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Decisione

60.2011.412

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione

26 aprile 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 12/14.4.2011 RE 1 ha sporto querela/denuncia nei confronti di PI 1 (dal

quale è separata legalmente dal 2009), PI 2 (nuova compagna dell’ex-marito) e PI

3 (zia di quest’ultima), per titolo di vie di fatto e aggressione, in relazione

ad un’accesa discussione tra le parti avvenuta in data 1.4.2011 ad __________,

presso l’abitazione di PI 1.

b. Dopo

l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, con

decisione 15.12.2011 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a

procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che “è assodato che tra

le parti è nata un’accesa discussione, nel corso della quale vi possono essere

state anche delle vie di fatto maggiormente incise del ‘tenere le guance’ o

ancora ‘tenere l’avambraccio’ come descritto dagli imputati. Vie di fatto che

rientrano in un contesto di presumibili parole non garbate da parte dell’accusatrice

privata, (...). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, se

all’ingiuria si è immediatamente risposto con vie di fatto, il giudice può mandare

esente da pena le parti o una di esse. Disposto penale che appare corretto

applicare alla fattispecie (...)” (decreto di non luogo a procedere

15.12.2011, p. 2, NLP __________).

c. Con

tempestivo gravame, RE 1 chiede l’apertura del procedimento penale nei confronti

dei querelati/denunciati.

La reclamante ritiene che il

decreto impugnato sia arbitrario, ed il suo contenuto incompatibile con i riscontri

medici effettuati sulla stessa a seguito dei fatti.

Afferma che l’aggressione

subìta ha richiesto la sua ospedalizzazione a causa della gravità delle

percosse e, addirittura, la profilassi “detta antitetanica, a causa dei

graffi sanguinanti sul collo” (reclamo 20/27.12.2011, p. 2), aspetti che

sarebbero in contraddizione con la versione dei fatti resa dai querelati/denunciati

e ripresa nel decreto impugnato, secondo cui PI 3 avrebbe unicamente preso la

reclamante per le guance, in un gesto materno, per calmarla e PI 1 l’avrebbe presa

per un avambraccio.

d. Delle

osservazioni dei querelati/denunciati e della replica di RE 1 si dirà, laddove

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322

cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con il gravame si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 20/27.12.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto

di non luogo a procedere 15.12.2011 (NLP __________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

RE

1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile

in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti

impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica

di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310.

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale - per

principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una

diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

RE

1.

ipotizza a carico dei querelati/denunciati i reati di vie di fatto giusta

l’art. 126 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque commette vie di fatto

contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute (BSK

Strafrecht II – A. ROTH, 2. ed., art. 126 CP n. 1 ss.)] e di aggressione giusta

l’art. 134 CP [secondo cui è punito chiunque prende parte ad un’aggressione, a

danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un

aggredito o di un terzo (BSK Strafrecht II - P. AEBERSOLD, op. cit., art. 134

CP n. 5 e 7)], in relazione alla discussione avvenuta tra le parti in data

1.4.2011

4.

4.1.

Sentita

dalla polizia cantonale in data 26.5.2011 e 27.5.2011, RE 1 ha innanzitutto spiegato la difficile situazione famigliare vissuta con PI 1, dal quale è separata

legalmente dal 2009. In merito ai fatti che qui ci occupano la stessa ha sostanzialmente

ribadito quanto indicato in sede di querela/denuncia, segnatamente di essere stata

spintonata in modo violento dall’ex-marito e dalla sua attuale compagna, e di essere

stata afferrata “più volte al collo con entrambe le mani” da parte della

zia di quest’ultima, PI 3 (cfr. verbale di interrogatorio 27.5.2011, p. 3, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

A

seguito di ciò la stessa, lamentando dolori vari e bruciore al collo, si è

recata presso l’Ospedale regionale di __________, __________. Dei riscontri

medici così come della documentazione fotografica, rilasciati dal suddetto

nosocomio, e prodotti dalla reclamante in questa sede, si dirà in seguito.

4.2

I

querelati/denunciati, a loro volta, hanno fornito delle versioni dei fatti tra

loro lineari e concordi, che divergono da quanto sostenuto dalla qui

reclamante.

Gli

stessi hanno infatti riferito di non aver commesso alcun atto di violenza

fisica nei confronti di RE 1.

PI

1, in particolare, ha dichiarato di aver tenuto l’avambraccio sinistro della

ex-moglie senza forza ed unicamente con lo scopo di farla allontanare, e di

aver visto PI 3 “con metodi paternalistici” e al fine di calmare la

reclamante, tenerle “per pochi secondi le guance con entrambe le mani (...)

senza violenza e senza forza” (cfr. verbale di interrogatorio 25.10.2011,

p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

La

compagna di PI 1, PI 2, ha confermato di aver visto sua zia mettere “le mani

al viso, sulle guance, di RE 1 in modo materno e gentile, continuando a dirgli

di calmarsi” (cfr. verbale di interrogatorio 3.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

La

stessa PI 3 ha dichiarato di avere preso la reclamante “con le mani alle sue

guance in modo materno per cercare di calmarla” e di aver visto PI 1

prenderla per un braccio ed accompagnarla fuori dalla porta dell’abitazione

(cfr. verbale di interrogatorio 8.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

5.

In

siffatte circostanze, viste le divergenti dichiarazioni a verbale di RE 1 da un

lato e dei querelati/denunciati dall’altro, e considerata l’assenza di

testimonianze neutre e/o di qualsiasi altra prova o indizio idonei a

sostanziare le versioni dei fatti fornite, risulta impossibile stabilire

l’esatta dinamica degli eventi qui in discussione.

Neppure i riscontri medici e

la documentazione fotografica soccorrono la tesi della reclamante.

Dalla lettera di dimissione 1.4.2011

rilasciata dalla dr.ssa med. __________ inerente a RE 1 risulta, quale “status”:

"marca di

strangolamento cervicale sopra il sternocleidomastoideo bilateralmente. Marca

di contusione cassa toracica bilateralmente. Dolore alla palpazione epicondrio

sinistro" (lettera di dimissione 1.4.2011 annessa alla querela penale 12/14.4.2011,

AI 1 – inc. MP __________12).

Dalla documentazione

fotografica allegata risultano degli arrossamenti nella parte inferiore del

collo della reclamante.

Questa documentazione non è tuttavia atta a

comprovare che le lesioni subìte da RE 1 siano state effettivamente e

direttamente causate dall’agire dei querelati/denunciati.

In

queste circostanze, la decisione del procuratore pubblico non può che essere tutelata.

6.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 126 e 134 CP, 309 -

310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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