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Decisione

60.2011.416

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi

31 gennaio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Dal casellario giudiziale così come dalle tavole

processuali risulta che RE 1 è stato oggetto di ben sei decreti d'accusa, e

meglio:

·

in data 1.03.2003 il reclamante ha circolato in stato di ebrietà ed è incorso in un incidente

stradale, così che, riconosciuto colpevole dei reati di conducenti ebbri e di

infrazione alle norme della circolazione, con decreto d'accusa 19.05.2003 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) è stato condannato alla pena

di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di

tre anni, nonché alla multa di CHF 1'000.-- (inc. MP __________);

·

l'8.10.2005 (malgrado la precedente analoga condanna e durante il periodo di prova) egli ha nuovamente condotto

un'autoveicolo in stato di grave ubriachezza perdendo altresì la padronanza del

veicolo ed andando a cozzare contro della segnaletica di cantiere, inoltre ha

ripetutamente acquistato pastiglie di ecstasy per il proprio consumo personale,

adempiendo quindi i reati di guida in stato di inattitudine, di infrazione alle

norme della circolazione e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per i quali, con decreto d'accusa 28.11.2005 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato), egli è stato condannato alla pena di 75 giorni

di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni,

e alla multa di CHF 1'200.--; inoltre è stata ordinata la revoca della

sospensione condizionale alla pena di 15 giorni di detenzione decretata il 19.05.2003 (DA __________);

·

tra l'agosto 2004 ed il

marzo 2005, per ca. sei volte, ha accompagnato con la propria vettura una donna

a Zurigo affinché acquistasse eroina nonché egli stesso ha acquistato in varie

occasioni per il proprio consumo personale sostanza stupefacente (eroina,

cocaina e ecstasy), di conseguenza riconosciuto colpevole di infrazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti con decreto d'accusa 8.05.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla

pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con un periodo di

prova di quattro anni (pena totalmente aggiuntiva a quella decretata il 28.11.2005) (DA __________);

·

il 6.06.2006 (e in date precedenti) - quindi ancora durante il periodo di prova - egli ha sottratto al

padre il di lui motoveicolo e lo ha ripetutamente condotto malgrado gli fosse

stata revocata la licenza di condurre per un periodo indeterminato, di

conseguenza, avendo adempiuto i reati di furto d'uso e di ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 9.10.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla

pena di 45 giorni di detenzione da espiare e alla multa di CHF 300.--;

non è stata ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale

alle pene di detenzione di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, ma è stato prolungato di un anno il relativo periodo di

prova (DA __________);

con decisione 23.04.2010 l'allora giudice dell'applicazione della pena ha concesso dal 30.04.2010 a RE 1 la liberazione condizionale con un periodo di prova di un anno (pena rimanente: sette giorni);

·

l'8.01.2009 - durante il periodo di prova connesso alla

pena di 75 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 28.11.2005 - egli ha sottratto al padre

(all'insaputa di quest'ultimo) il di lui furgone e lo ha condotto sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata per un periodo indeterminato, così

che, per aver commesso i reati di furto d'uso e di guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 14.04.2009 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi

CHF 9'000.-- e alla multa di CHF 500.-- (DA __________);

con ulteriore decisione 19.06.2009 (cresciuta in giudicato) stante l'avviso di recidiva 19.05.2009 del Casellario giudiziale il pubblico ministero ha proposto nei confronti di RE 1 la non

revoca del beneficio della sospensione condizionale alla suddetta pena detentiva

di 75 giorni decretata il 28.11.2005 ma ha prolungato di un ulteriore anno il relativo periodo di prova (cfr. decisione sull'avviso di recidiva 19.06.2009);

·

infine il 24.04.2011, e in date precedenti - durante dunque i periodi di prova connessi alle pene

detentive oggetto dei decreti d'accusa 28.11.2005 e 8.05.2006 come pure alla liberazione condizionale concessa il 23.04.2010 dall'allora giudice dell'applicazione della pena - egli ha ripetutamente sottratto il

motoveicolo di proprietà del padre (all'insaputa di quest'ultimo) e lo ha

ripetutamente condotto sebbene gli fosse stata revocata la licenza di condurre

per tempo indeterminato, così che essendo incorso nei reati di ripetuto furto

d'uso e di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto

d'accusa 27.06.2011 (cresciuto in giudicato) il Ministero pubblico lo ha

condannato alla pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da CHF 110.--

ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 10'450.-- (sostituite, in caso di mancato

pagamento, con una pena detentiva di 95 giorni) e alla multa di CHF 1'000.--

(pure sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 10

giorni); ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale

alle pene detentive di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, nonché ha ripristinato l'esecuzione dei rimanenti 7 giorni di

pena detentiva dipendente dalla liberazione condizionale decisa dall'allora

GIAP in data 23.04.2010 e relativa alla condanna decretata il 14.04.2009 (DAC __________).

b. Con

scritto 21.10.2011 l'Ufficio incasso e pene alternative di Torricella ha

comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) che oltre alle pene

detentive di 75 giorni, di 10 giorni e di 7 giorni, ripristinate dal pubblico ministero

con decreto d'accusa 27.06.2011, RE 1, avrebbe dovuto altresì scontare 95 giorni di pena sostitutiva per la pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da

CHF 110.-- e di 10 giorni di pena detentiva sostitutiva per la multa di CHF

100.-- pure relative al decreto d'accusa 27.06.2011 (lettera 21.10.2011 dell'Ufficio incasso e pene alternative).

c. Il

GPC ha proceduto a convocare RE 1 per un'udienza (relativa al di lui collocamento)

fissata il 10.11.2011 e rinviata poi telefonicamente al 24.11.2011. Udienza alla quale il qui reclamante non compariva senza far pervenire giustificazione

alcuna. Il GPC in data 28.11.2011 lo ha nuovamente citato, con invio raccomandato, per un'udienza prevista per il 14.12.2011; neppure in tale occasione egli si è presentato e ha fornito giustificazioni.

d. Accertato come RE 1 è tenuto a scontare

complessivamente 197 giorni di pena detentiva, l'esecuzione della pena è stata

così stabilita:

inizio il

3.01.2012,

1/3 l'8.03.2012,

1/2 il

10.04.2012,

2/3

il 13.05.2012,

termine

il 18.07.2012.

Ciò

posto, con decisione 16.12.2011 il GPC ha stabilito che nel caso concreto "sebbene l'interessato sia cittadino Svizzero e la pena inferiore ai 3

anni, vista la recidiva e considerato che egli non si è presentato a più

riprese, e senza motivazione, alle udienze indette da questo giudice, si

giustifica inizialmente il collocamento in sezione chiusa (rischio di fuga)"

(cfr. decisione GPC 16.12.2011, p. 2). Tale giudice ha quindi fatto obbligo al

qui reclamante di presentarsi il 3.01.2012 al Settore immatricolazioni del Carcere giudiziario La Farera per l'inizio dell'esecuzione delle pene

detentive.

e. Con

scritto 28/29.12.2011 RE 1 insorge contro la suddetta decisione.

Egli

giustifica dapprima le sue ripetute mancate comparizioni all'udienza davanti al

GPC, con il non esserne venuto a conoscenza con riguardo a quella fissata la

prima volta, e con il non essere potuto comparire a quella del 14.12.2011 in quanto sarebbe stato assente per vacanze durante tre settimane, che egli avrebbe

trascorso (in tutto o in parte?) presso l'anziana zia residente a Lucerna,

reduce da una frattura al femore.

Riconoscendo di aver agito erroneamente in

relazione alla sua mancata giustificazione delle sue ripetute assenze e al

proprio comportamento illecito, egli chiede "di poter continuare a

lavorare durante il periodo in cui sconti la pena, come già feci 2 anni fa. A

me sta bene fare 6 mesi di carcere e presentarmi alla farera di Lugano il

giorno 3 gennaio 2012, ma non posso concedermi il lusso di non lavorare per 7

mesi, alla fine dei quali mi ritroverei con diversi problemi". Considera

altresì "esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere chiuso per

aver guidato nonostante la revoca della patente", ritenuto che "in

pratica 3 mesi sono per scontare la multa ricevuta per aver guidato nonostante

la revoca della patente" e "gli altri 3 mesi perché ero in

condizionale al momento dell'infrazione commessa" (reclamo 28/29.12.2011).

f. Delle

ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico

e del GPC si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la

facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle

misure e di stabilire la relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della

pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a

decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10

giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in

particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la

motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 28/29.12.2011, contro la decisione 16.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi intimata lo stesso giorno e notificata

in data 19.12.2011 (in base al tracciamento degli invii de La Posta Track &

Trace), è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1.

- quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto

(cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto

chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è

da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le

misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al

detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di

evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della

pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come

scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di

libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla

base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona

condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o

parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di

misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale

e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla

comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga

(cpv. 3).

Infine

nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.01.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La

Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni

poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona

incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non

vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due

criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice

penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

– A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente

di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la

dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A.

BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP n. 3).

3.

Ora,

nel caso concreto RE 1 è sull'arco di circa otto anni reiteratamente incorso in

delitti perlopiù commessi nell'ambito della circolazione stradale.

In

modo particolare egli all'età di 22 rispettivamente 25 anni ha condotto in due

occasioni un veicolo in stato di ebrietà, perdendo poi il controllo dello

stesso. Successivamente ha coscientemente e ripetutamente guidato un veicolo a

motore - illecitamente sottratto al proprio padre - incurante del fatto di non

disporre della necessaria licenza di condurre, revocatagli - più volte e da

ultimo per tempo indeterminato - dalla competente autorità amministrativa. E

ciò, sembrerebbe, per semplice comodità sua, ovvero senza che vi sia stata una

circostanza straordinaria e impellente che permettesse di comprendere di qualche

po' il suo pervicace illecito agire.

L'avere

più volte commesso nuovi delitti anche durante il periodo di prova (connesso a pene

inflitte con il beneficio della sospensione condizionale in precedenti analoghe

condanne e addirittura ad una liberazione condizionale da una pena che stava espiando)

è indice di mancanza di presa di coscienza del proprio errato comportamento nonché

di una seria volontà di emendamento. Ciò che invece da un giovane ormai

trentenne e con alle spalle un trascorso penale come quello più sopra visto,

sarebbe ragionevole pretendere.

Pure

il modo in cui il qui reclamante si è assentato fuori Cantone per un lungo periodo,

senza preoccuparsi di fornire giustificazione alcuna o quantomeno di annunciare

al magistrato competente detta sua irreperibilità - pur sapendo di dover comparire

davanti a quest'ultimo in relazione alla decisione sul suo collocamento iniziale,

stante che il primo rinvio d'udienza (dal 10.11.2011 al 24.11.2011) è avvenuto previo contatto telefonico - denota leggerezza di carattere e non

assunzione seria e concreta delle proprie responsabilità. Egli peraltro nel

testo del proprio gravame banalizza il delitto, da lui più volte perpetrato,

represso dall'art. 95 cifra 2 della LF sulla circolazione stradale e sanzionato

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sostenendo

che "trovo anche esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere

chiuso per aver guidato nonostante revoca della patente" (reclamo 28/29.12.2011). Con ciò egli omette di considerare che di moniti e di occasioni per cambiare

comportamento per dirigersi sulla retta via ne ha avuti parecchi. La pronuncia

di una pena detentiva complessiva da espiare in carcere chiuso è infatti giunta

dopo che egli ha in numerose occasioni dapprima beneficiato della sospensione

condizionale, poi della non revoca di tale beneficio ma di un prolungamento del

relativo periodo di prova e poi ancora di una liberazione condizionale, che

egli ha per finire comunque più volte disatteso. Ancora da ultimo nel 2011 egli

si è pure visto infliggere una pena pecuniaria (pronunciata al posto di una

pena detentiva di breve durata) e di una multa che tuttavia siccome rimaste

impagate sono andate ad aggiungersi al cumulo di pene privative della libertà da

espiare.

Alla

luce di tutte queste circostanze il rischio che egli incorra nella commissione

di nuovi (analoghi) delitti non è solo possibile bensì altamente probabile, ove

più si pensi che egli risiede allo stesso domicilio del padre presso il quale

egli ha potuto più volte e con facilità sottrarre al genitore un veicolo a

motore e quindi di condurlo pur sapendo di non essere in possesso della necessaria

licenza.

L'accertamento dell'esistenza di un

pericolo di recidiva dispensa questa Corte dal valutare l'eventuale concomitante

sussistenza di un pericolo di fuga.

Pertanto

la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita di essere tutelata.

4.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente.

5.

In

via abbondanziale si osserva che qualora i presupposti per espiare una pena privativa

della libertà in forma di semiprigionia a tenore dell'art. 77b CP dovessero venire

adempiuti soltanto dopo l'inizio della sua esecuzione in regime ordinario, la

stessa può ancora venire concessa dalla competente autorità in corso di

espiazione (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP, n. 8).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss, 393 ss. CPP, 76

CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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