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Decisione

60.2011.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2011.89

Data decisione, Autorità:

21.12.2011, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante (non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale, poiché si trova ancora in espiazione della pena)

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2011.89

Lugano

21 dicembre

2011/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un suo verbale

d’interrogatorio;

premesso che la richiesta datata 3.03.2011,

spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il

tramite del procuratore

generale John Noseda – l’ha

trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza

formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha

avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________)

per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art.

Considerandi

322.

ter CP;

che

il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno

20.02.2008

emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza

degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero

pubblico a questa Corte – IS 1

chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005

nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);

che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte

(sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito

verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa

fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a

trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

che

a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi

personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si

trova ancora in espiazione della pena;

che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato

verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;

che in siffatte circostanze mal si vede in

che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente

il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;

che

Dispositivo

per questi motivi l’istanza deve essere respinta;

che

vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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