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Decisione

60.2011.61

Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP

6 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 17.2.2011, in

riferimento all’art. 130 CPP, il

procuratore pubblico Chiara

Borelli ha nominato l’avv. PR

1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dal 15.2.2011, in applicazione

dell’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP, considerato come, nonostante ingiunzione, RE 1

non ha designato un difensore.

Il

punto 2 del medesimo decreto stabilisce che “Le spese della difesa,

garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di

proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).

b. Con

reclamo 28.2/1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto

17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le

spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte:

135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).

A

sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio

federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero

pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in

cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato,

riservata - ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo

intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello

Stato” (reclamo 28.2.2011, p. 4).

c. Nelle

proprie osservazioni 7/8.3.2011 il procuratore pubblico sostiene che “Autorevoli

commentatori hanno già avuto modo di precisare che nel caso di una difesa

obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d’ufficio non è legittimo

lasciar sopportare il rischio di non vedersi retribuito il suo onorario al difensore

nominato. Da qui la garanzia statale. Tale rischio invece verrebbe lasciato, in

caso di difesa obbligatoria con nomina da parte dell'imputato di un difensore

di fiducia, nel caso in cui l'imputato, a posteriori sia divenuto privo di

mezzi finanziari (Donatsch, Hansjakob, Lieber, Kommentar Schweizerisches

Strafprozessordnung, StPO n 2 ad art. 135 CPP). Ora tale procedere appare

comunque non ottimale. Ne consegue che la soluzione, auspicata, e prevista nel

commentario romando, Kuhn/Jeanneret (edition), Code de procédure pénale,

suisse, n. 31 ad art. 132 CP, che ripropone la prassi già da tempo prevista in

Canton Ticino, di distinguere tra l'istituto della difesa d'ufficio e quello

dell'assistenza giudiziaria, e quindi che anche in caso di difesa obbligatoria,

con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, la direzione del procedimento

debba informare l'imputato del diritto di poter beneficiare dell'assistenza

giudiziaria sempre che si sia sprovvisto di mezzi finanziari e questo in ogni

fase del procedimento, appare da un profilo di equità, per tutti casi in

essere, ottimale. Prassi che in nulla lede i diritti dell'imputato e neppure

espone il difensore d'ufficio al rischio di non vedersi retribuito. Una soluzione

che inoltre non crea una divergenza di trattamento anche con quanto previsto

per l’accusatore privato che comunque deve dimostrare la sua indigenza per

vedersi accordare il gratuito patrocinio e questo anche se l’azione civile non

appare di primo acchito priva di fondamento” (osservazioni 7/8.3.2011, p.

2).

Considerandi

1.

1.1.

Il decreto di nomina del difensore

d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato

entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.

390.

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro

il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il medesimo

giorno, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.

2.1.

Come

descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite

dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento”

(allegato A al doc. 1).

2.2

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura

della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo il

cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della

retribuzione al termine del procedimento. Dal canto suo, il cpv. 4 prevede che

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato

condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione

alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, versare al difensore

la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b).

Per

l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali.

Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo

135.

capoverso 4.

2.3

Secondo

il messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 135 CPP, “In tutti i

casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in

cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di

mezzi dell’imputato (…). Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è

stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi

ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).

2.4

Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art.

135.

CPP, Galliani e Marcellini rammentano che “Il Codice non opera una distinzione

fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come

invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito

dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato

al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo

permetteranno” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).

Dal

canto suo, Ruckstuhl rileva che “Schuldner der Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist einzig

der Staat, selbst wenn die amtliche Verteidigung nicht wegen Bedürftigkeit

(sondern etwa deshalb, weil die beschuldigte Person keine Verteidigung bei

Notwendigkeit derselben bezeichnet) eingesetzt wurde. (…) Wurde die amtliche

Verteidigung (…) gewährt, weil die beschuldigte Person mittellos war, so muss

sie zuerst wieder zu neuen finanziellen Mitteln kommen, bevor die Rückerstattung

verlangt werden kann. Liegt die Mittellosigkeit zum Zeitpunkt des Endurteils

immer noch vor, so greift die Grundregel von Art. 426 Abs. 1, wonach die Kosten

der amtlichen Verteidigung von der Gerichtskasse getragen werden, eben aber

unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4” (BSK

StPO-JStPO / RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 1, 24).

