60.2011.82
Reclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico
7 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.82
Data decisione, Autorità:
07.04.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico
AUTORITÀ INCOMPETENTE
RICEVIBILITÀ
art. 392 cpv. 1 cf. a CPP
art. 448 cpv. 1 CPP
art. 453 cpv. 1 CPP
art. 454 cpv. 1 CPP
art. 280 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 cf. a CPP-TI
Incarto n.
60.2011.82
Lugano
7 aprile 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.3.2011
presentato da
RE 1
patr. da:,
per supposta ritardata e denegata
giustizia nei confronti del procuratore
pubblico Moreno Capella
nella trattazione dell’inc. MP __________;
preso atto delle osservazioni 25/28.3.2011
del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
ritenuto che tutte le altre parti,
interpellate, non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito
di un procedimento penale aperto nei confronti di RE 1, in data 21.9.2010 il
magistrato inquirente ha emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa (DA __________),
ritenendolo colpevole di appropriazione indebita ripetuta, in relazione a fatti
risalenti gli anni 1995-1996 quando il reclamante gestiva la __________;
che in data
4/5.10.2010 RE 1 ha presentato ricorso contro tale decreto di accusa all’allora
Camera dei ricorsi penali, chiedendone l’annullamento in ragione di problematiche
connesse con l’intervenuta prescrizione, nonché vizi di forma;
che con
sentenza 2.12.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha accolto, per quanto ricevibile,
Fatti
il predetto ricorso, annullando il DA __________, invitando il procuratore
pubblico alla rettifica del suddetto decreto con l’indicazione delle
circostanze temporali in cui i fatti sarebbero avvenuti e trasmettendo il
ricorso all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto per le censure di sua
competenza (cfr. sentenza 2.12.2010, inc. CRP __________);
che con
sentenza 30.12.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, in merito
al precitato DA __________, ha accolto il ricorso di RE 1 per violazione del
suo diritto di essere sentito (inc. GIAR __________);
che in data
25.1.2011 il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio finale di RE
1 ai sensi dell’art. 317 CPP;
che con
scritto 9.2.2011 il qui reclamante, per il tramite del suo patrocinatore, ha notificato
al procuratore pubblico “importanti vizi procedurali riguardanti i verbali
raccolti quasi 15 anni orsono e sui quali si baserebbe l’intera ipotesi di
reato attribuita a RE 1”, invocando anche il principio della parità di
trattamento (reclamo 17/18.3.2011, p. 4);
che in data
16.2.2011 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente un’istanza di complemento
istruttorio, chiedendo l’assunzione di determinate prove;
che tale
istanza è stata in gran parte respinta con decisione di complemento istruttorio
4.3.2011 (cfr. art. 318 cpv. 2 CPP);
che in data
7.3.2011 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un nuovo
decreto d’accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita (DA __________);
che con il
presente reclamo 17/18.3.2011 RE 1 si è rivolto a questa Corte rimproverando
al procuratore pubblico di non aver dato alcun seguito né a quanto indicato
nella sentenza 2.12.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, né in quella 30.12.2010
dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, né al suo scritto 9.2.2011
nel quale lamentava vizi procedurali importanti relativi ai verbali raccolti
nel corso dell’inchiesta, il reclamante lamenta inoltre una violazione del
principio della parità di trattamento;
che di
principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito
positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie
evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in
un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha
denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione
o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando,
pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo
adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato
ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni
dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto
Considerandi
sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP.
1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139),
e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo
e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales
n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances
de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);
che, in ogni
caso, nella presente fattispecie non si può ritenere che il procuratore
pubblico non abbia dato seguito all’inchiesta ed abbia tenuto un atteggiamento
passivo;
che
dall’esame dell’incarto MP __________, risulta infatti che, dopo le decisioni
CRP e Giar, già in data 25.1.2011 si è tenuto l’interrogatorio finale dell’imputato
ai sensi dell’art. 317 CPP;
che a seguito
dello scritto 9.2.2011 e dell’istanza di complemento istruttorio 16.2.2011 di RE
1, il magistrato inquirente ha emanato tempestivamente in data 4.3.2011 la decisione
di complemento istruttorio e in data 7.3.2011 il DA __________;
che tra gli scritti 9.2.2011
e 16.2.2011 di RE 1 e la decisione di complemento istruttorio (4.3.2011) e
l’emanazione del DA __________ (7.3.2011), sono trascorsi pochi giorni;
che, visto
quanto precede, l’argomento sollevato da RE 1 di denegata/ritardata giustizia giusta
l’art. 393 cpv. 2 lit. a in fine CPP, è stato invocato abusivamente ed in
maniera irrita;
che concretamente il reclamo
è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di
mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di
prove;
che l’art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in
generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi
immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore
(1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”;
che secondo
il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato
entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art.
212.
CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di
impugnare un decreto d’accusa mediante reclamo a questa Corte;
che neppure
la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell’art. 318 cpv. 2 CPP è
impugnabile (art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità
di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale;
che, più in
generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove
la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi
al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante,
ai sensi dell’art. 394 lit. b CPP;
che anche l’argomento della
parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso
essere esaminato nel merito;
che medesimo discorso vale
per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto
comunque l’art. 448 cpv. 2 CPP;
che il
reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che la tassa
di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme applicabili, in particolare
gli art. 393 ss. CPP,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta)
sono a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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