60.2011.89
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21 dicembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2011.89
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indagato quale istante (non è adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell'istante prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale, poiché si trova ancora in espiazione della pena)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.89
Lugano
21 dicembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/21.03.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un suo verbale
d’interrogatorio;
premesso che la richiesta datata 3.03.2011,
spedita il 7.03.2007, è giunta al Ministero pubblico l’8.03.2011, che – per il
tramite del procuratore
generale John Noseda – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 21.03.2011, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 20.12.2005 il Ministero pubblico ha
avviato, d’ufficio, delle indagini preliminari, tra l’altro, a carico di IS 1 (__________)
per corruzione di pubblici ufficiali svizzeri / corruzione attiva giusta l’art.
Considerandi
322.
ter CP;
che
il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno
20.02.2008
emanato dall’allora procuratore generale Bruno Balestra per inesistenza
degli estremi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero
pubblico a questa Corte – IS 1
chiede di ottenere copia del verbale della sua deposizione resa il 22.12.2005
nell’ambito del surriferito procedimento penale (doc. 1.a);
che su richiesta 23.03.2011 di questa Corte
(sollecitata l’11.04.2011), IS 1 ha precisato di necessitare copia del surriferito
verbale per i suoi atti, poiché nessuno lo avrebbe autorizzato a vedere cosa
fosse stato scritto nel medesimo ed essendo l’anno prossimo intenzionato a
trasferirsi presso il PCT La Stampa (doc. 2 – doc. 4);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
che
a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame non è adempiuto un interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sugli interessi
personali delle altre parti coinvolte nel suddetto procedimento penale (inc. MP __________), poiché il medesimo si
trova ancora in espiazione della pena;
che a ciò aggiungasi che dalla lettura del postulato
verbale d’interrogatorio 22.12.2005 non emerge nulla di rilevante;
che in siffatte circostanze mal si vede in
che modo questo verbale possa servire al qui istante per chiedere eventualmente
il suo trasferimento presso il PCT La Stampa;
che
Dispositivo
per questi motivi l’istanza deve essere respinta;
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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