60.2011.55
Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante
7 marzo 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2011.55
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 62 cpv. 4 LOG
art. 27 VCPP
Incarto n.
60.2011.55
Lugano
7 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.2.2011
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la copia del decreto
d’accusa emanato a suo carico il __________ (__________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
dell’istante conclusosi con un decreto d’accusa emanato il 16.8.2005 (DA __________).
2. Con biglietto
manoscritto del 19.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte
in data 24/25.2.2011), l’istante chiede una copia del suddetto decreto
d’accusa.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel
frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG
e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il
procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo,
trattandosi del decreto d'accusa emanato a carico della qui istante.
6. L'istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa è allegata alla presente decisione
destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
__________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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