60.2011.65
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 marzo 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.65
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.65
Lugano
25 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.2./4.3.2011
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di
accusa 2.11.1993 emanato a suo carico;
premesso che l’istanza 16.2.2011 è stata
indirizzata al Ministero pubblico della Confederazione, Lugano, che l’ha
ricevuta il 17.2.2011, che con scritto 18/21.2.2011 l’ha trasmessa al Ministero
pubblico di Lugano, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico
Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto
3/4.3.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di quanto accaduto il 27.2.1993 a __________ e degli esposti penali
12.3.1993 sporti dalla __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (tra l’altro) a carico di IS 1 per titolo di furto,
sfociato nel decreto di accusa 2.11.1993 emanato dall’allora procuratore
pubblico Franco Lardelli (mediante il quale ha, tra l’altro, dichiarato IS 1
autore colpevole di furto in relazione ai fatti avvenuti il 27.2.1993, a __________,
e lo ha condannato alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa
Fatti
di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DAP __________, AI 9 –
inc. MP __________).
Il succitato
decreto, con riferimento alla persona di IS 1, è cresciuto in giudicato il
22.11.1993.
2. Con
scritto 16.2.2011 – trasmesso, per competenza, a questa Corte il 3/4.3.2011 – IS
1 chiede di ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993, poiché "(…)
l’ufficio di vigilanza sullo stato civile ne ha bisogno per completare il mio
incarto di naturalizzazione", allegando parimenti copia del suo
permesso di domicilio (istanza 16.2./4.3.2011 e documento ivi annesso).
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
Considerandi
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In base ai
successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso,
l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso
principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua
richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad
ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________),
che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
Di
conseguenza, copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________) viene trasmessa al qui istante unitamente alla
presente decisione.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le
spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster