60.2011.412
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione
26 aprile 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2011.412
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione
AGGRESSIONE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
INDIZIO DI REATO
RECLAMO
VIE DI FATTO
art. 310 CPP
art. 322 CPP
art. 393 CPP
art. 126 CPS
art. 134 CPS
Incarto n.
60.2011.412
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/27.12.2011 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 15.12.2011
emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento
penale dipendente da sua querela/denuncia 12/14.4.2011 nei confronti di PI 1,
__________, PI 2, __________, PI 3, __________, per titolo di vie di fatto e
aggressione (NLP __________);
ritenuto che il magistrato inquirente, interpellato,
non ha presentato osservazioni;
richiamate le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012
di PI 1, 4/9.1.2012 di PI 2 e 31.12.2011/9.1.2012 di PI 3, tutte concludenti
per la reiezione del gravame;
richiamata la replica 2/6.2.2012 di RE 1,
mediante la quale la stessa si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato che non sono state presentate osservazioni
di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 12/14.4.2011 RE 1 ha sporto querela/denuncia nei confronti di PI 1 (dal
quale è separata legalmente dal 2009), PI 2 (nuova compagna dell’ex-marito) e PI
3 (zia di quest’ultima), per titolo di vie di fatto e aggressione, in relazione
ad un’accesa discussione tra le parti avvenuta in data 1.4.2011 ad __________,
presso l’abitazione di PI 1.
b. Dopo
l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, con
decisione 15.12.2011 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che “è assodato che tra
le parti è nata un’accesa discussione, nel corso della quale vi possono essere
state anche delle vie di fatto maggiormente incise del ‘tenere le guance’ o
ancora ‘tenere l’avambraccio’ come descritto dagli imputati. Vie di fatto che
rientrano in un contesto di presumibili parole non garbate da parte dell’accusatrice
privata, (...). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, se
all’ingiuria si è immediatamente risposto con vie di fatto, il giudice può mandare
esente da pena le parti o una di esse. Disposto penale che appare corretto
applicare alla fattispecie (...)” (decreto di non luogo a procedere
15.12.2011, p. 2, NLP __________).
c. Con
tempestivo gravame, RE 1 chiede l’apertura del procedimento penale nei confronti
dei querelati/denunciati.
La reclamante ritiene che il
decreto impugnato sia arbitrario, ed il suo contenuto incompatibile con i riscontri
medici effettuati sulla stessa a seguito dei fatti.
Afferma che l’aggressione
subìta ha richiesto la sua ospedalizzazione a causa della gravità delle
percosse e, addirittura, la profilassi “detta antitetanica, a causa dei
graffi sanguinanti sul collo” (reclamo 20/27.12.2011, p. 2), aspetti che
sarebbero in contraddizione con la versione dei fatti resa dai querelati/denunciati
e ripresa nel decreto impugnato, secondo cui PI 3 avrebbe unicamente preso la
reclamante per le guance, in un gesto materno, per calmarla e PI 1 l’avrebbe presa
per un avambraccio.
d. Delle
osservazioni dei querelati/denunciati e della replica di RE 1 si dirà, laddove
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322
cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 20/27.12.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto
di non luogo a procedere 15.12.2011 (NLP __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
RE
1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile
in ordine.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti
impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica
di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.
310.
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per
principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una
diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
RE
1.
ipotizza a carico dei querelati/denunciati i reati di vie di fatto giusta
l’art. 126 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque commette vie di fatto
contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute (BSK
Strafrecht II – A. ROTH, 2. ed., art. 126 CP n. 1 ss.)] e di aggressione giusta
l’art. 134 CP [secondo cui è punito chiunque prende parte ad un’aggressione, a
danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un
aggredito o di un terzo (BSK Strafrecht II - P. AEBERSOLD, op. cit., art. 134
CP n. 5 e 7)], in relazione alla discussione avvenuta tra le parti in data
1.4.2011
4.
4.1.
Sentita
dalla polizia cantonale in data 26.5.2011 e 27.5.2011, RE 1 ha innanzitutto spiegato la difficile situazione famigliare vissuta con PI 1, dal quale è separata
legalmente dal 2009. In merito ai fatti che qui ci occupano la stessa ha sostanzialmente
ribadito quanto indicato in sede di querela/denuncia, segnatamente di essere stata
spintonata in modo violento dall’ex-marito e dalla sua attuale compagna, e di essere
stata afferrata “più volte al collo con entrambe le mani” da parte della
zia di quest’ultima, PI 3 (cfr. verbale di interrogatorio 27.5.2011, p. 3, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).
A
seguito di ciò la stessa, lamentando dolori vari e bruciore al collo, si è
recata presso l’Ospedale regionale di __________, __________. Dei riscontri
medici così come della documentazione fotografica, rilasciati dal suddetto
nosocomio, e prodotti dalla reclamante in questa sede, si dirà in seguito.
4.2
I
querelati/denunciati, a loro volta, hanno fornito delle versioni dei fatti tra
loro lineari e concordi, che divergono da quanto sostenuto dalla qui
reclamante.
Gli
stessi hanno infatti riferito di non aver commesso alcun atto di violenza
fisica nei confronti di RE 1.
PI
1, in particolare, ha dichiarato di aver tenuto l’avambraccio sinistro della
ex-moglie senza forza ed unicamente con lo scopo di farla allontanare, e di
aver visto PI 3 “con metodi paternalistici” e al fine di calmare la
reclamante, tenerle “per pochi secondi le guance con entrambe le mani (...)
senza violenza e senza forza” (cfr. verbale di interrogatorio 25.10.2011,
p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).
La
compagna di PI 1, PI 2, ha confermato di aver visto sua zia mettere “le mani
al viso, sulle guance, di RE 1 in modo materno e gentile, continuando a dirgli
di calmarsi” (cfr. verbale di interrogatorio 3.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).
La
stessa PI 3 ha dichiarato di avere preso la reclamante “con le mani alle sue
guance in modo materno per cercare di calmarla” e di aver visto PI 1
prenderla per un braccio ed accompagnarla fuori dalla porta dell’abitazione
(cfr. verbale di interrogatorio 8.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).
5.
In
siffatte circostanze, viste le divergenti dichiarazioni a verbale di RE 1 da un
lato e dei querelati/denunciati dall’altro, e considerata l’assenza di
testimonianze neutre e/o di qualsiasi altra prova o indizio idonei a
sostanziare le versioni dei fatti fornite, risulta impossibile stabilire
l’esatta dinamica degli eventi qui in discussione.
Neppure i riscontri medici e
la documentazione fotografica soccorrono la tesi della reclamante.
Dalla lettera di dimissione 1.4.2011
rilasciata dalla dr.ssa med. __________ inerente a RE 1 risulta, quale “status”:
"marca di
strangolamento cervicale sopra il sternocleidomastoideo bilateralmente. Marca
di contusione cassa toracica bilateralmente. Dolore alla palpazione epicondrio
sinistro" (lettera di dimissione 1.4.2011 annessa alla querela penale 12/14.4.2011,
AI 1 – inc. MP __________12).
Dalla documentazione
fotografica allegata risultano degli arrossamenti nella parte inferiore del
collo della reclamante.
Questa documentazione non è tuttavia atta a
comprovare che le lesioni subìte da RE 1 siano state effettivamente e
direttamente causate dall’agire dei querelati/denunciati.
In
queste circostanze, la decisione del procuratore pubblico non può che essere tutelata.
6.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 126 e 134 CP, 309 -
310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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