60.2011.8
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalit
31 gennaio 2011Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2011.8
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive
DETENZIONE PREVENTIVA
MISURE SOSTITUTIVE DELLA CARCERAZIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
PROPORZIONALITÀ
RECLAMO
art. 221 cpv. 1 let. c CPP
art. 222 CPP
art. 237 cpv. 2 let. c CPP
Incarto n.
60.2011.8
Lugano
31 gennaio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13.1.2011
presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione di proroga del
carcere preventivo del 10.1.2011 emanata dal giudice dei provvedimenti
coercitivi Claudia Solcà (inc. GIAR __________);
richiamato lo scritto 18/19.1.2011 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non
presentare osservazioni, rifacendosi integralmente alla decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 19.1.2011 del
procuratore pubblico Andrea Pagani mediante le quali postula la reiezione del
reclamo;
richiamato lo scritto di replica
21/24.1.2011 del patrocinatore del reclamante;
richiamate le osservazioni 25.1.2011 di
duplica del procuratore pubblico;
richiamato lo scritto 25/26.1.2011 del
giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
reclamante è stato arrestato l’11.5.2010 in quanto accusato di essere il
responsabile della morte di __________ avvenuta il __________ presso __________.
L’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà.
b. Il
29.10.2010 il procuratore pubblico ha presentato una richiesta di proroga del
carcere preventivo fino all’11.1.2011, al fine di potere concludere l’inchiesta
ed emanare l’atto d’accusa.
Con
decisione 9.11.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
prorogato il carcere preventivo fino alla data richiesta (inc. GIAR __________)
c. Il
successivo ricorso all’allora Camera dei ricorsi penali del 19/22.11.2010 è
stato respinto con decisione 6.12.2010 (inc. __________).
d. Con istanza del 15.12.2010, il procuratore
pubblico ha chiesto un’ulteriore proroga del carcere preventivo di un mese.
e. Dopo aver indetto un’udienza in data
5.1.2011, con la decisione qui impugnata, emanata il 10.1.2011, il giudice dei
provvedimento coercitivi ha accolto l’istanza di proroga della carcerazione preventiva
fino all’11.2.2011 (inc. GIAR __________).
Nella
sua decisione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha preso atto
dell’entrata in vigore del CPP, applicabile da subito con riferimento agli art.
448 e 449 CPP.
Esaminate
le norme a fondamento della carcerazione preventiva, e ritenuta pacifica l’esistenza
dei gravi indizi di reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi si è concentrato
sul pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità.
Riguardo
al pericolo di recidiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha constatato che lo scopo di detto motivo di carcerazione è la
prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Per il
magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a
fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni. Tra
queste barriere c’è l’esistenza di reati analoghi, rispetto a quelli che seriamente
si teme possano essere ulteriormente commessi. Nella formulazione di
quest’ultima prognosi, l’esistenza di reati analoghi ha, per il giudice dei
provvedimenti coercitivi, valore di indizio. Per il magistrato il pericolo di
recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti
temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Nella
concreta valutazione della prognosi per il qui reclamante, tra gli elementi oggettivi
da prendere in considerazione, il magistrato esclude che gli episodi passati invocati
dal procuratore pubblico (il precedente per stupefacenti, gli episodi del
3.8.2008, di dieci anni prima a __________ e del __________ a __________)
possano assurgere a reati analoghi ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Come precedente rilevante rimane pertanto solo l’episodio all’origine
dell’arresto: non sarebbe adempiuta la condizione dei reati analoghi.
Nella
decisione il magistrato riprende quanto in precedenza deciso sul pericolo di
recidiva (riproducendo brani della decisione del 9.11.2010), cita la precedente
decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010, esamina il verbale di
delucidazione del 7.12.2010 del perito giudiziario, e conclude che l’assenza
dei reati analoghi (al plurale) può essere surrogata dalla presenza di un altro
mezzo di prova (la perizia psichiatrica ed il suo complemento) che fa stato di
un pericolo di recidiva.
Detto
altrimenti, anche se il pericolo di recidiva non risulta da reati analoghi (al
plurale), tale pericolo può essere comunque, seppur eccezionalmente e con
grande prudenza, ammesso anche in presenza di una perizia psichiatrica. Quest’ultima
infatti è un mezzo di prova oggettivo, su basi scientifiche, al quale di principio
il giudice è vincolato, e che pertanto può fondare il pericolo di recidiva ai
sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Il
magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe
costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP. Dato che la
perizia fonda il serio timore che il reclamante, in determinate circostanze per
nulla eccezionali, possa commettere un grave crimine, ciò minaccia seriamente
la sicurezza altrui. Questo anche se l’imputato non abbia espressamente
proferito una minaccia esplicita (verbale o scritta): la minaccia
oggettivamente risulterebbe dalla perizia medesima.
