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Decisione

60.2011.93

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa

11 maggio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 28.2.2011, ritenuto che nell’ambito del procedimento penale i fatti erano

stati sufficientemente chiariti, il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di impiego di stranieri

sprovvisti di permesso giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr [“per

avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina __________

__________, non autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera,

come cubista presso il locale notturno __________, per almeno 16 serate”, fatti avvenuti a __________ da gennaio

ad ottobre 2010].

Ha

proposto la condanna alla pena pecuniaria di CHF 10'200.-- (60 aliquote giornaliere

da CHF 170.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di tre anni, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e

di spese.

Al

decreto di accusa (DA __________) RE 1 ha interposto opposizione il 9/10.3.2011; l’imputato si è contestualmente riservato la facoltà di motivare

l’impugnativa rispettivamente di chiedere l’assunzione di prove nel seguito

della procedura. Ha inoltre domandato di trasmettergli copia degli atti

all’incarto.

b. Copia

delle pagine del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che lo concernevano

è stata a lui inviata in data 10.3.2011.

c. Con

decisione 11.3.2011 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa

28.2.2011 (DA __________) ed

ha parimenti trasmesso gli atti del procedimento alla competente autorità per

procedere al dibattimento, indicando che il decreto di accusa, giusta l’art.

356 cpv. 1 CPP, era considerato come atto di accusa.

d. Con

gravame 25/28.3.2011 RE 1 domanda che sia annullata la predetta decisione e che

gli atti siano rinviati al procuratore pubblico affinché, garantito il diritto

di essere sentito, proceda nei suoi incombenti come esposto nei considerandi.

Il

reclamante sottolinea che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP può essere

interposto reclamo contro “le decisioni e gli atti procedurali (…) del

pubblico ministero”; la limitazione di cui all’art. 394 lit. b CPP

(inammissibilità del reclamo contro la reiezione di istanze probatorie che

possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di

primo grado) non sarebbe applicabile: in discussione non sarebbe la mancata

assunzione di prove, ma il diritto di essere sentito, vanificato da detta

decisione.

Rileva

che, a’ sensi dell’art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione al decreto di accusa,

“il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio

sull’opposizione medesima”. Secondo il Messaggio concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21.12.2005 riguardante la predetta disposizione,

il caso passerebbe nuovamente nelle mani del pubblico ministero, che

svolgerebbe dapprima una vera e propria procedura preliminare, nella quale

assumerebbe le prove necessarie.

Il

procuratore pubblico non gli avrebbe dato la possibilità di motivare la propria

opposizione e di fornire prove a suo sostegno.

Il

CPP, a differenza del CPP TI, disporrebbe che, in caso di opposizione, gli atti

rimangano presso il magistrato inquirente, che – “assunte le prove” –

decide a’ sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.

Il

decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi

riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i

fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti”

(art. 352 cpv. 1 CPP).

Il

procuratore pubblico, a cui sarebbe stata preannunciata l’intenzione di

motivare l’opposizione, non avrebbe atteso oltre, in lesione del suo diritto di

essere sentito, svuotando di ogni significato (pratico) la procedura prevista

in caso di opposizione.

Questo

modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di

giustizia: non gli sarebbe stata data la possibilità di difendersi, evitando

(forse) un inutile dibattimento.

La

decisione di cui all’art. 355 cpv. 3 CPP sarebbe prematura.

Inoltre

– secondo il Commentario CPP, Bernasconi – la chiusura del complemento

istruttorio e l’imminente decisione avrebbero dovuto essergli comunicate in

analogia all’art. 318 CPP.

La

circostanza che potrà difendersi davanti al tribunale di primo grado sarebbe

irrilevante: patirebbe infatti comunque sicuro pregiudizio perché dovrà subire

un processo (pubblicità, ecc.).

e. Delle

osservazioni del procuratore pubblico si dirà, per quanto necessario, nei considerandi

successivi in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame – inoltrato il 25/28.3.2011 – contro la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico con cui

ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) a carico di RE 1 adempie

le esigenze di forma e di motivazione.

Resta

da determinare se esso sia proponibile contro la decisione di conferma del decreto

di accusa, ovvero se questa Corte sia competente a pronunciarsi in materia di

decreto di accusa.

2.

2.1.

La

procedura del decreto di accusa disciplinata agli art. 352-356 CPP è una procedura

speciale del CPP.

Essa

prevede che, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi

dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico

ministero emette un decreto di accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale

revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca

della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a.

una multa; b. una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c.

un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d. una pena detentiva

non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP).

A

determinate condizioni, dette pene possono essere cumulate (art. 352 cpv. 3

CPP), anche con misure (art. 352 cpv. 2 CPP).

Il

decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può

essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico

ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico

ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel

rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad

eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354

cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene

sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

Se

è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(Messaggio concernente l’unificazione del

diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art.

355.

CPP n. 1), che assume le

ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv.

1.

CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a.

confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un

nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo

grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

Se decide di confermare il decreto di

accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza

indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale. In tal caso, il decreto di accusa è considerato come atto di

accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Il

tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e

dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP); quest’ultima può essere ritirata fino

alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv. 3 CPP). Se il decreto di accusa

non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero

affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).

2.2

Secondo

la dottrina (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7) la decisione

del procuratore pubblico al

termine della procedura in caso di opposizione non è di

principio impugnabile con

reclamo.

