60.2011.79
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.79
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.79
Lugano
25 marzo 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione emanata
a suo carico negli anni __________;
premesso che l’istanza è stata consegnata
brevi manu al Ministero pubblico il 15.3.2011, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 15/17.3.2011 unitamente al decreto di accusa
13.11.1997 (DAC __________) emanato a carico dell’istante, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 13.11.1997 l’allora procuratore pubblico Edy
Meli ha posto in stato di accusa dinanzi alle assise correzionali di Mendrisio IS
1 – detenuto dal 28.7.1996 al 30.7.1996 – siccome accusato di ripetuta infrazione
alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, aggravata, ed ha proposto
la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione, (da dedursi il carcere
preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, alla multa di CHF 1'500.--, alla pena accessoria dell’espulsione effettiva
dal territorio svizzero per un periodo di tre anni e al pagamento della tassa
di giustizia, e meglio come descritto nel DAC __________.
Il surriferito decreto è
cresciuto in giudicato il 9.12.1997.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia "(…) della mia sentenza emessa nell’anno 1996-1997 da
presentare per motivi di lavoro (…)"
(istanza 15/17.3.2011).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In
base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua
richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad
ottenere copia del decreto di accusa 13.11.1997 (DAC __________), che peraltro
l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
Di conseguenza, copia del decreto di accusa 13.11.1997 (DAC __________), viene trasmessa al qui istante unitamente
alla presente decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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