Nella
propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente
proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili.
Riguardo
alla proporzionalità, il magistrato ritiene infine che un mese di proroga rispetti
il suddetto principio, in considerazione della finalità della proroga, ed anche
con riferimento all’imperativo di celerità dell’art. 5 CPP, stante la gravità
oggettiva dell’imputazione e con riferimento alla possibile pena. Il giudice
conclude concedendo la proroga.
f. Nel
proprio gravame, il reclamante fa il punto sul procedimento, ricorda come si
sia opposto alla proroga del carcere preventivo, argomentando con riferimento al
verbale di delucidazione del perito e all’entrata in vigore del nuovo CPP.
Fa
riferimento all’inizio della psicoterapia che sta intraprendendo, come presa di
coscienza del proprio problema, ciò che rende ancora più remoto il rischio che,
se messo in libertà, possa tornare a commettere nuovi reati.
Nel
merito, il reclamante censura la decisione del magistrato per l’interpretazione
estensiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e per avere respinto l’applicabilità
della misura sostitutiva degli arresti domiciliari proposta.
Non
contestata nel gravame è al contrario l’esistenza di seri indizi di colpevolezza
a carico dell’imputato.
Riguardo
al pericolo di recidiva, il reclamante parte dalla giurisprudenza del TF (che
esige una prognosi sfavorevole riguardo alla previsione di reiterazione di reati)
e conclude che, nel caso presente, ci sia solo una possibilità meramente
ipotetica di commissione di nuovi reati.
Con
riferimento al referto peritale e al verbale di delucidazione della perizia, il
gravame evidenzia come il perito abbia circoscritto il pericolo di nuovi reati
solo nel caso di “avance” omosessuale, esplicita, insistente e pubblica.
Più
in generale, il reclamante espone poi critiche al referto peritale, che
presterebbe il fianco a fondate contestazioni, sorreggendo detta argomentazione
con una Consulenza peritale datata 28.12.2010 ed allegata al gravame. Per gli
esperti consultati dalla difesa, il pericolo di recidiva sarebbe dato solo in
situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti
ed insopportabili
Con
riferimento all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario,
per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati.
L’interpretazione data nella decisione impugnata sarebbe contraria al principio
di legalità (perché il testo della norma è chiaro e non consente interpretazione
diversa dal senso letterale) e al principio della separazione dei poteri.
Con
riferimento all’art. 221 cpv. 2 CPP il reclamante contesta l’interpretazione
data dal magistrato nella decisione impugnata, ritenendo la norma inapplicabile
al suo caso, non avendo egli mai proferito minaccia alcuna nei confronti di
chicchessia.
Con
riferimento alle misure sostitutive, il reclamante censura la decisione del
giudice che ha ritenuto le richieste della difesa inadeguatamente motivate.
Per
la richiesta di arresti domiciliari (con o senza braccialetto elettronico), il
reclamante fa riferimento all’art. 237 CPP, che elenca le misure sostitutive alla
carcerazione preventiva.
Il
gravame propone in concreto di ricorrere agli arresti domiciliari, anche se finora
non praticati nel nostro Cantone, poiché sono indicati nel nuovo CPP.
Nel
caso del reclamante, a giudizio di quest’ultimo e della sua difesa, gli arresti
domiciliari sarebbero certamente più idonei rispetto alla carcerazione preventiva:
in particolare, gli arresti al proprio domicilio permetterebbero di evitare
situazioni di “avances” di tipo omosessuale. Per il reclamante, la situazione
di carcerazione preventiva lo esporrebbe maggiormente a possibili “avances” di
questo genere, essendo il carcere un ambiente pieno di persone di sesso
maschile.
A
mente del reclamante, gli arresti domiciliari faciliterebbero anche la
psicoterapia intrapresa.
Il
reclamante conclude chiedendo in via principale di essere posto in libertà
provvisoria: in via subordinata chiede la sostituzione della carcerazione preventiva
con l’obbligo di residenza presso il proprio domicilio, con o senza
sorveglianza elettronica.
