60.2011.415
Reclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali
7 marzo 2012Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2011.415
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro il decreto di abbandono con cui veniva parzialmente respinta la sua richiesta di indennizzo. spese legali
ABBANDONO DEL PROCEDIMENTO
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
RECLAMO
SPESE DI ESIGUA ENTITÀ
art. 393 CPP
art. 429 CPP
art. 429 cpv. 1 let. a CPP
art. 430 cpv. 1 let. c CPP
art. 432 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2011.415
Lugano
7 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/28.12.2011 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1 e, ,
contro
il decreto di abbandono 14.12.2011 emanato dal
procuratore pubblico Andrea Gianini con cui ha, tra l’altro, parzialmente respinto
la richiesta di indennizzo (art. 429 CPP) [ABB __________];
richiamate le osservazioni 4.1.2012 e
20.1.2012 (duplica) del magistrato inquirente (che postula la reiezione del
gravame) e 16/19.1.2012 (replica) di RE 1 (che si conferma nelle sue allegazioni);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 8/9.11.2010 __________, presidente della __________, __________, ha
denunciato RE 1, dipendente della società nel periodo 1.5.2009 – 6.8.2010, quando
è stato licenziato con effetto immediato, per titolo di appropriazione indebita
circa l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato
dalla vendita di biglietti per la tratta __________ rispettivamente l’illecita
trattenuta di CHF 200.-- e di Euro 200.-- del fondo cassa in gestione ad ogni
conducente.
b. Il
30.8.2011, dopo avere interrogato __________ ed il denunciato, il procuratore
pubblico, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di
abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere
presentate entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare possibili pretese
di indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP.
c. Con
scritto 9/12.9.2011 – completato il 27/28.9.2011 – RE 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 429 CPP, un indennizzo di CHF 2'586.90, di cui CHF 2'405.30
per spese di patrocinio, CHF 142.--, oltre interessi, per perdita economica
(chiusura del negozio) e CHF 39.60, oltre interessi, per spese di trasferta.
d. Con
decreto 14.12.2011 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale
promosso nei confronti di RE 1 per il suddetto titolo di reato in difetto dei
presupposti di legge.
Ha
quindi esaminato la richiesta di indennizzo alla luce dell’art. 429 cpv. 1 lit.
a CPP: ha negato la rifusione delle spese legali perché caso bagatellare. Ha
poi vagliato la domanda riguardante il risarcimento delle spese legali in
relazione all’art. 432 cpv. 1 CPP, ritenendola infondata. Ha riconosciuto, a’
sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, la pretesa di CHF 35.65 per la trasferta
al Ministero pubblico (interrogatorio); non ha invece ammesso il danno per la
perdita economica (siccome non comprovato) e per la trasferta presso il
difensore (non indennizzabile) [ABB
__________].
e. Con
gravame 27/28.12.2011 RE 1 chiede che, in accoglimento del reclamo, il dispositivo
n. 4 del decreto di abbandono [“A RE 1, viene accordato l’importo di CHF 35.65 a titolo di indennità (art. 429 CPP), la quale è posta a carico dello Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino”] sia così riformulato: “A RE 1, vengono accordati
gli importi di CHF 35.65 e CHF 2'386.30 a titolo di indennità (art. 429 CPP), i quali sono posti a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino”.
Il
reclamante rileva che l’istruttoria sarebbe durata oltre un anno, durante il
quale sarebbe stato fortemente sospettato di avere commesso un delitto (e non
una contravvenzione). Afferma che non sarebbe applicabile alla fattispecie
l’art. 432 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale avrebbe ritenuto che qualsiasi
imputazione, a meno che concerna una contravvenzione, giustificherebbe
l’intervento di un legale. La Corte di appello e di revisione penale avrebbe riconosciuto
un’indennità dopo un’assoluzione anche in un caso bagatellare. Sarebbe stata
promossa l’accusa per un delitto. Ciò avrebbe pure comportato il suo
licenziamento in tronco. L’intervento del suo difensore di fiducia sarebbe
stato giustificato ed opportuno, per cui si dovrebbe riconoscere l’onorario.
f. Della
replica, così come delle osservazioni e della duplica del magistrato
inquirente, si dirà – se necessario – in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso
del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv.
2.
lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 27/28.12.2011 – contro la decisione 14.12.2011 del procuratore pubblico con cui
ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e si è pronunciato
sulla richiesta di indennizzo (ABB __________) è tempestivo.
RE
1, quale imputato nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato,
è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
decisione che ha parzialmente negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo
e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate
condizioni (art. 430 CPP).
2.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità causale
dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429
CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –
M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP
– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto
di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il
nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della
responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio
del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p.
1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono
o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y.
GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.
1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi
d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro
stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011
dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid.
5.2
, inc. CRP 60.2011.222).
Gli
art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di
principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali
prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua
validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.
2.3
2.3.1
Il
procedimento penale promosso nei confronti di RE 1, imputato a’ sensi dell’art.
111.
cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 14.12.2011. Il procuratore pubblico
gli ha contestualmente parzialmente riconosciuto un danno economico; gli ha, al
contrario, negato un’indennità per spese di patrocinio: il caso era infatti di
natura bagatellare, per cui non si imponeva un indennizzo per l’assistenza di
un difensore (ABB __________).
2.3.2
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o
nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Si
tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia.
Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita,
per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo
Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa
della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve
trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario
dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio
del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p.
1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y.
GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.
7; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 5).
