60.2011.53
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
25 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.53
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.53
Lugano
25 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/28.2.2011
presentata da
IS 1
IS 2
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 16/18.2.2010 sporta dalla __________
di __________ contro ignoti "per falsificazione di documenti",
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________),
figlia dei qui istanti, sfociato nella sentenza di condanna 24.9.2010 emanata
dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Claudio
Zali (inc. TPC __________).
2.Con la presente istanza IS 1 e IS 2, per il tramite
del loro patrocinatore, chiedono l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento
penale di cui all’incarto TPC __________. Gli istanti evidenziano in
particolare di essersi costituiti parti civili nell’ambito del predetto
procedimento penale e di essere intenzionati a promuovere un procedimento
civile contro la __________ di __________ per il tramite del loro nuovo patrocinatore,
avv. PR 1, il quale necessita di prendere conoscenza dell’incarto in questione
allo scopo di preparare l’istanza di conciliazione e l’eventuale petizione.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali parti civili) nel
procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In
base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti rispettivamente
del loro patrocinatore, avv. PR 1, nell’interesse dei suoi clienti ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all’incarto TPC __________, poiché
IS 1 e IS 2 avevano assunto il ruolo di parti civili nell’ambito di quel procedimento
penale.
Dalla
sentenza di condanna 24.9.2010 emerge in particolare che la figlia dei qui istanti,
tra il mese di marzo 2008 e il mese di marzo 2010, ha incassato in contanti la
somma di CHF 217'860.-- a debito di relazioni/conti intestati ai di lei
genitori presso la __________ di __________ mediante false autorizzazioni di prelevamento/procure
allestite ad hoc. La stessa è stata inoltre condannata a versare alle parti
civili (IS 2 e IS 1) l’importo di CHF 217'860.-- oltre interessi al 5% (cfr.,
nel dettaglio, sentenza 24.9.2010, inc. TPC __________).
Alcuni
atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ potrebbero dunque
avere una loro rilevanza nell’ambito del contenzioso civile, in particolare
nella preparazione dell’istanza di conciliazione rispettivamente nella
redazione della petizione da eventualmente promuovere contro la __________ di __________.
Questa
Corte autorizza pertanto IS 1, IS 2 e il loro patrocinatore avv. PR 1 a compulsare
presso il Tribunale penale cantonale l’incarto TPC __________ e a fotocopiare
gli atti utili ai fini del procedimento civile.
6. L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le
spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e
di IS 2, __________.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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