Con
scritto 13/14.1.2011, il patrocinatore del reclamante ha fatto una precisazione
al gravame riguardo all’inizio della psicoterapia.
g. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a presentare osservazioni al
gravame, rinviando alla decisione impugnata.
h. Il procuratore pubblico ritiene dato il
pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP poiché la stessa
norma va interpretata alla luce della finalità preventiva che persegue: pertanto
il giudice ha correttamente basato la sua decisione sulla perizia giudiziaria,
onde tutelare l’ordine pubblico. Il procuratore pubblico espone nelle proprie
osservazioni i risultati dell’esame peritale.
Con
riferimento alla psicoterapia asseritamente intrapresa, il procuratore pubblico
esprime delle perplessità sulla conduzione da parte di uno psicologo (in luogo
di uno psichiatra) e sulla possibilità che poche sedute possano da subito
produrre il risultato sperato, con riferimento al pericolo di recidiva da
scongiurare. Per il procuratore pubblico permane inalterato un grosso pericolo
di recidiva a carico del reclamante. Egli ritiene che le situazioni che
potrebbero ingenerare la recidiva non siano per nulla improbabili, ritenuto
come lo stesso reclamante sia già stato, anche in passato, confrontato con
episodi richiamanti l’omosessualità. Per il procuratore pubblico, il pericolo
di recidiva sarebbe concreto e pienamente realizzato ai sensi dell’art. 221
cpv. 1 lit. c CPP.
Con
riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il
procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti
anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico.
Con
riferimento alle misure sostitutive, il procuratore pubblico giudica che non ne
esistano di efficaci. L’obbligo di residenza (con o senza sorveglianza
elettronica) non annullerebbe il pericolo di recidiva, vista la possibilità di
“evadere” dai domiciliari, ritenuto che poche ore di libertà potrebbero
realizzare il rischio concreto di recidiva. Con riferimento al principio della
proporzionalità, ed in particolare alla celerità, il procuratore pubblico evidenzia
come i ritardi nella delucidazione peritale sarebbero dovuti alla difesa, che
pure avrebbe rallentato il procedimento con due gravami nel mese di novembre.
Conclude chiedendo di respingere il reclamo.
i. Con
allegato di replica, il reclamante contesta che gli episodi passati, evocati
del procuratore pubblico (e non considerati quali reati analoghi dal giudice
dei provvedimenti coercitivi), possano fondare un pericolo di recidiva ai sensi
dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
Neppure
è applicabile il cpv. 2 della medesima norma, ritenuto che presupporrebbe una
minaccia proferita a persona ben precisa, ciò che non sarebbe mai accaduto.
Per
gli arresti domiciliari, il reclamante contesta l’ipotesi di un’eventuale “evasione”
dal suo domicilio, considerato anche il suo comportamento durante la carcerazione
preventiva.
Il
reclamante ribadisce che la sua attuale situazione carceraria è più a rischio
di “avances” rispetto agli arresti domiciliari.
Per
i tempi dell’inchiesta, la difesa giudica le osservazioni del procuratore
pubblico lesive dei diritti della difesa.
Riguardo
alla psicoterapia, la difesa sostiene che possa essere condotta anche da uno
psicologo, e aggiunge che la prima seduta ha avuto luogo il 18.1.2011.
j. Nelle
osservazioni di duplica, il procuratore pubblico ha ribadito quanto già osservato
in precedenza, confermando l’esistenza del pericolo di recidiva, della
minaccia, nonché il rispetto della proporzionalità.
k. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non duplicare alle osservazioni
di replica.
Considerandi
1.
1.1.
La
Corte dei reclami penali è autorità competente a giudicare i reclami contro le
decisioni di proroga della carcerazione preventiva da parte del giudice dei
provvedimenti coercitivi, giusta l’art. 222 CPP.
1.2
Il
gravame, interposto il 13.1.2011 contro la decisione di proroga 10.1.2011 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo con riferimento all’art. 396
cpv. 1 CPP.
1.3
Il
reclamante, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione
preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1
CPP, in quanto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica della decisione impugnata. Il patrocinatore legale è legittimato a rappresentare
il reclamante.
1.4
Le
esigenze di forma (art. 396 cpv. 1 CPP) e di motivazione (art. 396 cpv. 1 e 385
CPP) sono pacificamente rispettate.
2.
Secondo
l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto
quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto.
Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la
fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone
o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della
verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
Secondo
l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da
temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo
compia effettivamente.
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è
rispettosa di proporzionalità.
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi,
trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito.
Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di
un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del
giudice di merito
3.
Nel
presente caso non è contestata, e dall’esame degli atti appare pacifica,
l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, che
peraltro ammette nel gravame l’adempimento di detta condizione.
