60.2011.69
Istanza di ispezione degli atti. terzo (istituto bancario) quale istante
14 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.69
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo (istituto bancario) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.69
Lugano
14 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.3.2011
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti
di cui all’incarto penale CRP __________ e la facoltà di estrarre delle copie;
richiamate le osservazioni 8/9.3.2011
dell’avv. PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________), che comunica di non opporsi
alla surriferita richiesta;
richiamate altresì le osservazioni
10/11.3.2011 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che comunica il nulla
osta da parte del Ministero pubblico all’esame degli atti in questione,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 18/22.10.2001 __________, unitamente al
suo allora patrocinatore avv. __________, ha sporto denuncia penale nei
confronti di __________, suo ex __________, nonché nei confronti di ignoti.
Questo procedimento penale è stato in seguito esteso d’ufficio ad altre
persone, tra cui l’avv. PI 2 [direttore con diritto di firma collettiva a due
da marzo/aprile 1999 e poi divenuto membro della __________ con diritto di
firma collettiva a due dal mese di giugno 2002 della __________ (__________) succursale
di __________], ed è sfociato in diverse decisioni da parte del Ministero
pubblico, dell’allora Camera dei ricorsi penali, della Pretura penale e
dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale.
Per quanto
interessa la fattispecie in esame, con decisione 21.12.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto
l’istanza di promozione
dell’accusa 21/22.6.2010 presentata da __________ in relazione al decreto di
non luogo a procedere 8.6.2010 emanato dall’allora procuratore generale Bruno
Balestra nell'ambito del procedimento penale dipendente dal suo esposto penale 13.5.2009
nei confronti dell’avv. PI 2 per titolo di estorsione (NLP __________) (inc.
CRP __________).
Sulla base della
decisione 29.12.2008 dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale
(inc. CCRP __________ / __________) __________, con scritto 13.5.2009, aveva
sporto denuncia penale nei confronti dell’avv. PI 2 per titolo di estorsione: "(…)
alla luce del fatto che si vuole (apparentemente) istruire il prospettato reato
di estorsione a carico di __________ contro il quale è (correttamente) stata
promossa l'accusa, le chiedo formalmente di promuovere l'accusa per estorsione
anche nei confronti di PI 2 visto che egli è manifestamente correo per questo
reato come risulta in modo più che evidente dalle tavole processuali (…)"
(scritto 13.5.2009, p. 2, AI 1, inc. NLP __________).
Avverso la
decisione 21.12.2010 (inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei
ricorsi penali non è stato presentato ricorso al Tribunale federale.
2. Con la
presente istanza IS 1 – richiamati in particolare la decisione 18.1.2011 di
questa Corte (__________) e l’art. 62 cpv. 4 LOG – chiede l’autorizzazione a consultare
l’incarto CRP __________, nel frattempo archiviato, con la facoltà di estrarne
delle copie.
Come esposto
in entrata, l’avv. PI 2 non si è opposto alla richiesta. Il procuratore
pubblico, dal canto suo, si è rimesso al giudizio di questa Corte, comunicando
il nulla osta da parte del Ministero
pubblico all’esame degli atti in questione.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella presente richiesta
e nella sua precedente istanza 12/15.11.2010 (inc. CRP __________), richiamata inoltre
la decisione 18.1.2011 di questa Corte [mediante la quale è stata parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi l’istanza 12/15.11.2010 ex art. 27 CPP TI presentata
da IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare diversi incarti e la
facoltà di estrarre delle copie riguardo ai procedimenti penali che traggono,
in sostanza, le loro origini dalla denuncia 18/22.10.2001 inoltrata da __________,
potendo gli stessi avere una
loro rilevanza nella causa civile promossa da __________ rispettivamente nella
redazione dell’allegato di risposta che dovrà presentare IS 1 (inc. CRP __________)]
– si deve ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv.
Fatti
4 LOG.
L’incarto CRP
__________ (inerente all’avv. PI 2), come del resto gli incarti di cui al
considerando b della decisione 18.1.2011 di questa Corte (inc. CRP __________),
potrebbe essere utile a IS 1 nell’ambito della causa civile promossa da __________
rispettivamente nella redazione dell’allegato di risposta che dovrà presentare
alla Pretura.
Di
conseguenza l’avv. PR 1 rispettivamente un rappresentante di IS 1 sono autorizzati
Considerandi
ad esaminare presso questa Corte, con la facoltà di estrarne delle copie, l’incarto
CRP __________, concordando telefonicamente i tempi d’accesso con la cancelleria
compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.
Questa Corte
autorizza inoltre l’avv. PR 1 rispettivamente un rappresentante di IS 1 a
consultare, presso il Ministero pubblico, tutti gli atti dell’incarto penale
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.6.2010 (NLP __________) emanato
dall’allora procuratore generale Bruno Balestra.
5.
L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo,
sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico dIS 1a IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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