60.2011.77
Istanza di ispezione degli atti. erede (figli del defunto) quale istante
25 marzo 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.77
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. erede (figli del defunto) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.77
Lugano
25 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.11.2010/15.3.2011 presentata da
IS 1 IS 2
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del referto autoptico
inerente al defunto padre;
premesso che l’istanza datata 18.11.2010 è
giunta al Ministero pubblico il 23.11.2010, sollecitata con lettera 3/7.3.2011,
e che in data 15.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier ha trasmesso
entrambi gli scritti, per competenza, a questa Corte, comunicando il suo nulla
osta affinché la richiesta venga accolta;
rilevato che a seguito della richiesta
16.3.2011 di questa Corte (doc. 2), in data 17/18.3.2011 l’avv. PR 1 ha
prodotto copia del certificato ereditario 8.7.2005 rilasciato dal pretore del
distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica (inc. __________), da cui emerge che
gli unici eredi della successione relitta del defunto __________ (__________)
sono la moglie __________ (__________) e i figli __________ (__________) e __________
(__________) (doc. 3.a);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il __________, prima di mezzogiorno, a __________, è
accaduto un incidente domestico a seguito del quale è deceduto __________ detto __________ (__________). Il Ministero pubblico ha di conseguenza
aperto d’ufficio un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 2.2.2005 (NLP __________), mediante il quale l’allora sostituto
procuratore pubblico Marisa Alfier ha in particolare comunicato agli eredi fu __________
che "(…) gli accertamenti a suo tempo ordinati sono stati portati a
termine e non sono emersi elementi tali da giustificare ulteriori
approfondimenti sul piano penale. (…)" (AI 7 – inc. MP __________).
2.Con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per
conto di IS 1 e di IS 2 quali eredi del defunto __________ (cfr. certificato ereditario
8.7.2005, doc. 3.a), chiede la trasmissione, in copia, del referto autoptico al
quale era stato sottoposto quest’ultimo.
A
suffragio della sua richiesta ha precisato di rappresentare i figli del defunto
nell’ambito della procedura di divisione della sostanza paterna ancora pendente
e che gli stessi, prima di procedere alla sottoscrizione dell’accordo
definitivo, volevano sapere il motivo per il quale è stata esperita un’autopsia
sulla salma del loro defunto padre ed il suo esito.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il suo nulla osta alla
richiesta.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame IS 1 e IS 2, qui istanti, sono i figli e gli eredi di __________,
deceduto, come visto, a seguito dell’incidente domestico avvenuto il __________.
Nonostante abbiano veste di eredi, essi devono seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso
l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio deve valere anche per gli eredi.
5. Nel
presente caso – richiamata in particolare la suddetta giurisprudenza – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG degli istanti in
qualità di eredi ad ottenere copia del referto autoptico inerente al loro
defunto padre.
Di
conseguenza copia del referto autoptico 22.12.2004 (AI 3 – inc. MP __________)
viene trasmesso al patrocinatore degli istanti unitamente alla presente
decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e
di IS 2, __________.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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