Controverse
sono l’esistenza di un pericolo di recidiva (con riferimento per un verso alla
delucidazione del referto peritale del 7.12.2010, e per altro verso al cambiamento
del diritto applicabile), nonché la (mancata) adozione di misure sostitutive
alla carcerazione preventiva, nell’ottica della proporzionalità.
4.
4.1.
Riguardo
al pericolo di recidiva, nella precedente decisione del 6.12.2010 (inc. __________),
la Camera dei ricorsi penali aveva così deciso:
“5.1.
Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso non può
essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione
preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni,
segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile
il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre
valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso.
Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una
prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva
(N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il
Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa
verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto
e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF
1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
5.2
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto e il procuratore pubblico, per una
parte, il ricorrente e la sua difesa, per altra parte, fanno tutti riferimento
alla perizia agli atti per dedurre l’esistenza o meno del pericolo di recidiva.
5.3
Il
referto invocato è quello della dr.ssa __________ del 4.10.2010, acquisito agli
atti quale AI 115.
5.4
Nella
perizia, la specialista indica come il ricorrente sia (al momento dei fatti, ma
anche tuttora) affetto (p. 35) da una turba psichica nell’ambito di un disturbo
della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali (ICD 10, F 60.8 della scala diagnostica).
Il
reato imputato al ricorrente trova, per il perito, la sua spiegazione in una
problematica narcisistica con un’omosessualità che non può essere ammessa
coscientemente (p. 35).
Questa
turba è permanente e di lunga durata, aggravata dai tratti antisociali (p. 38),
e difficile da curare.
Occorre
un buon lavoro di psicoterapia con un terapeuta esperto (p. 39). Un simile trattamento
non può essere ordinato contro la volontà del peritando: al perito il
ricorrente non ha espresso l’accordo a sottoporsi ad una simile terapia (p.
39).
5.5
In
relazione al pericolo di recidiva, il perito ricorda come il reato imputato al
ricorrente appaia generato da una situazione particolare e circoscritta (p.
37).
Il
perito indica come il reato sia avvenuto in una particolare e precisa
situazione a sfondo sessuale e la possibilità di nuovi reati sia strettamente
inerente a questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona
(p. 39).
Sempre
sul pericolo di recidiva il perito indica che “Non ritengo che al di fuori di
questa particolare situazione che si è venuta a configurare e di cui al punto
3.1
il peritando sia a rischio di commettere reati” (p. 38), e aggiunge che “Al
momento attuale il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è legato
alle particolari circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato ed inerente
la sfera sessuale” (p. 39).
5.6
Malgrado
la formulazione negativa della frase al punto 3.2 del referto, (“non ritengo
che …”), il perito accerta positivamente un pericolo di recidiva.
La
possibilità di commettere nuovi reati dello stesso tipo di quello imputato è
legato alla turba diagnosticata, e in particolare alla sfera sessuale.
Di
modo che, in caso si riproducesse una situazione che confronti il ricorrente
con il disturbo narcisistico (ovvero, stando alla perizia, con la sua
omosessualità che non può essere ammessa coscientemente), in questa particolare
situazione il ricorrente potrebbe commettere nuovi reati dello stesso tipo (“la
possibilità di nuovo reato è strettamente inerente questo ambito finché
l’omosessualità viene risentita come dissintona”, p. 39).
Tale
pericolo di recidiva non può essere semplicemente escluso sostenendo apoditticamente
che una “particolare situazione” quale quella all’origine dell’imputazione non
possa riprodursi.
Al
contrario, solo l’esito di un adeguato trattamento (e non semplicemente
l’eventuale disponibilità ad iniziarlo) può comprimere e scemare detto pericolo
di recidiva: trattamento al quale il ricorrente non ha dato la propria
disponibilità, e soprattutto non ha iniziato.
5.7
Nel
caso concreto, sulla base del referto e degli atti, occorre pertanto ammettere
come sia dato un concreto pericolo di recidiva a carico del ricorrente, non
sopprimibile mediante misure alternative alla carcerazione preventiva, nel caso
(non escludibile, ma possibile) egli sia confrontato con una situazione
problematica nell’ottica della sua turba psichica.
4.2
Rispetto
al precedente giudizio, e in considerazione degli argomenti addotti con il
reclamo, occorre in questa sede esaminare se il pericolo di recidiva sia
tuttora esistente.
In
fatto, con riferimento alla delucidazione del referto peritale (del 7.12.2010,
AI 140), alle critiche mosse al referto giudiziario dalla Consulenza peritale
allegata al gravame, nonché alla luce anche del fatto che nel frattempo il
reclamante ha iniziato una psicoterapia.
