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Decisione

60.2011.8

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalit

31 gennaio 2011Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

reclamante è stato arrestato l’11.5.2010 in quanto accusato di essere il

responsabile della morte di __________ avvenuta il __________ presso __________.

L’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà.

b. Il

29.10.2010 il procuratore pubblico ha presentato una richiesta di proroga del

carcere preventivo fino all’11.1.2011, al fine di potere concludere l’inchiesta

ed emanare l’atto d’accusa.

Con

decisione 9.11.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha

prorogato il carcere preventivo fino alla data richiesta (inc. GIAR __________)

c. Il

successivo ricorso all’allora Camera dei ricorsi penali del 19/22.11.2010 è

stato respinto con decisione 6.12.2010 (inc. __________).

d. Con istanza del 15.12.2010, il procuratore

pubblico ha chiesto un’ulteriore proroga del carcere preventivo di un mese.

e. Dopo aver indetto un’udienza in data

5.1.2011, con la decisione qui impugnata, emanata il 10.1.2011, il giudice dei

provvedimento coercitivi ha accolto l’istanza di proroga della carcerazione preventiva

fino all’11.2.2011 (inc. GIAR __________).

Nella

sua decisione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha preso atto

dell’entrata in vigore del CPP, applicabile da subito con riferimento agli art.

448 e 449 CPP.

Esaminate

le norme a fondamento della carcerazione preventiva, e ritenuta pacifica l’esistenza

dei gravi indizi di reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi si è concentrato

sul pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità.

Riguardo

al pericolo di recidiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha constatato che lo scopo di detto motivo di carcerazione è la

prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Per il

magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a

fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni. Tra

queste barriere c’è l’esistenza di reati analoghi, rispetto a quelli che seriamente

si teme possano essere ulteriormente commessi. Nella formulazione di

quest’ultima prognosi, l’esistenza di reati analoghi ha, per il giudice dei

provvedimenti coercitivi, valore di indizio. Per il magistrato il pericolo di

recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti

temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

Nella

concreta valutazione della prognosi per il qui reclamante, tra gli elementi oggettivi

da prendere in considerazione, il magistrato esclude che gli episodi passati invocati

dal procuratore pubblico (il precedente per stupefacenti, gli episodi del

3.8.2008, di dieci anni prima a __________ e del __________ a __________)

possano assurgere a reati analoghi ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

Come precedente rilevante rimane pertanto solo l’episodio all’origine

dell’arresto: non sarebbe adempiuta la condizione dei reati analoghi.

Nella

decisione il magistrato riprende quanto in precedenza deciso sul pericolo di

recidiva (riproducendo brani della decisione del 9.11.2010), cita la precedente

decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010, esamina il verbale di

delucidazione del 7.12.2010 del perito giudiziario, e conclude che l’assenza

dei reati analoghi (al plurale) può essere surrogata dalla presenza di un altro

mezzo di prova (la perizia psichiatrica ed il suo complemento) che fa stato di

un pericolo di recidiva.

Detto

altrimenti, anche se il pericolo di recidiva non risulta da reati analoghi (al

plurale), tale pericolo può essere comunque, seppur eccezionalmente e con

grande prudenza, ammesso anche in presenza di una perizia psichiatrica. Quest’ultima

infatti è un mezzo di prova oggettivo, su basi scientifiche, al quale di principio

il giudice è vincolato, e che pertanto può fondare il pericolo di recidiva ai

sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

Il

magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe

costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP. Dato che la

perizia fonda il serio timore che il reclamante, in determinate circostanze per

nulla eccezionali, possa commettere un grave crimine, ciò minaccia seriamente

la sicurezza altrui. Questo anche se l’imputato non abbia espressamente

proferito una minaccia esplicita (verbale o scritta): la minaccia

oggettivamente risulterebbe dalla perizia medesima.

Nella

propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente

proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili.

Riguardo

alla proporzionalità, il magistrato ritiene infine che un mese di proroga rispetti

il suddetto principio, in considerazione della finalità della proroga, ed anche

con riferimento all’imperativo di celerità dell’art. 5 CPP, stante la gravità

oggettiva dell’imputazione e con riferimento alla possibile pena. Il giudice

conclude concedendo la proroga.

f. Nel

proprio gravame, il reclamante fa il punto sul procedimento, ricorda come si

sia opposto alla proroga del carcere preventivo, argomentando con riferimento al

verbale di delucidazione del perito e all’entrata in vigore del nuovo CPP.

