60.2011.46
Istanza di ispezione degli atti. erede (madre del centauro deceduto) quale istante
14 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.46
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. erede (madre del centauro deceduto) quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 62 cpv. 4 LOG
art. 27 VCPP
Incarto n.
60.2011.46
Lugano
14 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/24.2.2011
presentata da
, (rappresentata dal curatore __________ __________);
tendente ad ottenere l'autorizzazione ad
esaminare gli atti dell’incarto relativo all’incidente motociclistico mortale
in cui è deceduto il di lei figlio;
premesso che la richiesta di esaminare gli
atti è stata presentata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa
per evasione a questa Corte in data 21/24.2.2011;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente motociclistico avvenuto il __________, con esito
mortale per il centauro coinvolto, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. __________) conclusosi con un decreto di non luogo a
procedere interno del __________ (NLP __________).
2. Con
scritto 15.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in
data 21/24.2.2011), il curatore dell’istante ha ribadito la richiesta di accesso
agli atti, che aveva in precedenza già formulato con scritto 22.6.2010 (AI 5 inc. __________). Per l’evasione dell’istanza, questa Corte ha richiesto
copia della decisione di nomina a curatore (lettera 24.2.2011), pervenuta con scritto accompagnatorio del 25.2/2.3.2011.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’istante è la madre (ed erede) del centauro deceduto
nell’incidente del 22.5.2010. Anche se ha veste di erede, l’istante deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo, ritenuto nel caso concreto che un’evasione diretta della
richiesta 22.6.2010 di accesso agli atti da parte del Ministero pubblico avrebbe
risparmiato a questa Corte ed all’istante questa procedura.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori
preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso l’interesse
giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Questo deve valere anche per gli eredi.
5. Nel
presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo, e
sono chiari e umanamente comprensibili i motivi della richiesta.
6. Considerata
la finalità della richiesta (conoscere le circostanze dell’incidente dell’unico
figlio), si giustifica di trasmettere, in allegato alla presente decisione destinata
all’istante, copia del rapporto di constatazione del 21.6.2010 (AI 7) e della documentazione fotografica 12.6.2010 (AI 10).
7. Considerate
le tragiche circostanze, e la mancata evasione da parte del Ministero pubblico
della richiesta del 22.6.2010, si giustifica di non caricare l’istante
dell’onere della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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