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Decisione

60.2011.65

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

25 marzo 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DAP __________, AI 9 –

inc. MP __________).

Il succitato

decreto, con riferimento alla persona di IS 1, è cresciuto in giudicato il

22.11.1993.

2. Con

scritto 16.2.2011 – trasmesso, per competenza, a questa Corte il 3/4.3.2011 – IS

1 chiede di ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993, poiché "(…)

l’ufficio di vigilanza sullo stato civile ne ha bisogno per completare il mio

incarto di naturalizzazione", allegando parimenti copia del suo

permesso di domicilio (istanza 16.2./4.3.2011 e documento ivi annesso).

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Nel

Considerandi

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle

richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

In base ai

successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso,

l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo stesso

principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella

fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua

richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad

ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________),

che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.

Di

conseguenza, copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________) viene trasmessa al qui istante unitamente alla

presente decisione.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le

spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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