Fa

riferimento all’inizio della psicoterapia che sta intraprendendo, come presa di

coscienza del proprio problema, ciò che rende ancora più remoto il rischio che,

se messo in libertà, possa tornare a commettere nuovi reati.

Nel

merito, il reclamante censura la decisione del magistrato per l’interpretazione

estensiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e per avere respinto l’applicabilità

della misura sostitutiva degli arresti domiciliari proposta.

Non

contestata nel gravame è al contrario l’esistenza di seri indizi di colpevolezza

a carico dell’imputato.

Riguardo

al pericolo di recidiva, il reclamante parte dalla giurisprudenza del TF (che

esige una prognosi sfavorevole riguardo alla previsione di reiterazione di reati)

e conclude che, nel caso presente, ci sia solo una possibilità meramente

ipotetica di commissione di nuovi reati.

Con

riferimento al referto peritale e al verbale di delucidazione della perizia, il

gravame evidenzia come il perito abbia circoscritto il pericolo di nuovi reati

solo nel caso di “avance” omosessuale, esplicita, insistente e pubblica.

Più

in generale, il reclamante espone poi critiche al referto peritale, che

presterebbe il fianco a fondate contestazioni, sorreggendo detta argomentazione

con una Consulenza peritale datata 28.12.2010 ed allegata al gravame. Per gli

esperti consultati dalla difesa, il pericolo di recidiva sarebbe dato solo in

situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti

ed insopportabili

Con

riferimento all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario,

per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati.

L’interpretazione data nella decisione impugnata sarebbe contraria al principio

di legalità (perché il testo della norma è chiaro e non consente interpretazione

diversa dal senso letterale) e al principio della separazione dei poteri.

Con

riferimento all’art. 221 cpv. 2 CPP il reclamante contesta l’interpretazione

data dal magistrato nella decisione impugnata, ritenendo la norma inapplicabile

al suo caso, non avendo egli mai proferito minaccia alcuna nei confronti di

chicchessia.

Con

riferimento alle misure sostitutive, il reclamante censura la decisione del

giudice che ha ritenuto le richieste della difesa inadeguatamente motivate.

Per

la richiesta di arresti domiciliari (con o senza braccialetto elettronico), il

reclamante fa riferimento all’art. 237 CPP, che elenca le misure sostitutive alla

carcerazione preventiva.

Il

gravame propone in concreto di ricorrere agli arresti domiciliari, anche se finora

non praticati nel nostro Cantone, poiché sono indicati nel nuovo CPP.

Nel

caso del reclamante, a giudizio di quest’ultimo e della sua difesa, gli arresti

domiciliari sarebbero certamente più idonei rispetto alla carcerazione preventiva:

in particolare, gli arresti al proprio domicilio permetterebbero di evitare

situazioni di “avances” di tipo omosessuale. Per il reclamante, la situazione

di carcerazione preventiva lo esporrebbe maggiormente a possibili “avances” di

questo genere, essendo il carcere un ambiente pieno di persone di sesso

maschile.

A

mente del reclamante, gli arresti domiciliari faciliterebbero anche la

psicoterapia intrapresa.

Il

reclamante conclude chiedendo in via principale di essere posto in libertà

provvisoria: in via subordinata chiede la sostituzione della carcerazione preventiva

con l’obbligo di residenza presso il proprio domicilio, con o senza

sorveglianza elettronica.

Con

scritto 13/14.1.2011, il patrocinatore del reclamante ha fatto una precisazione

al gravame riguardo all’inizio della psicoterapia.

g. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a presentare osservazioni al

gravame, rinviando alla decisione impugnata.

h. Il procuratore pubblico ritiene dato il

pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP poiché la stessa

norma va interpretata alla luce della finalità preventiva che persegue: pertanto

il giudice ha correttamente basato la sua decisione sulla perizia giudiziaria,

onde tutelare l’ordine pubblico. Il procuratore pubblico espone nelle proprie

osservazioni i risultati dell’esame peritale.

Con

riferimento alla psicoterapia asseritamente intrapresa, il procuratore pubblico

esprime delle perplessità sulla conduzione da parte di uno psicologo (in luogo

di uno psichiatra) e sulla possibilità che poche sedute possano da subito

produrre il risultato sperato, con riferimento al pericolo di recidiva da

scongiurare. Per il procuratore pubblico permane inalterato un grosso pericolo

di recidiva a carico del reclamante. Egli ritiene che le situazioni che

potrebbero ingenerare la recidiva non siano per nulla improbabili, ritenuto

come lo stesso reclamante sia già stato, anche in passato, confrontato con

episodi richiamanti l’omosessualità. Per il procuratore pubblico, il pericolo

di recidiva sarebbe concreto e pienamente realizzato ai sensi dell’art. 221

cpv. 1 lit. c CPP.

