60.2011.61
Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP
6 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2011.61
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
SPESE E RIPETIBILI
art. 135 cpv. 1 CPP
art. 135 cpv. 4 CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2011.61
Lugano
6 aprile 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 28.2/1.3.2011 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di nomina di difensore d’ufficio
17.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del
procedimento penale a suo carico per titolo di aggressione e lesioni semplici
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 7/8.3.2011 del
procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 17.2.2011, in
riferimento all’art. 130 CPP, il
procuratore pubblico Chiara
Borelli ha nominato l’avv. PR
1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dal 15.2.2011, in applicazione
dell’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP, considerato come, nonostante ingiunzione, RE 1
non ha designato un difensore.
Il
punto 2 del medesimo decreto stabilisce che “Le spese della difesa,
garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di
proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).
b. Con
reclamo 28.2/1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto
17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le
spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte:
135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).
A
sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio
federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero
pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in
cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato,
riservata - ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo
intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello
Stato” (reclamo 28.2.2011, p. 4).
c. Nelle
proprie osservazioni 7/8.3.2011 il procuratore pubblico sostiene che “Autorevoli
commentatori hanno già avuto modo di precisare che nel caso di una difesa
obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d’ufficio non è legittimo
lasciar sopportare il rischio di non vedersi retribuito il suo onorario al difensore
nominato. Da qui la garanzia statale. Tale rischio invece verrebbe lasciato, in
caso di difesa obbligatoria con nomina da parte dell'imputato di un difensore
di fiducia, nel caso in cui l'imputato, a posteriori sia divenuto privo di
mezzi finanziari (Donatsch, Hansjakob, Lieber, Kommentar Schweizerisches
Strafprozessordnung, StPO n 2 ad art. 135 CPP). Ora tale procedere appare
comunque non ottimale. Ne consegue che la soluzione, auspicata, e prevista nel
commentario romando, Kuhn/Jeanneret (edition), Code de procédure pénale,
suisse, n. 31 ad art. 132 CP, che ripropone la prassi già da tempo prevista in
Canton Ticino, di distinguere tra l'istituto della difesa d'ufficio e quello
dell'assistenza giudiziaria, e quindi che anche in caso di difesa obbligatoria,
con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, la direzione del procedimento
debba informare l'imputato del diritto di poter beneficiare dell'assistenza
giudiziaria sempre che si sia sprovvisto di mezzi finanziari e questo in ogni
fase del procedimento, appare da un profilo di equità, per tutti casi in
essere, ottimale. Prassi che in nulla lede i diritti dell'imputato e neppure
espone il difensore d'ufficio al rischio di non vedersi retribuito. Una soluzione
che inoltre non crea una divergenza di trattamento anche con quanto previsto
per l’accusatore privato che comunque deve dimostrare la sua indigenza per
vedersi accordare il gratuito patrocinio e questo anche se l’azione civile non
appare di primo acchito priva di fondamento” (osservazioni 7/8.3.2011, p.
2).
Considerandi
1.
1.1.
Il decreto di nomina del difensore
d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato
entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.
390.
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro
il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il medesimo
giorno, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.
2.1.
Come
descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite
dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento”
(allegato A al doc. 1).
2.2
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura
della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo il
cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della
retribuzione al termine del procedimento. Dal canto suo, il cpv. 4 prevede che
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato
condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, versare al difensore
la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b).
Per
l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali.
Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo
135.
capoverso 4.
2.3
Secondo
il messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 135 CPP, “In tutti i
casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in
cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di
mezzi dell’imputato (…). Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è
stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi
ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).
2.4
Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art.
135.
CPP, Galliani e Marcellini rammentano che “Il Codice non opera una distinzione
fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come
invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito
dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato
al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo
permetteranno” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).
Dal
canto suo, Ruckstuhl rileva che “Schuldner der Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist einzig
der Staat, selbst wenn die amtliche Verteidigung nicht wegen Bedürftigkeit
(sondern etwa deshalb, weil die beschuldigte Person keine Verteidigung bei
Notwendigkeit derselben bezeichnet) eingesetzt wurde. (…) Wurde die amtliche
Verteidigung (…) gewährt, weil die beschuldigte Person mittellos war, so muss
sie zuerst wieder zu neuen finanziellen Mitteln kommen, bevor die Rückerstattung
verlangt werden kann. Liegt die Mittellosigkeit zum Zeitpunkt des Endurteils
immer noch vor, so greift die Grundregel von Art. 426 Abs. 1, wonach die Kosten
der amtlichen Verteidigung von der Gerichtskasse getragen werden, eben aber
unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4” (BSK
StPO-JStPO / RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 1, 24).