Restano

tuttavia riservati i rimedi di diritto contro il (nuovo) decreto di accusa (art.

355.

cpv. 3 lett. c CPP), impugnabile con opposizione (art. 354 CPP) o il decreto di abbandono (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP),

impugnabile con reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP) (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7).

Pacifico

che non sia dato il reclamo contro la decisione di promuovere l’accusa (art.

355.

cpv. 3 lit. d CPP), come peraltro avviene nella procedura ordinaria (art.

324.

cpv. 2 CPP).

Pacifico

pure che non sia impugnabile la conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3

lett. a CPP), essendo considerata dal Codice quale atto d’accusa ed imponendo

il Codice di trasmettere senza indugio gli atti al tribunale di 1° grado (art.

356.

cpv. 1 CPP).

2.3

L’esclusione

del reclamo contro la conferma di un decreto di accusa in applicazione dell’art.

355.

cpv. 3 lit. a CPP risulta a maggior ragione in considerazione della particolarità

della procedura del decreto di accusa, pensata per accelerare i procedimenti penali

nei casi di piccola criminalità (Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1192).

2.3.1

Il

decreto di accusa costituisce una proposta di accusa per risolvere il caso in

modo extragiudiziario (Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194). Nell’ipotesi in cui il magistrato

inquirente decida di confermarlo dopo opposizione, è invero considerato un atto

di accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP).

Come

detto, la promozione dell’accusa (a differenza del diritto previgente, art. 201

CPP TI), non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M.A. NIGGLI, art. 324 CPP n. 18), fatto che – secondo il Messaggio (concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, p. 1178) – mira soprattutto a garantire la celerità del procedimento.

Sempre

contrariamente al diritto previgente (art. 212 CPP TI) e in ossequio al suddetto

imperativo di celerità, il CPP esclude la possibilità di presentare reclamo nei

confronti di un decreto di accusa, e

questo parimenti nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la

ritualità del decreto di accusa e della relativa procedura oppure la competenza

del procuratore pubblico (Commentario

CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; C. SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO,

art. 354 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1; cfr. anche

A. KELLER, Kommentar zur StPO, art. 393 CPP n. 18).

Il

solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’

sensi dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto

sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel

quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono

giustificate (Messaggio concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,

art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).

2.3.2

Il

procedimento penale, ritornato nella competenza del procuratore pubblico dopo

opposizione, può sfociare, come esposto, nella conferma del decreto di accusa

(art. 355 cpv. 3 lit. a CPP).

In

tal caso, non è più prevista la possibilità di opposizione. Gli atti sono

trasmessi senza indugio al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP). Non

essendo data opposizione, a maggior ragione non è dato reclamo.

La predetta conferma costituisce una mera

fase della procedura di opposizione, che comporta l’apertura del procedimento

giudiziario (nel cui contesto si determinerà la plausibilità delle imputazioni)

e la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP).

Ammettere

la possibilità di aggravarsi contro la conferma del decreto di accusa, significherebbe

riconoscere all’imputato [ed agli altri diretti interessati rispettivamente al

pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel

rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP)] una facoltà

di inoltrare reclamo che non esiste neppure in precedenza, al momento

dell’emanazione del decreto d’accusa (a cui è stato fatto opposizione) e

contraddire il suddetto principio di celerità introducendo, contrariamente agli

intendimenti del legislatore, un’ulteriore autorità di controllo non prevista

dalla procedura del decreto di accusa.

L’esame

della promozione dell’accusa (e quindi della conferma del DA che secondo il

diritto previgente competeva, anche, all’allora Camera dei ricorsi penali) è riservato

al giudice di merito, a cui il procuratore pubblico, se decide di confermare il

decreto di accusa, trasmette senza indugio gli atti affinché svolga la

procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), in applicazione degli art. 328

ss. CPP (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 1; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP

n. 1), ed esamini d’ufficio preliminarmente, secondo l’art. 329 CPP, la validità

del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) [Commentario CPP

– P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 2; BSK

StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2].

Gli

stessi lavori preparatori alla legge menzionano che la rinuncia al reclamo a’

sensi degli art. 393 ss. CPP è giustificata perché l’art. 330 (divenuto l’art. 329)

CPP esige che chi dirige il procedimento nel tribunale adito esamini

immediatamente dopo avere ricevuto l’atto di accusa se questo, e il pertinente

fascicolo, sono stati allestiti regolarmente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, p. 1178).

3.

Il

reclamante impugna la decisione di conferma del decreto di accusa 11.3.2011,

emanata secondo l’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP.

Il

gravame – in applicazione di quanto esposto ai considerandi precedenti – è nondimeno

irricevibile siccome rimedio di diritto improponibile contro il decreto di accusa

e la sua conferma.

Non

si deve quindi entrare nel merito delle censure invocate, tra cui la violazione

del diritto di essere sentito, che saranno esaminate – preliminarmente – dal

tribunale di primo grado, come peraltro riconosce esplicitamente l’imputato [“Mi

riferisco al fascicolo indicato al margine, per comunicarle che avverso la

conferma del decreto di accusa, (…), ho interposto reclamo alla Corte dei

reclami penali, con motivazioni che a mio giudizio rendono nullo o annullabile

il decreto stesso, circostanza che andrà in ogni caso chiarita in via

preliminare (art. 356 cpv. 2 CPP)” (scritto 28/29.3.2011 dell’avv. PR 1

alla Pretura penale)].

4.

L’impugnativa

è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 352 ss. e 393 ss. CPP, 1

ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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