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Decisione

60.2011.59

Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP

6 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 17.2.2011, in

riferimento agli art. 132 e 133 CPP, il procuratore pubblico

Valentina Tuoni ha nominato l’avv.

PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dall’11.2.2011. Dalla

motivazione del decreto, ed in particolare dal riferimento al fatto che non si

tratta di un caso bagatella, si deve desumere che la nomina è operata in

applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 CPP.

Il

punto 2 del decreto 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa,

garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di

proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).

b. Con

reclamo 28.2./1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto

17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le

spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte:

135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).

A

sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio

Federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero

pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in

cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata

- ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso

dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello Stato”

(reclamo 28.2.2011, p. 4).

c. Nelle

proprie osservazioni 3.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier fa riferimento

alla sentenza DTF 131 I 217 che, a suo dire, resterebbe applicabile nel quadro

dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Inoltre non si dovrebbe “dimenticare l’onere

finanziario che graverebbe sullo Stato nel caso in cui si dovesse accogliere la

richiesta del patrocinatore della signora RE 1 rispetto alla prassi sinora

adottata dal Ministero pubblico, secondo la quale lo Stato interviene a saldare

la nota d’onorario del difensore solo sussidiariamente quale garante”

(osservazioni 3.3.2011, doc. 3).

Considerandi

1.

1.1.

Il decreto di nomina del difensore

d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato

entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.

390.

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro

il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il 18.2.2011,

è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.

2.1.

Come

descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite

dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento”

(allegato A al doc. 1).

2.2

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura

della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

Secondo

il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante sta-bilisce l’importo

della retribuzione al termine del procedimento.

Dal

canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare

la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, a versare

al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale

(lit. b).

Giusta

l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali.

Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo

135.

capoverso 4.

2.3

Secondo

il messaggio del Consiglio federale, in riferimento all’art. 135 CPP, “In

tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel

caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla

mancanza di mezzi dell’imputato (…) Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato

a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto

a chi ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).

2.4

Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art.

135.

CPP, Galliani-Marcellini rammentano che “Il Codice non opera una distinzione

fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come

invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito

dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato

al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo

permetteranno” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).

Dal canto suo, Ruckstuhl rileva che “Schuldner der Entschädigung der

amtlichen Verteidigung ist einzig der Staat, selbst wenn die amtliche

Verteidigung nicht wegen Bedürftigkeit (sondern etwa deshalb, weil die

beschuldigte Person keine Verteidigung bei Notwendigkeit derselben bezeichnet)

eingesetzt wurde. (…) Wurde die amtliche Verteidigung (…) gewährt, weil die

beschuldigte Person mittellos war, so muss sie zuerst wieder zu neuen

finanziellen Mitteln kommen, bevor die Rückerstattung verlangt werden kann.

Liegt die Mittellosigkeit zum Zeitpunkt des Endurteils immer noch vor, so

greift die Grundregel von Art. 426 Abs. 1, wonach die Kosten der amtlichen

Verteidigung von der Gerichtskasse getragen werden, eben aber unter Vorbehalt

von Art. 135 Abs. 4” (BSK StPO-JStPO

/ RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 1, 24).

Pure

Lieber evidenzia che “Die amtlich bestellte Verteidigung ist

für ihre Tätigkeit durch den Staat (Bund oder Kanton) zu entschädigen. Dies

gilt für sämtliche Fälle amtlicher Verteidigung, also auch dann, wenn diese aus

anderen Gründen als wegen Mittellosigkeit bestellt wurde. Der

Entschädigungsanspruch ist entsprechend der Bestellung der amtlichen

Verteidigung durch hoheitlichen Akt öffentlich-rechtlicher Natur; die amtliche

Verteidigung entspricht einem Auftrag des Staates an die Verteidigung zugunsten

der beschuldigten Person. Es ist somit nicht zulässig, dem amtlich bestellten

Verteidiger das Risiko der Nichtbezahlung seines Honorars tragen zu lassen”

(ZK StPO / LIEBER, art. 135 CPP n. 1, 2; cfr. inoltre DTF 131 I 217, consid.