In
diritto, con riferimento al cambiamento del diritto intervenuto a partire dal
1°.1.2011.
4.3
La
delucidazione della perizia giudiziaria, operata il 7.12.2010, non ha
modificato sostanzialmente il contenuto del referto con riferimento al pericolo
di recidiva.
Neppure
le critiche al referto, contenute nella Consulenza peritale del 28.12.2010
(allegata al reclamo), sono tali da modificare in fatto la situazione. Come
riportato anche nel gravame (p. 7), pure i consulenti medesimi della difesa hanno
ammesso che “A nostro avviso vi è il rischio di recidiva solo in altre
situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite,
insistenti ed insopportabili” (Consulenza peritale, p. 18).
La
psicoterapia, senza entrare nel merito delle controversie tra le parti riguardo
alle qualifiche professionali di chi la deve condurre, è pacificamente ad uno
stadio iniziale: non può (e neppure è preteso o documentato) pertanto escludere
il pericolo di recidiva, così come accertato nel referto peritale giudiziario.
4.4
In
fatto, quindi, non sono intervenuti cambiamenti di rilievo, tali da modificare
la situazione di fatto rispetto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi
penali. Diverso è il discorso in diritto.
5.
5.1.
Il
1°.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), immediatamente applicabile ai procedimenti
pendenti per effetto dell’art. 448 CPP.
Per
quanto qui in discussione, l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP enuncia il pericolo di
recidiva quale preminente motivo d’interesse pubblico, quale possibile
fondamento della carcerazione preventiva (unitamente all’esistenza di seri
indizi di colpevolezza e al rispetto del principio della proporzionalità).
In
concreto, l’adempimento delle condizioni dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è
contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante)
meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della
commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il
pericolo di recidiva.
Sulla
concretezza del pericolo di recidiva, si rimanda a quanto deciso nel precedente
giudizio della Camera dei ricorsi penali (sentenza del 6.12.2010. inc. __________)
e a quanto già scritto in questo giudizio.
5.2
Per
interpretare l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP occorre partire dal testo della
disposizione: “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.
Per
l’applicazione al caso concreto, problematico è determinare cosa si intenda con
i termini “reati analoghi” e “in precedenza”: se si richieda, per
l’applicazione della lit. c dell’art. 221 cpv. 1 CPP, la commissione di almeno
due reati analoghi da parte dell’imputato, diversi da quello (o quelli) per cui
è inchiestato e detenuto. Se così fosse, occorre poi chiedersi, come ha fatto
il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, se questa
esigenza possa essere eccezionalmente sostituita da un referto peritale, a
fondamento della valutazione del pericolo di recidiva.
5.3
Il
testo, come tale, non indica espressamente il numero di “reati analoghi”
che dovrebbero essere stati commessi: si limita a utilizzare un plurale.
Questo
plurale può essere inteso come necessità di almeno due reati analoghi, ma anche
come necessità di uno o più reati analoghi: in entrambe le accezioni, si userebbe
il plurale.
Anche
i termini “in precedenza” devono essere interpretati: possono riferirsi sia
ai reati temuti per il futuro (e comprendere nei reati analoghi anche il reato per
cui l’imputato è inchiestato), oppure possono riferirsi al procedimento
pendente (e quindi essere reati diversi e precedenti rispetto a quello oggetto
del procedimento in corso).
5.4
Il
testo non è perfettamente chiaro al punto da non richiedere un’interpretazione:
in mancanza di un testo perfettamente chiaro, non ci si può limitare alla sola
interpretazione letterale. Come ricordato dalla giurisprudenza:
“Se
il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario
far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è
lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al
contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni
del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata
della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione,
in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su
cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo
contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.
ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 6 n. 1
ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n.
65.
ss.)”.
5.5
I
principali commentatori ammettono l’esigenza di due reati analoghi. Tutti fanno
sostanzialmente riferimento al testo del Messaggio del 21.12.2005 (FF 2005 p. 989
e segg., p. 1132): “L’imputato deve poi già aver commesso in precedenza
reati (quindi almeno due) analoghi…”.
Il
Messaggio sembra anche distinguere (e quindi non sommare) i reati analoghi e
quelli perseguiti.
Nell’interpretazione
storica, relativa ai lavori preparatori, si può anche far riferimento
all’avamproggetto.
Il
testo della norma esigeva che l’imputato “minacci seriamente la sicurezza
altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese
simili reati”.
