60.2011.88
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
18 maggio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.88
Data decisione, Autorità:
18.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.88
Lugano
18 maggio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/21.3.2011 presentata da
RE 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia,
degli atti di cui all’incarto MP __________ e del NLP __________;
premesso che la richiesta datata 17.3.2011
è giunta al Ministero pubblico il 21.3.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 21.3.2011, rilevando che nulla osta alla trasmissione degli
atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della segnalazione 26/27.8.2009, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RE 1 per
l’ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli giusta l’art. 187 CP, sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 emanato dal procuratore pubblico
Marisa Alfier (NLP __________ – inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – RE 1 ha chiesto la trasmissione, in copia, degli atti
di cui al surriferito procedimento penale e del relativo decreto di non luogo a
procedere (NLP __________).
Con scritto 22.3.2011,
sollecitato il 12.4.2011, questa Corte ha chiesto all’istante di precisare i
motivi alla base della sua richiesta, per poter stabilire l’adempimento o meno
dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Con scritto 9/10.5.2011 RE 1
si è scusato per il ritardo della sua risposta, avendo subito un intervento
chirurgico. Ha ripresentato la sua richiesta di ottenere copia degli atti di
cui all’incarto MP __________ e del NLP __________, poiché smarrito. L’interesse giuridico legittimo si
fonda sul fatto che è intenzionato a trasmettere la documentazione alla CTR di __________.
A seguito della richiesta
10.5.2011 di questa Corte di produrre un certificato medico attestante il
periodo di degenza in ospedale, ha prodotto diversa documentazione, da cui
risulta che è stato effettivamente operato il 28.3.2011 (doc. 6).
Come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si oppone all’istanza.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte.
La sua richiesta, per contro,
di ottenere copia di tutti gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ non può essere accolta.
Dalla lettura dell’incarto
penale emerge che la fattispecie in esame è particolare e delicata, sia per la
natura del procedimento penale, sia per la situazione famigliare creatasi
attorno alla minorenne __________, figlia del qui istante.
Dal punto di vista
dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della
giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse
dell’istante, poiché è stato parte del procedimento penale di cui all’incarto
MP __________ nel frattempo archiviato.
Ciononostante, nella
necessaria ponderazione degli interessi delle parti in gioco, nel caso in esame
gli interessi della minorenne __________ devono prevalere su quelli del padre.
A ciò aggiungasi che se la
CTR di __________ dovesse avere bisogno di compulsare gli atti del procedimento
penale in questione, può formulare presso questa Corte un’istanza ex art. 62
cpv. 4 LOG.
Va infine evidenziato che nel
decreto di non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________) il procuratore
pubblico ha esposto in modo chiaro la fattispecie, riprendendo la querela, gli
interrogatori esperiti in sede di polizia e lo scritto 21.3.2010 della psicologa
e psicoterapeuta __________.
Alla
luce di quanto sopra esposto, la richiesta del qui istante viene accolta
limitatamente al decreto di
non luogo a procedere 19.1.2011 (NLP __________), che viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali
(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per
Fatti
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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