2.4

e 2.5.).

Del medesimo avviso Donatsch, Schwarzenegger e Wohlers, secondo cui “Beauftragt die beschuldigte Person in einem Fall notwendiger

Verteidigung keinen Verteidiger oder entzieht sie einem solchen das Mandat, so

wird ihr durch die Strafverfolgungsbehörde ein „amtlicher Verteidiger“ bestellt

(…). Der Anwalt nimmt dabei eine staatliche Aufgabe wahr. Das Verhältnis

zwischen Anwalt und Staat bestimmt sich in einem solchen Fall nach dem

öffentlichen Recht. Entsprechend besteht auch der Honoraranspruch gegenüber dem

Staat. Im Endentscheid können aber die Kosten des amtlichen Verteidigers mit

den Gerichtskosten der beschuldigten Person auferlegt werden. Diese ist

verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage

ist (Art. 135 Abs. 4 StPO)” (DONATSCH / SCHWARZENEGGER / WOHLERS,

Strafprozessrecht, § 5.4.2).

Anche

Schmid rileva che “Bezahlt wird die amtliche Verteidigung

grundsätzlich vom Staat (Bund oder Kanton, StPO 426 I), wobei die Entschädigung

nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des verfahrensführenden Kantons berechnet

wird (StPO 135 I). (…) Die Entschädigung wird am Ende des Verfahrens von der

Staatsanwaltschaft bzw. vom urteilenden Gericht festgelegt (StPO 135 II). Für

das Honorar haftet allein der Staat. (…) StPO 135 IV regelt in etwas

komplizierter und wenig praxisnaher Weise die Rückerstattung der vom Staat für

die amtliche Verteidigung gemachten Aufwendungen: Wird die beschuldigte Person

im Endentscheid zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt (StPO 426), so hat

sie - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - (…) Bund oder

Kanton die Entschädigungen, die diese für amtliche Verteidigungen leisteten,

zurückzuerstatten (StPO 135 IV lit. a)” (SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, n. 751, 753).

Unica voce dissenziente, a cui si riferisce il

procuratore pubblico nelle sue osservazioni, è quella di Harari ed Aliberti, i

quali sostengono che “À notre sens, la jurisprudence du TF précitée (ATF 131

I 217) demeure applicable dans le cadre de CPP 135 IV. Ainsi, les dispositions cantonales ou

fédérales peuvent prévoir soit que l’Etat s’acquitte de la rémunération du

défenseur d’office, soit qu’il la garantit à titre subsidiaire lorsque le

client ne paie pas son avocat”,

facendo riferimento alla soluzione esistente precedentemente in Ticino (CR CPP

/ HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 28).

Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però

la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP /

HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27).

2.5

La

citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto

l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo).

Per

il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al

diritto cantonale ticinese.

In

concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della

norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.

2.6

In

sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel

messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena

citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di

diritto pubblico.

Il

debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la

riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio,

bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare”

contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato

abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni

economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.

In

tal senso - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv.

1.

CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese

procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto

salvo l’articolo 135 capoverso 4”.

2.7

Occorre

considerare anche che la decisione impugnata, oltre a disattendere il chiaro

tenore delle norme del CPP, adotta nel caso concreto una soluzione ancor più restrittiva

di quella precedentemente in vigore in Ticino per i casi di gratuito

patrocinio. Secondo l’art. 26 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (Lag), infatti, il beneficio

del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di

sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto

esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della

presentazione della domanda.

Inoltre,

secondo l’art. 28 cpv. 2 Lag, quando, dopo la conclusione del procedimento con

sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio

sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi

versati a tale scopo. Tale disposto di legge è in linea con quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 4 CPP.

2.8

Il

legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo

punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa

intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi

adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.

Nel

caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col

diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dalla

reclamante, e meglio: “Le

spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.

3.

Il

gravame è accolto ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e

spese sono poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio,

non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132, 135, 385 e 393 ss.

CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico

dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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