60.2011.81
Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di disciplina notarile quale istante
17 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.81
Data decisione, Autorità:
17.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di disciplina notarile quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.81
Lugano
17 maggio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2011
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato, tra l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) a
carico dell’avv. PI 2, notaio;
premesso che l’istanza datata 15.3.2011 è
giunta al Ministero pubblico il giorno seguente, che – per il tramite del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte, preavvisando favorevolmente la richiesta;
rilevato che l’avv. PI 2 (patr. da: avv. PR
1, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito
del procedimento penale aperto a carico di __________ e altre persone, alcuni
indagati hanno rilasciato delle dichiarazioni dinanzi al procuratore pubblico
che chiamavano in causa anche la persona dell’avv. PI 2 in veste di notaio.
Il Ministero
pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale a suo carico per le
ipotesi di reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
(art. 317 CP), complicità in frode nel pignoramento (art. 163 CP) e complicità
in diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) in applicazione
degli art. 319 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP.
Avverso il surriferito decreto non è stato
presentato reclamo (ex art. 322 cpv. 2 in relazione agli art. 393 ss. CPP) a
questa Corte.
2. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Corte – il IS 1, per il tramite del suo presidente
giudice Franco Lardelli, chiede, con riferimento al decreto di abbandono
21.2.2011 (ABB __________) emanato nei confronti dell’avv. PI 2, notaio, e alla
sua funzione di autorità di vigilanza in materia dell’esercizio del notariato,
di poter compulsare gli atti del relativo procedimento penale, in particolare
in applicazione degli articoli art. 126 n. 1, 128 cpv. 1 e 130 LN.
Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. L’avv. PI 2, interpellato
da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nella fattispecie in esame – richiamati in particolare
gli art. 126 n. 1 LN (secondo cui il Consiglio di disciplina notarile è competente
a reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei
suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione
professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone il pubblico), art. 128
cpv. 1 LN (inerente a provvedimenti provvisionali da parte del Consiglio di disciplina
notarile) e art. 130 LN (inerente ai poteri d’indagine da parte del Consiglio
di disciplina notarile) – è certamente data l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del IS 1 a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato, tra
l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) nei confronti
dell’avv. PI 2, notaio.
Ciò emerge
anche dalla lettura dell’incarto penale MP __________ e dal comportamento
assunto dall’avv. PI 2 nella veste di notaio in quella fattispecie.
Di
conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa
Corte autorizza il presidente del IS 1 a compulsare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni. Il
presidente è autorizzato a fotocopiare unicamente gli atti utili ai fini delle
sue incombenze.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Visti l’art. 130 LN (che prevede
in particolare che gli uffici pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le informazioni
richieste) e la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LN e ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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