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP
n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o
un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad
essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è
della medesima opinione (aggiungendo le contravvenzioni, qualora si giunga davanti
ad un Tribunale); fa un’eccezione per i casi bagatellari.
L’allora
Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all’imputato prosciolto
spese legali nell’ambito di un’istanza di indennità per ingiusto procedimento,
faceva riferimento ai principi in materia di difensore d’ufficio sviluppati
dall’Alta Corte.
La
necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi
dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava
difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi
rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il
caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata
escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative
della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era
di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della
procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la
complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi
efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena
pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto
costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010 in re C.P., inc. CRP
60.2010
).
Principi che non sono mutati con
l’introduzione del CPP.
Si
può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, da
cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid.
2.2
, concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2/3 CPP,
disposizione che recita: “Chi
dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi
interessi. Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato
segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta
in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da
solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena
detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120
aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.”].
La
giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.32 del
23.8.2011
consid. 3.2.1.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento
all’art. 130 CPP (difesa obbligatoria).
Questa
Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.
2.3.3
Il
procedimento in questione è stato promosso a carico di RE 1 dopo l’esposto 8/9.11.2010
di __________, presidente della __________, per titolo di appropriazione
indebita (AI 1).
__________,
sentito senza l’assistenza di un legale, ha esplicitato la denuncia al momento
della sua audizione 22.11.2010 (AI 3).
Il
procuratore pubblico, il 3.2.2011, ha interrogato il denunciato, accompagnato
dall’avv. PR 1 (AI 6). L’audizione è cominciata alle ore 9.20 ed è terminata
alle ore 11.00. Nel corso dell’interrogatorio RE 1 ha compiutamente risposto alle domande, dimostrando di ben comprenderle, ed ha chiaramente controbattuto
alle accuse mosse a lui nella denuncia. Dal verbale non risulta peraltro che il
suo legale sia attivamente intervenuto.
Dopo
la predetta audizione, nulla è più occorso fino al 30.8.2011, quando il magistrato
inquirente, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, ha comunicato alle parti l’imminente
chiusura dell’istruzione penale, ha prospettato l’emanazione di un decreto di
abbandono, ha indicato che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate
entro il 9.9.2011 ed ha invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di
indennizzo e di torto morale giusta gli art. 429 ss. CPP (AI 7). Comunicazione
su cui ha preso posizione solo l’imputato, inoltrando l’istanza di indennizzo
parzialmente accolta.
La fattispecie, come indicata dal
denunciante e come prospettata a RE 1 al momento del suo interrogatorio, è
senz’altro da reputare semplice dal profilo fattuale: all’imputato venivano
rimproverate l’illecita distrazione (non quantificata) di parte del prezzo incassato
dalla vendita di biglietti dell’autobus e l’illecita trattenuta di CHF 200.-- e
di Euro 200.-- del fondo cassa a lui in gestione. I fatti erano chiari ed immediatamente
comprensibili.
Anche
dal profilo giuridico si deve ritenere il caso (molto) semplice: la non
rilevanza penale dei fatti addebitati all’imputato è stata infatti accertata
già nel corso del suo interrogatorio, senza esigenza di ulteriori
approfondimenti, difatti non avvenuti. La circostanza che il reato ipotizzato –
appropriazione indebita – non sia una contravvenzione è irrilevante stante la
banalità del caso.
Il
fatto che RE 1 sarebbe stato licenziato per gli avvenimenti denunciati non muta
la circostanza che, per quanto concerne il procedimento penale, la fattispecie
non presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità.
Non
si giustifica quindi riconoscere all’imputato la rifusione delle spese legali
giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, avendo liberamente scelto di farsi
assistere malgrado la non oggettiva necessità.
3.
Il
procuratore pubblico ha esaminato la fattispecie [anche (invero, a suo dire, a
titolo principale)] alla luce dell’art. 432 cpv. 1 CPP, secondo cui “se
prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo
indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative
agli aspetti civili”.
Non
si comprende però perché ha ritenuto applicabile la norma.
Spetta
infatti – di principio – allo Stato versare all’imputato prosciolto un
indennizzo o una riparazione per torto morale in relazione con gli atti delle
autorità penali. L’art. 432 cpv. 1 CPP limita di conseguenza l’obbligo di
risarcimento dell’accusatore privato alle spese sostenute per far fronte alle
istanze relative agli aspetti civili (Messaggio
del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p.
1233; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 34; ZK StPO – Y.
GRIESSER, art. 430 CPP n. 9 / art. 432 CPP n. 1).
Il
cpv. 1 presuppone peraltro che l’accusatore privato abbia fatto valere in via
adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato e
che queste, malgrado fossero mature per il giudizio, siano state respinte nella
sentenza (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 432 CPP n. 3 ss.).
Nulla
di tutto questo è nondimeno avvenuto nel caso di specie.
4.
Si
impone infine ancora una considerazione sull’art. 430 CPP.
Questa
disposizione prevede, al cpv. 1 lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o
non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese
dell’imputato sono di esigua entità.
Essa
codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es.,
decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino
deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale
ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa
obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.
I
lavori preparatori al CPP (Messaggio del
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232)
menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due
volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.
Ora,
in considerazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP, non si capisce perché il
procuratore pubblico abbia riconosciuto all’imputato l’importo di CHF 35.65 per
la trasferta al Ministero pubblico (interrogatorio), di tutta evidenza di
esigua entità a’ sensi di legge.
Le
ragioni di un tale procedere possono tuttavia restare ignote: la pretesa non è
oggetto di contestazione in questa sede.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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