Con

riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il

procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti

anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico.

Con

riferimento alle misure sostitutive, il procuratore pubblico giudica che non ne

esistano di efficaci. L’obbligo di residenza (con o senza sorveglianza

elettronica) non annullerebbe il pericolo di recidiva, vista la possibilità di

“evadere” dai domiciliari, ritenuto che poche ore di libertà potrebbero

realizzare il rischio concreto di recidiva. Con riferimento al principio della

proporzionalità, ed in particolare alla celerità, il procuratore pubblico evidenzia

come i ritardi nella delucidazione peritale sarebbero dovuti alla difesa, che

pure avrebbe rallentato il procedimento con due gravami nel mese di novembre.

Conclude chiedendo di respingere il reclamo.

i. Con

allegato di replica, il reclamante contesta che gli episodi passati, evocati

del procuratore pubblico (e non considerati quali reati analoghi dal giudice

dei provvedimenti coercitivi), possano fondare un pericolo di recidiva ai sensi

dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

Neppure

è applicabile il cpv. 2 della medesima norma, ritenuto che presupporrebbe una

minaccia proferita a persona ben precisa, ciò che non sarebbe mai accaduto.

Per

gli arresti domiciliari, il reclamante contesta l’ipotesi di un’eventuale “evasione”

dal suo domicilio, considerato anche il suo comportamento durante la carcerazione

preventiva.

Il

reclamante ribadisce che la sua attuale situazione carceraria è più a rischio

di “avances” rispetto agli arresti domiciliari.

Per

i tempi dell’inchiesta, la difesa giudica le osservazioni del procuratore

pubblico lesive dei diritti della difesa.

Riguardo

alla psicoterapia, la difesa sostiene che possa essere condotta anche da uno

psicologo, e aggiunge che la prima seduta ha avuto luogo il 18.1.2011.

j. Nelle

osservazioni di duplica, il procuratore pubblico ha ribadito quanto già osservato

in precedenza, confermando l’esistenza del pericolo di recidiva, della

minaccia, nonché il rispetto della proporzionalità.

k. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non duplicare alle osservazioni

di replica.

Considerandi

1.

1.1.

La

Corte dei reclami penali è autorità competente a giudicare i reclami contro le

decisioni di proroga della carcerazione preventiva da parte del giudice dei

provvedimenti coercitivi, giusta l’art. 222 CPP.

1.2

Il

gravame, interposto il 13.1.2011 contro la decisione di proroga 10.1.2011 del

giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo con riferimento all’art. 396

cpv. 1 CPP.

1.3

Il

reclamante, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione

preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1

CPP, in quanto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica della decisione impugnata. Il patrocinatore legale è legittimato a rappresentare

il reclamante.

1.4

Le

esigenze di forma (art. 396 cpv. 1 CPP) e di motivazione (art. 396 cpv. 1 e 385

CPP) sono pacificamente rispettate.

2.

Secondo

l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto

quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto.

Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la

fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone

o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della

verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi

crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

Secondo

l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da

temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo

compia effettivamente.

Il

diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è

rispettosa di proporzionalità.

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi,

trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito.

Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di

un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del

giudice di merito

3.

Nel

presente caso non è contestata, e dall’esame degli atti appare pacifica,

l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, che

peraltro ammette nel gravame l’adempimento di detta condizione.

Controverse

sono l’esistenza di un pericolo di recidiva (con riferimento per un verso alla

delucidazione del referto peritale del 7.12.2010, e per altro verso al cambiamento

del diritto applicabile), nonché la (mancata) adozione di misure sostitutive

alla carcerazione preventiva, nell’ottica della proporzionalità.

4.

4.1.

Riguardo

al pericolo di recidiva, nella precedente decisione del 6.12.2010 (inc. __________),

la Camera dei ricorsi penali aveva così deciso:

“5.1.

Il

pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

criterio della proporzionalità. Esso non può

essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente

all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,

besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione

preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni,

segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile

il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre

valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso.

Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una

prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva

(N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il

Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa

verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto

e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF

1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

5.2

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto e il procuratore pubblico, per una

parte, il ricorrente e la sua difesa, per altra parte, fanno tutti riferimento

alla perizia agli atti per dedurre l’esistenza o meno del pericolo di recidiva.

5.3

Il

referto invocato è quello della dr.ssa __________ del 4.10.2010, acquisito agli

atti quale AI 115.

5.4

Nella

perizia, la specialista indica come il ricorrente sia (al momento dei fatti, ma

anche tuttora) affetto (p. 35) da una turba psichica nell’ambito di un disturbo

della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali (ICD 10, F 60.8 della scala diagnostica).

Il

reato imputato al ricorrente trova, per il perito, la sua spiegazione in una

problematica narcisistica con un’omosessualità che non può essere ammessa

coscientemente (p. 35).

Questa

turba è permanente e di lunga durata, aggravata dai tratti antisociali (p. 38),

e difficile da curare.

Occorre

un buon lavoro di psicoterapia con un terapeuta esperto (p. 39). Un simile trattamento

non può essere ordinato contro la volontà del peritando: al perito il

ricorrente non ha espresso l’accordo a sottoporsi ad una simile terapia (p.

39).

5.5

In

relazione al pericolo di recidiva, il perito ricorda come il reato imputato al

ricorrente appaia generato da una situazione particolare e circoscritta (p.

37).

Il

perito indica come il reato sia avvenuto in una particolare e precisa

situazione a sfondo sessuale e la possibilità di nuovi reati sia strettamente

inerente a questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona

(p. 39).

Sempre

sul pericolo di recidiva il perito indica che “Non ritengo che al di fuori di

questa particolare situazione che si è venuta a configurare e di cui al punto

3.1

il peritando sia a rischio di commettere reati” (p. 38), e aggiunge che “Al

momento attuale il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è legato

alle particolari circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato ed inerente

la sfera sessuale” (p. 39).

5.6

Malgrado

la formulazione negativa della frase al punto 3.2 del referto, (“non ritengo

che …”), il perito accerta positivamente un pericolo di recidiva.

La

possibilità di commettere nuovi reati dello stesso tipo di quello imputato è

legato alla turba diagnosticata, e in particolare alla sfera sessuale.

Di

modo che, in caso si riproducesse una situazione che confronti il ricorrente

con il disturbo narcisistico (ovvero, stando alla perizia, con la sua

omosessualità che non può essere ammessa coscientemente), in questa particolare

situazione il ricorrente potrebbe commettere nuovi reati dello stesso tipo (“la

possibilità di nuovo reato è strettamente inerente questo ambito finché

l’omosessualità viene risentita come dissintona”, p. 39).

Tale

pericolo di recidiva non può essere semplicemente escluso sostenendo apoditticamente

che una “particolare situazione” quale quella all’origine dell’imputazione non

possa riprodursi.

Al

contrario, solo l’esito di un adeguato trattamento (e non semplicemente

l’eventuale disponibilità ad iniziarlo) può comprimere e scemare detto pericolo

di recidiva: trattamento al quale il ricorrente non ha dato la propria

disponibilità, e soprattutto non ha iniziato.

5.7

Nel

caso concreto, sulla base del referto e degli atti, occorre pertanto ammettere

come sia dato un concreto pericolo di recidiva a carico del ricorrente, non

sopprimibile mediante misure alternative alla carcerazione preventiva, nel caso

(non escludibile, ma possibile) egli sia confrontato con una situazione

problematica nell’ottica della sua turba psichica.

4.2

Rispetto

al precedente giudizio, e in considerazione degli argomenti addotti con il

reclamo, occorre in questa sede esaminare se il pericolo di recidiva sia

tuttora esistente.

In

fatto, con riferimento alla delucidazione del referto peritale (del 7.12.2010,

AI 140), alle critiche mosse al referto giudiziario dalla Consulenza peritale

allegata al gravame, nonché alla luce anche del fatto che nel frattempo il

reclamante ha iniziato una psicoterapia.

In

diritto, con riferimento al cambiamento del diritto intervenuto a partire dal

1°.1.2011.

4.3

La

delucidazione della perizia giudiziaria, operata il 7.12.2010, non ha

modificato sostanzialmente il contenuto del referto con riferimento al pericolo

di recidiva.