Pure

Lieber evidenzia che “Die amtlich bestellte Verteidigung ist

für ihre Tätigkeit durch den Staat (Bund oder Kanton) zu entschädigen. Dies

gilt für sämtliche Fälle amtlicher Verteidigung, also auch dann, wenn diese aus

anderen Gründen als wegen Mittellosigkeit bestellt wurde. Der

Entschädigungsanspruch ist entsprechend der Bestellung der amtlichen

Verteidigung durch hoheitlichen Akt öffentlich-rechtlicher Natur; die amtliche

Verteidigung entspricht einem Auftrag des Staates an die Verteidigung zugunsten

der beschuldigten Person. Es ist somit nicht zulässig, dem amtlich bestellten Verteidiger

das Risiko der Nichtbezahlung seines Honorars tragen zu lassen” (ZK StPO /

LIEBER, art. 135 CPP n. 1, 2; cfr. inoltre DTF 131 I 217, consid. 2.4. e 2.5.).

Del medesimo avviso Donatsch, Schwarzenegger e Wohlers, secondo cui “Beauftragt die beschuldigte Person in einem Fall notwendiger

Verteidigung keinen Verteidiger oder entzieht sie einem solchen das Mandat, so

wird ihr durch die Strafverfolgungsbehörde ein „amtlicher Verteidiger“ bestellt

(…). Der Anwalt nimmt dabei eine staatliche Aufgabe wahr. Das Verhältnis

zwischen Anwalt und Staat bestimmt sich in einem solchen Fall nach dem

öffentlichen Recht. Entsprechend besteht auch der Honoraranspruch gegenüber dem

Staat. Im Endentscheid können aber die Kosten des amtlichen Verteidigers mit

den Gerichtskosten der beschuldigten Person auferlegt werden. Diese ist

verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn sie wirtschaftlich dazu in der Lage

ist (Art. 135 Abs. 4 StPO)” (DONATSCH / SCHWARZENEGGER / WOHLERS,

Strafprozessrecht, § 5.4.2).

Anche

Schmid rileva che “Bezahlt wird die amtliche Verteidigung

grundsätzlich vom Staat (Bund oder Kanton, StPO 426 I), wobei die Entschädigung

nach dem Anwaltstarif des Bundes oder des verfahrensführenden Kantons berechnet

wird (StPO 135 I). (…) Die Entschädigung wird am Ende des Verfahrens von der

Staatsanwaltschaft bzw. vom urteilenden Gericht festgelegt (StPO 135 II). Für

das Honorar haftet allein der Staat. (…) StPO 135 IV regelt in etwas

komplizierter und wenig praxisnaher Weise die Rückerstattung der vom Staat für

die amtliche Verteidigung gemachten Aufwendungen: Wird die beschuldigte Person

im Endentscheid zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt (StPO 426), so hat

sie - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - (…) Bund oder

Kanton die Entschädigungen, die diese für amtliche Verteidigungen leisteten,

zurückzuerstatten (StPO 135 IV lit. a)” (SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, n. 751, 753).

Unica voce dissenziente, a cui si riferisce il

procuratore pubblico nelle sue osservazioni, è quella di Harari ed Aliberti, i

quali sostengono che “À notre sens, la jurisprudence du TF précitée (ATF 131

I 217) demeure applicable dans le cadre de CPP 135 IV. Ainsi, les dispositions cantonales ou

fédérales peuvent prévoir soit que l’Etat s’acquitte de la rémunération du

défenseur d’office, soit qu’il la garantit à titre subsidiaire lorsque le

client ne paie pas son avocat”

(CR CPP / HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 28).

Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però

la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP /

HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27).

2.5

La

citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto

l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo).

Per

il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al

diritto cantonale ticinese.

In

concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della

norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.

2.6

In

sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel

messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena

citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di

diritto pubblico.

Il

debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la

riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio,

bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare”

contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato

abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni

economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.

Del

resto - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv. 1

CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese

procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto

salvo l’articolo 135 capoverso 4”.

Il

legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo

punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa

intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi

adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.

Nel

caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col

diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dal

reclamante, e meglio: “Le

spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.

2.7

Stante

quanto precede, l’art. 25 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio

e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 - il quale dispone (riprendendo

quanto previsto dall’art. 51 CPP TI in vigore sino al 31.12.2010) che le spese

della difesa sono garantite dallo Stato a norma della tariffa del Consiglio di

Stato e rimangono a carico dell’accusato, salvo in caso di proscioglimento -

risulta non compatibile con il diritto federale e meglio con il CPP. Da ciò

consegue l’inapplicabilità di detto disposto di legge cantonale.

3.

Il

gravame è accolto ai sensi del considerando 2. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio, non

vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130, 132, 135, 385, 393

ss. e 426 CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico

dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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