Pure
Lieber evidenzia che “Die amtlich bestellte Verteidigung ist
für ihre Tätigkeit durch den Staat (Bund oder Kanton) zu entschädigen. Dies
gilt für sämtliche Fälle amtlicher Verteidigung, also auch dann, wenn diese aus
anderen Gründen als wegen Mittellosigkeit bestellt wurde. Der
Entschädigungsanspruch ist entsprechend der Bestellung der amtlichen
Verteidigung durch hoheitlichen Akt öffentlich-rechtlicher Natur; die amtliche
Verteidigung entspricht einem Auftrag des Staates an die Verteidigung zugunsten
der beschuldigten Person. Es ist somit nicht zulässig, dem amtlich bestellten Verteidiger
das Risiko der Nichtbezahlung seines Honorars tragen zu lassen” (ZK StPO /
LIEBER, art. 135 CPP n. 1, 2; cfr. inoltre DTF 131 I 217, consid. 2.4. e 2.5.).
Del medesimo avviso Donatsch, Schwarzenegger e Wohlers, secondo cui “Beauftragt die beschuldigte Person in einem Fall notwendiger
Verteidigung keinen Verteidiger oder entzieht sie einem solchen das Mandat, so
wird ihr durch die Strafverfolgungsbehörde ein „amtlicher Verteidiger“ bestellt
(…). Der Anwalt nimmt dabei eine staatliche Aufgabe wahr. Das Verhältnis
zwischen Anwalt und Staat bestimmt sich in einem solchen Fall nach dem
öffentlichen Recht. Entsprechend besteht auch der Honoraranspruch gegenüber dem
Staat. Im Endentscheid können aber die Kosten des amtlichen Verteidigers mit
den Gerichtskosten der beschuldigten Person auferlegt werden. Diese ist
verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage
ist (Art. 135 Abs. 4 StPO)” (DONATSCH / SCHWARZENEGGER / WOHLERS,
Strafprozessrecht, § 5.4.2).
Anche
Schmid rileva che “Bezahlt wird die amtliche Verteidigung
grundsätzlich vom Staat (Bund oder Kanton, StPO 426 I), wobei die Entschädigung
nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des verfahrensführenden Kantons berechnet
wird (StPO 135 I). (…) Die Entschädigung wird am Ende des Verfahrens von der
Staatsanwaltschaft bzw. vom urteilenden Gericht festgelegt (StPO 135 II). Für
das Honorar haftet allein der Staat. (…) StPO 135 IV regelt in etwas
komplizierter und wenig praxisnaher Weise die Rückerstattung der vom Staat für
die amtliche Verteidigung gemachten Aufwendungen: Wird die beschuldigte Person
im Endentscheid zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt (StPO 426), so hat
sie - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - (…) Bund oder
Kanton die Entschädigungen, die diese für amtliche Verteidigungen leisteten,
zurückzuerstatten (StPO 135 IV lit. a)” (SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, n. 751, 753).
Unica voce dissenziente, a cui si riferisce il
procuratore pubblico nelle sue osservazioni, è quella di Harari ed Aliberti, i
quali sostengono che “À notre sens, la jurisprudence du TF précitée (ATF 131
I 217) demeure applicable dans le cadre de CPP 135 IV. Ainsi, les dispositions cantonales ou
fédérales peuvent prévoir soit que l’Etat s’acquitte de la rémunération du
défenseur d’office, soit qu’il la garantit à titre subsidiaire lorsque le
client ne paie pas son avocat”
(CR CPP / HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 28).
Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però
la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP /
HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27).
2.5
La
citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto
l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo).
Per
il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al
diritto cantonale ticinese.
In
concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della
norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.
2.6
In
sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel
messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena
citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di
diritto pubblico.
Il
debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la
riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio,
bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare”
contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato
abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni
economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.
Del
resto - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv. 1
CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto
salvo l’articolo 135 capoverso 4”.
Il
legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo
punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa
intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi
adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.
Nel
caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col
diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dal
reclamante, e meglio: “Le
spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.
2.7
Stante
quanto precede, l’art. 25 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio
e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 - il quale dispone (riprendendo
quanto previsto dall’art. 51 CPP TI in vigore sino al 31.12.2010) che le spese
della difesa sono garantite dallo Stato a norma della tariffa del Consiglio di
Stato e rimangono a carico dell’accusato, salvo in caso di proscioglimento -
risulta non compatibile con il diritto federale e meglio con il CPP. Da ciò
consegue l’inapplicabilità di detto disposto di legge cantonale.
3.
Il
gravame è accolto ai sensi del considerando 2. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio, non
vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130, 132, 135, 385, 393
ss. e 426 CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico
dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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