60.2011.59
Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP
6 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2011.59
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
SPESE E RIPETIBILI
art. 135 cpv. 1 CPP
art. 135 cpv. 4 CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2011.59
Lugano
6 aprile 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2011 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011
emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento
penale a suo carico per titolo di lesioni semplici, rapina e minaccia (inc.
MP __________);
richiamate le osservazioni 3.3.2011 del
procuratore pubblico Marisa Alfier, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 17.2.2011, in
riferimento agli art. 132 e 133 CPP, il procuratore pubblico
Valentina Tuoni ha nominato l’avv.
PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dall’11.2.2011. Dalla
motivazione del decreto, ed in particolare dal riferimento al fatto che non si
tratta di un caso bagatella, si deve desumere che la nomina è operata in
applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 CPP.
Il
punto 2 del decreto 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa,
garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di
proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).
b. Con
reclamo 28.2./1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto
17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le
spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte:
135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).
A
sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio
Federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero
pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in
cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata
- ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso
dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello Stato”
(reclamo 28.2.2011, p. 4).
c. Nelle
proprie osservazioni 3.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier fa riferimento
alla sentenza DTF 131 I 217 che, a suo dire, resterebbe applicabile nel quadro
dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Inoltre non si dovrebbe “dimenticare l’onere
finanziario che graverebbe sullo Stato nel caso in cui si dovesse accogliere la
richiesta del patrocinatore della signora RE 1 rispetto alla prassi sinora
adottata dal Ministero pubblico, secondo la quale lo Stato interviene a saldare
la nota d’onorario del difensore solo sussidiariamente quale garante”
(osservazioni 3.3.2011, doc. 3).
Considerandi
1.
1.1.
Il decreto di nomina del difensore
d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato
entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.
390.
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro
il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il 18.2.2011,
è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.
2.1.
Come
descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite
dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento”
(allegato A al doc. 1).
2.2
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura
della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
Secondo
il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante sta-bilisce l’importo
della retribuzione al termine del procedimento.
Dal
canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare
la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, a versare
al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale
(lit. b).
Giusta
l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali.
Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo
135.
capoverso 4.
2.3
Secondo
il messaggio del Consiglio federale, in riferimento all’art. 135 CPP, “In
tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel
caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla
mancanza di mezzi dell’imputato (…) Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato
a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto
a chi ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).
2.4
Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art.
135.
CPP, Galliani-Marcellini rammentano che “Il Codice non opera una distinzione
fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come
invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito
dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato
al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo
permetteranno” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).
Dal canto suo, Ruckstuhl rileva che “Schuldner der Entschädigung der
amtlichen Verteidigung ist einzig der Staat, selbst wenn die amtliche
Verteidigung nicht wegen Bedürftigkeit (sondern etwa deshalb, weil die
beschuldigte Person keine Verteidigung bei Notwendigkeit derselben bezeichnet)
eingesetzt wurde. (…) Wurde die amtliche Verteidigung (…) gewährt, weil die
beschuldigte Person mittellos war, so muss sie zuerst wieder zu neuen
finanziellen Mitteln kommen, bevor die Rückerstattung verlangt werden kann.
Liegt die Mittellosigkeit zum Zeitpunkt des Endurteils immer noch vor, so
greift die Grundregel von Art. 426 Abs. 1, wonach die Kosten der amtlichen
Verteidigung von der Gerichtskasse getragen werden, eben aber unter Vorbehalt
von Art. 135 Abs. 4” (BSK StPO-JStPO
/ RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 1, 24).
Pure
Lieber evidenzia che “Die amtlich bestellte Verteidigung ist
für ihre Tätigkeit durch den Staat (Bund oder Kanton) zu entschädigen. Dies
gilt für sämtliche Fälle amtlicher Verteidigung, also auch dann, wenn diese aus
anderen Gründen als wegen Mittellosigkeit bestellt wurde. Der
Entschädigungsanspruch ist entsprechend der Bestellung der amtlichen
Verteidigung durch hoheitlichen Akt öffentlich-rechtlicher Natur; die amtliche
Verteidigung entspricht einem Auftrag des Staates an die Verteidigung zugunsten
der beschuldigten Person. Es ist somit nicht zulässig, dem amtlich bestellten
Verteidiger das Risiko der Nichtbezahlung seines Honorars tragen zu lassen”
(ZK StPO / LIEBER, art. 135 CPP n. 1, 2; cfr. inoltre DTF 131 I 217, consid.