Neppure

le critiche al referto, contenute nella Consulenza peritale del 28.12.2010

(allegata al reclamo), sono tali da modificare in fatto la situazione. Come

riportato anche nel gravame (p. 7), pure i consulenti medesimi della difesa hanno

ammesso che “A nostro avviso vi è il rischio di recidiva solo in altre

situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite,

insistenti ed insopportabili” (Consulenza peritale, p. 18).

La

psicoterapia, senza entrare nel merito delle controversie tra le parti riguardo

alle qualifiche professionali di chi la deve condurre, è pacificamente ad uno

stadio iniziale: non può (e neppure è preteso o documentato) pertanto escludere

il pericolo di recidiva, così come accertato nel referto peritale giudiziario.

4.4

In

fatto, quindi, non sono intervenuti cambiamenti di rilievo, tali da modificare

la situazione di fatto rispetto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi

penali. Diverso è il discorso in diritto.

5.

5.1.

Il

1°.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), immediatamente applicabile ai procedimenti

pendenti per effetto dell’art. 448 CPP.

Per

quanto qui in discussione, l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP enuncia il pericolo di

recidiva quale preminente motivo d’interesse pubblico, quale possibile

fondamento della carcerazione preventiva (unitamente all’esistenza di seri

indizi di colpevolezza e al rispetto del principio della proporzionalità).

In

concreto, l’adempimento delle condizioni dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è

contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante)

meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della

commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il

pericolo di recidiva.

Sulla

concretezza del pericolo di recidiva, si rimanda a quanto deciso nel precedente

giudizio della Camera dei ricorsi penali (sentenza del 6.12.2010. inc. __________)

e a quanto già scritto in questo giudizio.

5.2

Per

interpretare l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP occorre partire dal testo della

disposizione: “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi

crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.

Per

l’applicazione al caso concreto, problematico è determinare cosa si intenda con

i termini “reati analoghi” e “in precedenza”: se si richieda, per

l’applicazione della lit. c dell’art. 221 cpv. 1 CPP, la commissione di almeno

due reati analoghi da parte dell’imputato, diversi da quello (o quelli) per cui

è inchiestato e detenuto. Se così fosse, occorre poi chiedersi, come ha fatto

il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, se questa

esigenza possa essere eccezionalmente sostituita da un referto peritale, a

fondamento della valutazione del pericolo di recidiva.

5.3

Il

testo, come tale, non indica espressamente il numero di “reati analoghi”

che dovrebbero essere stati commessi: si limita a utilizzare un plurale.

Questo

plurale può essere inteso come necessità di almeno due reati analoghi, ma anche

come necessità di uno o più reati analoghi: in entrambe le accezioni, si userebbe

il plurale.

Anche

i termini “in precedenza” devono essere interpretati: possono riferirsi sia

ai reati temuti per il futuro (e comprendere nei reati analoghi anche il reato per

cui l’imputato è inchiestato), oppure possono riferirsi al procedimento

pendente (e quindi essere reati diversi e precedenti rispetto a quello oggetto

del procedimento in corso).

5.4

Il

testo non è perfettamente chiaro al punto da non richiedere un’interpretazione:

in mancanza di un testo perfettamente chiaro, non ci si può limitare alla sola

interpretazione letterale. Come ricordato dalla giurisprudenza:

“Se

il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario

far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è

lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al

contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni

del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata

della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione,

in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su

cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo

contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2.

ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 6 n. 1

ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n.

65.

ss.)”.

5.5

I

principali commentatori ammettono l’esigenza di due reati analoghi. Tutti fanno

sostanzialmente riferimento al testo del Messaggio del 21.12.2005 (FF 2005 p. 989

e segg., p. 1132): “L’imputato deve poi già aver commesso in precedenza

reati (quindi almeno due) analoghi…”.

Il

Messaggio sembra anche distinguere (e quindi non sommare) i reati analoghi e

quelli perseguiti.

Nell’interpretazione

storica, relativa ai lavori preparatori, si può anche far riferimento

all’avamproggetto.

Il

testo della norma esigeva che l’imputato “minacci seriamente la sicurezza

altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese

simili reati”.

Nel

rapporto esplicativo, si leggeva che “Gli esempi summenzionati sottolineano

tuttavia che sarebbe fuori luogo definire nel dettaglio il numero di reati

commessi, come previsto da alcuni codici di procedura penale. Per i crimini più

gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure

contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati.

Spetterà comunque alla giurisprudenza applicare tale motivo di carcerazione con

la dovuta circospezione” (p. 157/158).

