60.2011.66
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
25 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.66
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.66
Lugano
25 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.3.2011
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa
18.3.2005 (DA __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 18.3.2005 l’allora procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________
siccome ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita e ripetuta
falsità in documenti, commessi anche in relazione ad un’autovettura presa in
leasing dall’istante e finanziata dalla già __________ (punto 1.1. e punto 2.2.
del DA __________), ed ha proposto la sua condanna (tra l’altro) alla pena di
tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, e meglio come descritto nel DA __________.
Il surriferito decreto di
accusa è cresciuto in giudicato il 20.4.2005.
2.Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1, avv.
PR 1, chiede la trasmissione, in copia, del suddetto decreto di accusa, poiché
il suo assistito "(…) non è più in possesso del decreto originale che
gli era stato notificato e ne ha bisogno per tutelarsi in un eventuale causa
civile che __________ __________ __________ potrebbe promuovere nei suoi
confronti" (istanza 3/4.3.2011).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In
base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame – a prescindere dalla finalità della richiesta – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del
decreto di accusa 18.3.2005 (DA __________), poiché l’ha interessato
personalmente in veste di parte civile, come emerge dallo stesso decreto (p. 4
del DA __________).
Di
conseguenza copia del decreto di accusa 18.3.2005 (DA __________) viene
trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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