Nel
rapporto esplicativo, si leggeva che “Gli esempi summenzionati sottolineano
tuttavia che sarebbe fuori luogo definire nel dettaglio il numero di reati
commessi, come previsto da alcuni codici di procedura penale. Per i crimini più
gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure
contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati.
Spetterà comunque alla giurisprudenza applicare tale motivo di carcerazione con
la dovuta circospezione” (p. 157/158).
L’interpretazione
storica propende per l’esigenza di almeno due reati analoghi, anche se il testo
della norma, dall’avamprogetto al progetto e al testo definitivo, è divenuto
meno esigente da questo punto di vista (da “commesso a più riprese simili reati”
a “reati analoghi”).
5.6
Come
emerge dai medesimi lavori preparatori, lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c
CPP è di prevenzione.
Come
ricorda il Rapporto esplicativo, non si tratta di un motivo di carcerazione propriamente
procedurale, bensì di una misura preventiva e coercitiva di polizia (p. 157).
Il
Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato
a prevenire pericoli (p. 1132).
Fissata
per un verso chiaramente questa finalità, per altro verso il legislatore ha voluto
evitare che si potessero incarcerare preventivamente delle persone in base a “supposizioni
poco fondate” (Messaggio p. 1132), ponendo quindi delle restrizioni legali
(Rapporto p. 157) mediante dei criteri oggettivi e/o quasi oggettivi (Commentario
CPP, E. MELI, Zurigo / San Gallo 2010, n. 14 ad art. 221 CPP).
I
reati temuti devono minacciare seriamente la sicurezza altrui; ed i reati
analoghi a quelli temuti, già commessi, concorrono a fondare la prognosi.
C’è
quindi la necessità di una prognosi negativa (per l’imputato) sul prossimo futuro,
fondata anche su fatti accaduti nel passato (analoghi a quelli temuti).
5.7
Considerata
la finalità dell’art. 221 cpv. 1 lit c CPP, appare evidente che l’elemento
determinante e prevalente è la condizione della prognosi perché, come anche la
misura di prevenzione, è rivolta al futuro, ovvero alla sicurezza seriamente
minacciata: i precedenti sono un elemento a conforto, teso ad evitare che la prognosi
non sia basata su supposizioni poco fondate.
Un’interpretazione
eccessivamente restrittiva e rigida della condizione relativa ai precedenti,
come quella storica, può contraddire la finalità e lo scopo perseguito dalla
norma.
Lo
scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (di prevenzione a favore della
sicurezza altrui) e la minaccia seria di commissione di gravi crimini e delitti
(fondata su una prognosi) possono realizzarsi appieno anche in presenza di un
unico precedente di infrazione analoga. In questo caso, la rigida
interpretazione della condizione dei reati analoghi escluderebbe la realizzazione
dello scopo di prevenzione, teso ad evitare la seria minaccia.
Si
pensi al caso di una persona svizzera, pedofilo o piromane, fermata dopo avere abusato
di un’unica vittima o appiccato un unico grave incendio, e che ha immediatamente
confessato con dovizia di dettagli il proprio grave crimine. Sottoposto a perizia,
il referto accerta un disturbo psichico ed in relazione allo stesso indica
chiaramente la possibile realizzazione in futuro di nuovi reati (abusi su
minori o incendi). Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 221
cpv. 1 lit. c CPP escluderebbe un pericolo di recidiva, con conseguente
scarcerazione della persona perché mancano precedenti diversi rispetto a quello
confessato e ammesso.
Una
simile interpretazione, con i risultati che potrebbe ingenerare, è
manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con lo scopo perseguito dal
legislatore.
Inoltre
non tiene conto del fatto che molto spesso, nei casi di reati violenti, la
recidiva è più frequentemente dedotta da valutazioni peritali che non da
precedenti.
Porre
in modo invalicabile il limite minimo di due reati analoghi, escludendo per di
più quello per cui è condotta l’inchiesta, corrisponde ad introdurre una
rigidità eccessiva sulla nozione di recidiva, tale da vanificare lo scopo di
prevenzione perseguito, ad esempio proprio nei casi, non infrequenti, in cui
una perizia attesti un simile pericolo. Una simile rigidità è anche estranea alla
giurisprudenza del TF precedente all’entrata in vigore del CPP sul pericolo di
recidiva riferita ai codici cantonali che prevedevano la recidiva.
5.8
Non
va neppure dimenticato che lo scopo di prevenzione perseguito dall’art. 221
cpv. 1 lit. c CPP, se per un verso indubitabilmente limita il diritto alla
libertà personale dell’imputato in carcerazione preventiva, per altro verso (per
il bene giuridico protetto, ovvero le persone e la loro sicurezza) è
direttamente correlato ai diritti fondamentali di queste altre persone, che
potrebbero essere seriamente minacciate.