L’interpretazione

storica propende per l’esigenza di almeno due reati analoghi, anche se il testo

della norma, dall’avamprogetto al progetto e al testo definitivo, è divenuto

meno esigente da questo punto di vista (da “commesso a più riprese simili reati”

a “reati analoghi”).

5.6

Come

emerge dai medesimi lavori preparatori, lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c

CPP è di prevenzione.

Come

ricorda il Rapporto esplicativo, non si tratta di un motivo di carcerazione propriamente

procedurale, bensì di una misura preventiva e coercitiva di polizia (p. 157).

Il

Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato

a prevenire pericoli (p. 1132).

Fissata

per un verso chiaramente questa finalità, per altro verso il legislatore ha voluto

evitare che si potessero incarcerare preventivamente delle persone in base a “supposizioni

poco fondate” (Messaggio p. 1132), ponendo quindi delle restrizioni legali

(Rapporto p. 157) mediante dei criteri oggettivi e/o quasi oggettivi (Commentario

CPP, E. MELI, Zurigo / San Gallo 2010, n. 14 ad art. 221 CPP).

I

reati temuti devono minacciare seriamente la sicurezza altrui; ed i reati

analoghi a quelli temuti, già commessi, concorrono a fondare la prognosi.

C’è

quindi la necessità di una prognosi negativa (per l’imputato) sul prossimo futuro,

fondata anche su fatti accaduti nel passato (analoghi a quelli temuti).

5.7

Considerata

la finalità dell’art. 221 cpv. 1 lit c CPP, appare evidente che l’elemento

determinante e prevalente è la condizione della prognosi perché, come anche la

misura di prevenzione, è rivolta al futuro, ovvero alla sicurezza seriamente

minacciata: i precedenti sono un elemento a conforto, teso ad evitare che la prognosi

non sia basata su supposizioni poco fondate.

Un’interpretazione

eccessivamente restrittiva e rigida della condizione relativa ai precedenti,

come quella storica, può contraddire la finalità e lo scopo perseguito dalla

norma.

Lo

scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (di prevenzione a favore della

sicurezza altrui) e la minaccia seria di commissione di gravi crimini e delitti

(fondata su una prognosi) possono realizzarsi appieno anche in presenza di un

unico precedente di infrazione analoga. In questo caso, la rigida

interpretazione della condizione dei reati analoghi escluderebbe la realizzazione

dello scopo di prevenzione, teso ad evitare la seria minaccia.

Si

pensi al caso di una persona svizzera, pedofilo o piromane, fermata dopo avere abusato

di un’unica vittima o appiccato un unico grave incendio, e che ha immediatamente

confessato con dovizia di dettagli il proprio grave crimine. Sottoposto a perizia,

il referto accerta un disturbo psichico ed in relazione allo stesso indica

chiaramente la possibile realizzazione in futuro di nuovi reati (abusi su

minori o incendi). Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 221

cpv. 1 lit. c CPP escluderebbe un pericolo di recidiva, con conseguente

scarcerazione della persona perché mancano precedenti diversi rispetto a quello

confessato e ammesso.

Una

simile interpretazione, con i risultati che potrebbe ingenerare, è

manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con lo scopo perseguito dal

legislatore.

Inoltre

non tiene conto del fatto che molto spesso, nei casi di reati violenti, la

recidiva è più frequentemente dedotta da valutazioni peritali che non da

precedenti.

Porre

in modo invalicabile il limite minimo di due reati analoghi, escludendo per di

più quello per cui è condotta l’inchiesta, corrisponde ad introdurre una

rigidità eccessiva sulla nozione di recidiva, tale da vanificare lo scopo di

prevenzione perseguito, ad esempio proprio nei casi, non infrequenti, in cui

una perizia attesti un simile pericolo. Una simile rigidità è anche estranea alla

giurisprudenza del TF precedente all’entrata in vigore del CPP sul pericolo di

recidiva riferita ai codici cantonali che prevedevano la recidiva.

5.8

Non

va neppure dimenticato che lo scopo di prevenzione perseguito dall’art. 221

cpv. 1 lit. c CPP, se per un verso indubitabilmente limita il diritto alla

libertà personale dell’imputato in carcerazione preventiva, per altro verso (per

il bene giuridico protetto, ovvero le persone e la loro sicurezza) è

direttamente correlato ai diritti fondamentali di queste altre persone, che

potrebbero essere seriamente minacciate.

