60.2011.58
Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante
14 marzo 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2011.58
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 62 cpv. 4 LOG
art. 27 VCPP
Incarto n.
60.2011.58
Lugano
14 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
18.2/1°.3.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la copia di un
decreto d’accusa emanato a suo carico;
premesso che l'istanza è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Corte in data
28.2/1°.3.2011;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________ a carico
di IS 1, sfociato nel decreto d’accusa dell’11.12.2007, cresciuto in giudicato, in cui egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione alla LF
sull'assicurazione contro la disoccupazione (__________).
2. Con
scritto 18.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in
data 28.2/1°.3.2011), l’istante chiede copia di detto decreto.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4
LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori
preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico
legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso
principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nel
presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.
6. L'istanza
viene accolta. Copia del decreto d’accusa è allegata alla presente decisione
destinata all’istante.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni
altra norma applcabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico IS 1,.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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