;
oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Le
competenti autorità – ovvero segnatamente il magistrato inquirente e, dopo la
promozione dell’accusa, il giudice – devono quindi costantemente esaminare, a
prescindere da un’esplicita domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di
carcerazione (U. WEDER, Kommentar zur
StPO, art. 212 CPP n. 7).
In
materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che,
nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico
ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv. 1); inoltre, previo
accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di
propria iniziativa da chi dirige il procedimento (cpv. 4 prima frase).
Il
fatto che la carcerazione di sicurezza non sia soggetta ad una durata prestabilita e pertanto a
proroga, con la conseguenza che essa perduri, riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP, fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio
di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 2 CPP), è dunque compatibile
con il diritto dell’imputato di restare in libertà (art. 212 cpv. 1 prima frase
CPP), ossia con il diritto a che possa essere sottoposto a provvedimenti
coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti del CPP (art. 212
cpv. 1 seconda frase CPP).
7.1.3
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo l’istanza del procuratore
pubblico senza indicare una durata precisa della privazione della libertà (in
analogia a quanto invece prevede l’art. 227 cpv. 7 CPP), ha – formalmente – disposto
correttamente la carcerazione di sicurezza del reclamante RE 1, che si
protrarrà fino al giudicato della sentenza, all’inizio di una sanzione privativa
della libertà o alla liberazione (art. 220 cpv. 2 CPP).
7.2
Rimane
da valutare se la carcerazione ordinata formalmente in maniera corretta rispetti,
materialmente, il principio di proporzionalità secondo cui la durata della carcerazione non può superare
quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio
di celerità.
7.2.1
Nell’ottica del principio della proporzionalità,
in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito
un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui
durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Si considera,
nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità
dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_9/2011 del 7.2.2011, considerando
7.1
; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 12 ss.).
La
carcerazione può inoltre essere problematica in caso di ritardo ingiustificato
nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di
celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle
circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità
dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, anche, al
comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_69/2011 del 4.3.2011,
considerando 4.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 16
ss.).
7.2.2
RE
1.
è stato arrestato l’11.5.2010; da allora si trova in carcerazione, preventiva
prima e di sicurezza dall’8.2.2011, per l’ipotesi di reato di omicidio intenzionale
giusta l’art. 111 CP, reato punito con una pena detentiva non inferiore a
cinque anni.
Dal
verbale di udienza preliminare 18.3.2011 davanti al giudice Marco Villa, presidente
della competente Corte, si evince che l’avv. PR 1 si è impegnato a comunicargli
le date in cui i consulenti medici di parte avrebbero potuto presenziare al processo,
“(…) affinché si possa indire in quei giorni il dibattimento e questo per i
mesi di maggio, giugno e luglio 2011”
(p. 2).
Ora,
in considerazione del reato di cui l’imputato è accusato e dei relativi gravi fatti
ascrittigli, si può ritenere che la presumibile pena nei confronti del
reclamante sarà ampiamente superiore alla carcerazione fin qui sofferta ed
ancora da soffrire, e questo anche nell’ipotesi in cui il dibattimento potesse
avere luogo solo in luglio (momento in cui RE 1 avrà trascorso in carcere 14 mesi).
Il
procedimento penale a suo carico è – inoltre – stato condotto nel rispetto del
principio di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP).
8.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 220 ss., 229 ss. e
237 CPP, 111 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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