In

questo senso, come ricordato dalla giurisprudenza della Corte europea, lo Stato

ha l’obbligo di tutelare il diritto alla vita dei suoi cittadini: obbligo ad

esempio disatteso nel caso di concessione della semilibertà ad una persona

manifestamente pericolosa.

Nel

caso Maiorano (n. 28634/06), la Corte ha riconosciuto una responsabilità dello

Stato per due omicidi commessi da una persona condannata alla carcerazione a vita,

posta in regime di semilibertà.

Lo

scopo di prevenzione, a fondamento dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, ha quindi

un fondamento anche nel diritto della sicurezza altrui, e merita pertanto tutela

e di non essere parzialmente compromesso da un’interpretazione eccessivamente

restrittiva della norma.

5.9

Per

questi motivi, in generale, ma anche nel caso concreto, un’interpretazione

logica e teleologica della norma appare prevalente rispetto a quella unicamente

storica e letterale: il testo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP va pertanto

interpretato nel senso che per “reati analoghi” si debba intendere uno o

più reati simili a quelli che seriamente sono temuti per la sicurezza altrui,

ed in questi è compreso anche il reato per cui è pendente il procedimento, in

quanto precedente rispetto a quelli temuti.

5.10

Per

valutare Ia situazione del reclamante, rinviamo anzitutto alla precedente

decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010 (inc. __________), e ciò

anche in applicazione analogetica dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

La

chiarificazione della perizia del 7.12.2010, come pure la Valutazione peritale

(allegata al gravame) e l’inizio della psicoterapia non sono, come detto,

circostanze che modificano sostanzialmente la situazione dei fatti rispetto al

precedente giudizio.

Il

caso del reclamante, come gli esempi surriferiti, mette chiaramente in luce

l’insostenibilità di un’interpretazione letterale rigida e storica prevalente.

Nel

caso del reclamante è pacifico che abbia commesso un crimine grave, sfociato

nell’uccisione violenta di una persona incontrata poco prima. Può essere

considerato un reato analogo commesso in precedenza, in quanto pacificamente

ammesso dal reclamante.

Agli

atti del procedimento c’è un referto peritale che indica, anche in ragione di

un disturbo della personalità, che in determinate circostanze (non così remote,

come preteso nel gravame) il reclamante potrebbe commettere nuovamente dei

reati simili a quello già commesso.

L’esistenza

di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresenta

certo un elemento concreto che concorre a fondare in modo serio una prognosi a sostegno

del pericolo di recidiva: un simile riscontro peritale non può certo essere

considerato una supposizione poco fondata.

In

concreto, l’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad

un’interpretazione rigida letterale e storica, impedirebbe di perseguire lo

scopo di prevenzione, non altrimenti perseguibile (riservato ovviamente quanto

si dirà sulle misure sostitutive e sulla proporzionalità), realizzando il

rischio di commissione (a determinate condizioni) di un crimine grave.

5.11

Nel

presente caso, pertanto, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo,

si deve ammettere l’applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in base ad

un’interpretazione logica e teleologica: va quindi ammessa l’esistenza di un

pericolo di recidiva, che unitamente ai gravi e seri indizi di colpevolezza,

giustifica la carcerazione preventiva del reclamante.

5.12

Questa

soluzione interpretativa appare preferibile rispetto a quella operata dal giudice

dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata dell’ 221 cpv. 1 lit. c

CPP, in quanto più vicina al testo della norma.

L’interpretazione

operata nella decisione impugnata è comunque (alternativamente) sostenibile, in

un’ottica teleologica e con riferimento alla prassi.

Nell’ottica

teleologica, determinante per il pericolo di recidiva è una prognosi negativa

(per l’imputato, di prevedibile commissione di ulteriori reati gravi),

normalmente elaborata anche in base a comportamenti passati dell’imputato.

Quando

un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di

un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati

simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere

basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio

il giudice deve attenersi e non su precedenti. Escludere il pericolo di

recidiva, prescindendo dal referto peritale giudiziario perché manca un reato

analogo, appare una soluzione difficilmente sostenibile nell’ottica dello scopo

perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.

La

casistica recente dimostra purtroppo che simili situazioni (di disturbi psichici

all’origine di reati gravi e di seri rischi di recidiva) sono sempre più

frequenti: per questi motivi, in presenza di disturbi psichici, una perizia

giudiziaria che accerta un pericolo di recidiva sostituisce l’esigenza della

commissione in precedenza di reati analoghi e concorre a fondare la prognosi

della minaccia seria della sicurezza pubblica.