In
questo senso, come ricordato dalla giurisprudenza della Corte europea, lo Stato
ha l’obbligo di tutelare il diritto alla vita dei suoi cittadini: obbligo ad
esempio disatteso nel caso di concessione della semilibertà ad una persona
manifestamente pericolosa.
Nel
caso Maiorano (n. 28634/06), la Corte ha riconosciuto una responsabilità dello
Stato per due omicidi commessi da una persona condannata alla carcerazione a vita,
posta in regime di semilibertà.
Lo
scopo di prevenzione, a fondamento dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, ha quindi
un fondamento anche nel diritto della sicurezza altrui, e merita pertanto tutela
e di non essere parzialmente compromesso da un’interpretazione eccessivamente
restrittiva della norma.
5.9
Per
questi motivi, in generale, ma anche nel caso concreto, un’interpretazione
logica e teleologica della norma appare prevalente rispetto a quella unicamente
storica e letterale: il testo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP va pertanto
interpretato nel senso che per “reati analoghi” si debba intendere uno o
più reati simili a quelli che seriamente sono temuti per la sicurezza altrui,
ed in questi è compreso anche il reato per cui è pendente il procedimento, in
quanto precedente rispetto a quelli temuti.
5.10
Per
valutare Ia situazione del reclamante, rinviamo anzitutto alla precedente
decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010 (inc. __________), e ciò
anche in applicazione analogetica dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
La
chiarificazione della perizia del 7.12.2010, come pure la Valutazione peritale
(allegata al gravame) e l’inizio della psicoterapia non sono, come detto,
circostanze che modificano sostanzialmente la situazione dei fatti rispetto al
precedente giudizio.
Il
caso del reclamante, come gli esempi surriferiti, mette chiaramente in luce
l’insostenibilità di un’interpretazione letterale rigida e storica prevalente.
Nel
caso del reclamante è pacifico che abbia commesso un crimine grave, sfociato
nell’uccisione violenta di una persona incontrata poco prima. Può essere
considerato un reato analogo commesso in precedenza, in quanto pacificamente
ammesso dal reclamante.
Agli
atti del procedimento c’è un referto peritale che indica, anche in ragione di
un disturbo della personalità, che in determinate circostanze (non così remote,
come preteso nel gravame) il reclamante potrebbe commettere nuovamente dei
reati simili a quello già commesso.
L’esistenza
di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresenta
certo un elemento concreto che concorre a fondare in modo serio una prognosi a sostegno
del pericolo di recidiva: un simile riscontro peritale non può certo essere
considerato una supposizione poco fondata.
In
concreto, l’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad
un’interpretazione rigida letterale e storica, impedirebbe di perseguire lo
scopo di prevenzione, non altrimenti perseguibile (riservato ovviamente quanto
si dirà sulle misure sostitutive e sulla proporzionalità), realizzando il
rischio di commissione (a determinate condizioni) di un crimine grave.
5.11
Nel
presente caso, pertanto, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo,
si deve ammettere l’applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in base ad
un’interpretazione logica e teleologica: va quindi ammessa l’esistenza di un
pericolo di recidiva, che unitamente ai gravi e seri indizi di colpevolezza,
giustifica la carcerazione preventiva del reclamante.
5.12
Questa
soluzione interpretativa appare preferibile rispetto a quella operata dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata dell’ 221 cpv. 1 lit. c
CPP, in quanto più vicina al testo della norma.
L’interpretazione
operata nella decisione impugnata è comunque (alternativamente) sostenibile, in
un’ottica teleologica e con riferimento alla prassi.
Nell’ottica
teleologica, determinante per il pericolo di recidiva è una prognosi negativa
(per l’imputato, di prevedibile commissione di ulteriori reati gravi),
normalmente elaborata anche in base a comportamenti passati dell’imputato.
Quando
un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di
un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati
simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere
basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio
il giudice deve attenersi e non su precedenti. Escludere il pericolo di
recidiva, prescindendo dal referto peritale giudiziario perché manca un reato
analogo, appare una soluzione difficilmente sostenibile nell’ottica dello scopo
perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.
La
casistica recente dimostra purtroppo che simili situazioni (di disturbi psichici
all’origine di reati gravi e di seri rischi di recidiva) sono sempre più
frequenti: per questi motivi, in presenza di disturbi psichici, una perizia
giudiziaria che accerta un pericolo di recidiva sostituisce l’esigenza della
commissione in precedenza di reati analoghi e concorre a fondare la prognosi
della minaccia seria della sicurezza pubblica.