2.4
e 2.5.).
Del medesimo avviso Donatsch, Schwarzenegger e Wohlers, secondo cui “Beauftragt die beschuldigte Person in einem Fall notwendiger
Verteidigung keinen Verteidiger oder entzieht sie einem solchen das Mandat, so
wird ihr durch die Strafverfolgungsbehörde ein „amtlicher Verteidiger“ bestellt
(…). Der Anwalt nimmt dabei eine staatliche Aufgabe wahr. Das Verhältnis
zwischen Anwalt und Staat bestimmt sich in einem solchen Fall nach dem
öffentlichen Recht. Entsprechend besteht auch der Honoraranspruch gegenüber dem
Staat. Im Endentscheid können aber die Kosten des amtlichen Verteidigers mit
den Gerichtskosten der beschuldigten Person auferlegt werden. Diese ist
verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage
ist (Art. 135 Abs. 4 StPO)” (DONATSCH / SCHWARZENEGGER / WOHLERS,
Strafprozessrecht, § 5.4.2).
Anche
Schmid rileva che “Bezahlt wird die amtliche Verteidigung
grundsätzlich vom Staat (Bund oder Kanton, StPO 426 I), wobei die Entschädigung
nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des verfahrensführenden Kantons berechnet
wird (StPO 135 I). (…) Die Entschädigung wird am Ende des Verfahrens von der
Staatsanwaltschaft bzw. vom urteilenden Gericht festgelegt (StPO 135 II). Für
das Honorar haftet allein der Staat. (…) StPO 135 IV regelt in etwas
komplizierter und wenig praxisnaher Weise die Rückerstattung der vom Staat für
die amtliche Verteidigung gemachten Aufwendungen: Wird die beschuldigte Person
im Endentscheid zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt (StPO 426), so hat
sie - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - (…) Bund oder
Kanton die Entschädigungen, die diese für amtliche Verteidigungen leisteten,
zurückzuerstatten (StPO 135 IV lit. a)” (SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, n. 751, 753).
Unica voce dissenziente, a cui si riferisce il
procuratore pubblico nelle sue osservazioni, è quella di Harari ed Aliberti, i
quali sostengono che “À notre sens, la jurisprudence du TF précitée (ATF 131
I 217) demeure applicable dans le cadre de CPP 135 IV. Ainsi, les dispositions cantonales ou
fédérales peuvent prévoir soit que l’Etat s’acquitte de la rémunération du
défenseur d’office, soit qu’il la garantit à titre subsidiaire lorsque le
client ne paie pas son avocat”,
facendo riferimento alla soluzione esistente precedentemente in Ticino (CR CPP
/ HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 28).
Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però
la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP /
HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27).
2.5
La
citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto
l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo).
Per
il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al
diritto cantonale ticinese.
In
concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della
norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.
2.6
In
sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel
messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena
citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di
diritto pubblico.
Il
debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la
riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio,
bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare”
contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato
abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni
economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.
In
tal senso - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv.
1.
CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto
salvo l’articolo 135 capoverso 4”.
2.7
Occorre
considerare anche che la decisione impugnata, oltre a disattendere il chiaro
tenore delle norme del CPP, adotta nel caso concreto una soluzione ancor più restrittiva
di quella precedentemente in vigore in Ticino per i casi di gratuito
patrocinio. Secondo l’art. 26 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (Lag), infatti, il beneficio
del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di
sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto
esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della
presentazione della domanda.
Inoltre,
secondo l’art. 28 cpv. 2 Lag, quando, dopo la conclusione del procedimento con
sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio
sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi
versati a tale scopo. Tale disposto di legge è in linea con quanto previsto
dall’art. 135 cpv. 4 CPP.
2.8
Il
legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo
punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa
intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi
adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.
Nel
caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col
diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dalla
reclamante, e meglio: “Le
spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.
3.
Il
gravame è accolto ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e
spese sono poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio,
non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132, 135, 385 e 393 ss.
CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico
dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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