In

questa interpretazione, sostenibile (alternativamente alla precedente,

preferita), i reati analoghi non sono una condizione di applicazione della

norma, ma un criterio indicativo, che come altri (perizia giudiziaria)

concorrono a fondare la prognosi relativa alla possibile nuova commissione di

reati.

6.

6.1.

Nella

decisione impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure fondato la

propria decisione, abbondanzialmente, sull’art. 221 cpv. 2 CPP.

Detta

norma giustifica una carcerazione preventiva, se vi è seriamente da temere che

chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

6.2

La

norma istituisce una vera e propria misura di carattere preventivo, applicabile

indipendentemente dall’esistenza di reati analoghi precedenti e addirittura in

assenza di un procedimento (e quindi di gravi indizi di colpevolezza).

6.3

L’applicazione

al presente caso dell’art. 221 cpv. 2 CPP appare difficile, considerato che

questa norma disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella del qui reclamante.

7.

7.1.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, l’art. 237 cpv. 1

CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in

luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono

lo stesso obiettivo della carcerazione.

Tra

le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e

rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP).

Per

sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre

l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da

sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP).

7.2

Il

reclamante propone di sottoporsi, in via subordinata, all’obbligo di residenza

presso il proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica.

A

giustificazione della propria richiesta il reclamante indica come la misura

sostitutiva non solo permetta di raggiungere gli stessi scopi della

carcerazione preventiva, ma anzi consentirebbe di condurre più facilmente la

psicoterapia e, con riferimento al referto peritale, eviterebbe di fare

permanere il reclamante in un ambito prevalentemente maschile, quale il

carcere, riducendo in tal modo il pericolo di recidiva.

Il

procuratore pubblico si oppone all’adozione di dette misure sostitutive, in

quanto sarebbe sufficiente una “evasione” di poche ore, non altrimenti evitabile

(anche con l’applicazione del braccialetto elettronico), per eventualmente

concretizzare il rischio di recidiva accertato dalla perizia e ammesso in

questo giudizio.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione impugnata, ha valutato

inefficaci le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, anche in

relazione allo stadio praticamente iniziale della prospettata psicoterapia

(sentenza impugnata p. 13).

7.3

L’adozione

di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di

raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica

occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale

del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui.

7.4

Questa

Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso,

non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante,

di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla

sorveglianza elettronica.

I

fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano

stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo

diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di

recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una

persona.

In

simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa

in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”,

come richiesto dal reclamante.

Una

violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata

e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di

applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di

scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale

il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i

fatti a fondamento del procedimento penale.

Neppure

può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una

situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle

mura domestiche.

Nel

presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente

tutelata dalla misura sostitutiva proposta.

7.5

All’adozione

di una misura sostitutiva quale quella dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP, in

particolare mediante il ricorso ad apparecchi elettronici (art. 237 cpv. 3 CPP),

osta anche il fatto che attualmente la regolamentazione cantonale prevede gli

arresti domiciliari unicamente per l’esecuzione di determinate pene (Regolamento

sull’esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari), e non per la

carcerazione preventiva.

Considerata

l’entrata in vigore del nuovo CPP, il Cantone deve valutare se ed eventualmente

come sia materialmente e giuridicamente possibile predisporre un’applicazione

delle misure sostitutive dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP.

8.

8.1.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale

federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione

preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF

116.

Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.

4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

8.2

Il protrarsi del carcere preventivo deve

ossequiare anche il principio della celerità (ricordato, in generale, all’art.

5.

CPP), stante il quale se l’imputato è in stato di carcerazione, il

procedimento a suo carico ha priorità. In questo senso, in presenza di un accusato

in carcerazione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza

nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta

con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e alla

complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe

condizioni, al comportamento dell’arrestato.

8.3

Nel

caso del reclamante, la carcerazione preventiva fin qui subita, e quella eventualmente

ancora possibile fino al dibattimento (considerato lo stadio avanzato del

procedimento, in pratica giunto alla fine dell’istruzione) permettono di

ritenere proporzionata la durata della carcerazione rispetto alla pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal

giudice di merito, data la gravità dei fatti e dell’imputazione.

Anche

nell’ottica della celerità, non ci sono rilievi particolari da operare sulla

conduzione dell’inchiesta.

9.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le disposizioni citate e le altre

norme applicabili, richiamato per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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