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Decisione

60.2011.82

Reclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico

7 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il predetto ricorso, annullando il DA __________, invitando il procuratore

pubblico alla rettifica del suddetto decreto con l’indicazione delle

circostanze temporali in cui i fatti sarebbero avvenuti e trasmettendo il

ricorso all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto per le censure di sua

competenza (cfr. sentenza 2.12.2010, inc. CRP __________);

che con

sentenza 30.12.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, in merito

al precitato DA __________, ha accolto il ricorso di RE 1 per violazione del

suo diritto di essere sentito (inc. GIAR __________);

che in data

25.1.2011 il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio finale di RE

1 ai sensi dell’art. 317 CPP;

che con

scritto 9.2.2011 il qui reclamante, per il tramite del suo patrocinatore, ha notificato

al procuratore pubblico “importanti vizi procedurali riguardanti i verbali

raccolti quasi 15 anni orsono e sui quali si baserebbe l’intera ipotesi di

reato attribuita a RE 1”, invocando anche il principio della parità di

trattamento (reclamo 17/18.3.2011, p. 4);

che in data

16.2.2011 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente un’istanza di complemento

istruttorio, chiedendo l’assunzione di determinate prove;

che tale

istanza è stata in gran parte respinta con decisione di complemento istruttorio

4.3.2011 (cfr. art. 318 cpv. 2 CPP);

che in data

7.3.2011 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un nuovo

decreto d’accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita (DA __________);

che con il

presente reclamo 17/18.3.2011 RE 1 si è rivolto a questa Corte rimproverando

al procuratore pubblico di non aver dato alcun seguito né a quanto indicato

nella sentenza 2.12.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, né in quella 30.12.2010

dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, né al suo scritto 9.2.2011

nel quale lamentava vizi procedurali importanti relativi ai verbali raccolti

nel corso dell’inchiesta, il reclamante lamenta inoltre una violazione del

principio della parità di trattamento;

che di

principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito

positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie

evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in

un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha

denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione

o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando,

pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo

adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato

ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni

dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto

Considerandi

sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP.

1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139),

e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo

e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales

n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances

de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);

che, in ogni

caso, nella presente fattispecie non si può ritenere che il procuratore

pubblico non abbia dato seguito all’inchiesta ed abbia tenuto un atteggiamento

passivo;

che

dall’esame dell’incarto MP __________, risulta infatti che, dopo le decisioni

CRP e Giar, già in data 25.1.2011 si è tenuto l’interrogatorio finale dell’imputato

ai sensi dell’art. 317 CPP;

che a seguito

dello scritto 9.2.2011 e dell’istanza di complemento istruttorio 16.2.2011 di RE

1, il magistrato inquirente ha emanato tempestivamente in data 4.3.2011 la decisione

di complemento istruttorio e in data 7.3.2011 il DA __________;

che tra gli scritti 9.2.2011

e 16.2.2011 di RE 1 e la decisione di complemento istruttorio (4.3.2011) e

l’emanazione del DA __________ (7.3.2011), sono trascorsi pochi giorni;

che, visto

quanto precede, l’argomento sollevato da RE 1 di denegata/ritardata giustizia giusta

l’art. 393 cpv. 2 lit. a in fine CPP, è stato invocato abusivamente ed in

maniera irrita;

che concretamente il reclamo

è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di

mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di

prove;

che l’art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in

generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi

immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore

(1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”;

che secondo

il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato

entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art.

212.

CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di

impugnare un decreto d’accusa mediante reclamo a questa Corte;

che neppure

la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell’art. 318 cpv. 2 CPP è

impugnabile (art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità

di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale;

che, più in

generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove

la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi

al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante,

ai sensi dell’art. 394 lit. b CPP;

che anche l’argomento della

parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso

essere esaminato nel merito;

che medesimo discorso vale

per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto

comunque l’art. 448 cpv. 2 CPP;

che il

reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile;

che la tassa

di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme applicabili, in particolare

gli art. 393 ss. CPP,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta)

sono a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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