In
questa interpretazione, sostenibile (alternativamente alla precedente,
preferita), i reati analoghi non sono una condizione di applicazione della
norma, ma un criterio indicativo, che come altri (perizia giudiziaria)
concorrono a fondare la prognosi relativa alla possibile nuova commissione di
reati.
6.
6.1.
Nella
decisione impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure fondato la
propria decisione, abbondanzialmente, sull’art. 221 cpv. 2 CPP.
Detta
norma giustifica una carcerazione preventiva, se vi è seriamente da temere che
chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.
6.2
La
norma istituisce una vera e propria misura di carattere preventivo, applicabile
indipendentemente dall’esistenza di reati analoghi precedenti e addirittura in
assenza di un procedimento (e quindi di gravi indizi di colpevolezza).
6.3
L’applicazione
al presente caso dell’art. 221 cpv. 2 CPP appare difficile, considerato che
questa norma disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella del qui reclamante.
7.
7.1.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, l’art. 237 cpv. 1
CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in
luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono
lo stesso obiettivo della carcerazione.
Tra
le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e
rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP).
Per
sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre
l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da
sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP).
7.2
Il
reclamante propone di sottoporsi, in via subordinata, all’obbligo di residenza
presso il proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica.
A
giustificazione della propria richiesta il reclamante indica come la misura
sostitutiva non solo permetta di raggiungere gli stessi scopi della
carcerazione preventiva, ma anzi consentirebbe di condurre più facilmente la
psicoterapia e, con riferimento al referto peritale, eviterebbe di fare
permanere il reclamante in un ambito prevalentemente maschile, quale il
carcere, riducendo in tal modo il pericolo di recidiva.
Il
procuratore pubblico si oppone all’adozione di dette misure sostitutive, in
quanto sarebbe sufficiente una “evasione” di poche ore, non altrimenti evitabile
(anche con l’applicazione del braccialetto elettronico), per eventualmente
concretizzare il rischio di recidiva accertato dalla perizia e ammesso in
questo giudizio.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione impugnata, ha valutato
inefficaci le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, anche in
relazione allo stadio praticamente iniziale della prospettata psicoterapia
(sentenza impugnata p. 13).
7.3
L’adozione
di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di
raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica
occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale
del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui.
7.4
Questa
Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso,
non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante,
di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla
sorveglianza elettronica.
I
fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano
stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo
diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di
recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una
persona.
In
simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa
in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”,
come richiesto dal reclamante.
Una
violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata
e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di
applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di
scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale
il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i
fatti a fondamento del procedimento penale.
Neppure
può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una
situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle
mura domestiche.
Nel
presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente
tutelata dalla misura sostitutiva proposta.
7.5
All’adozione
di una misura sostitutiva quale quella dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP, in
particolare mediante il ricorso ad apparecchi elettronici (art. 237 cpv. 3 CPP),
osta anche il fatto che attualmente la regolamentazione cantonale prevede gli
arresti domiciliari unicamente per l’esecuzione di determinate pene (Regolamento
sull’esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari), e non per la
carcerazione preventiva.
Considerata
l’entrata in vigore del nuovo CPP, il Cantone deve valutare se ed eventualmente
come sia materialmente e giuridicamente possibile predisporre un’applicazione
delle misure sostitutive dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP.
8.
8.1.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale
federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione
preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF
116.
Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.
4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
8.2
Il protrarsi del carcere preventivo deve
ossequiare anche il principio della celerità (ricordato, in generale, all’art.
5.
CPP), stante il quale se l’imputato è in stato di carcerazione, il
procedimento a suo carico ha priorità. In questo senso, in presenza di un accusato
in carcerazione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza
nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta
con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e alla
complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe
condizioni, al comportamento dell’arrestato.
8.3
Nel
caso del reclamante, la carcerazione preventiva fin qui subita, e quella eventualmente
ancora possibile fino al dibattimento (considerato lo stadio avanzato del
procedimento, in pratica giunto alla fine dell’istruzione) permettono di
ritenere proporzionata la durata della carcerazione rispetto alla pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal
giudice di merito, data la gravità dei fatti e dell’imputazione.
Anche
nell’ottica della celerità, non ci sono rilievi particolari da operare sulla
conduzione dell’inchiesta.
9.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le disposizioni citate e le altre
norme applicabili, richiamato per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio
di diritto
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale
al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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