60.2011.93
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa
11 maggio 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.93
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa
CONFERMA DEL DECRETO D'ACCUSA
art. 352 CPP
art. 353 CPP
art. 354 CPP
art. 355 CPP
art. 356 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2011.93
Lugano
11 maggio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 25/28.3.2010 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico
Antonio Perugini con cui ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 per
titolo di impiego di
stranieri sprovvisti di permesso (DA __________);
richiamati gli scritti 30/31.3.2011 del presidente
della Pretura penale Marco Kraushaar – con cui comunica di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte – e 31.3/1.4.2011 del
magistrato inquirente – che, dopo avere esposto le sue ragioni, propone la reiezione
del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 28.2.2011, ritenuto che nell’ambito del procedimento penale i fatti erano
stati sufficientemente chiariti, il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di impiego di stranieri
sprovvisti di permesso giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr [“per
avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina __________
__________, non autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera,
come cubista presso il locale notturno __________, per almeno 16 serate”, fatti avvenuti a __________ da gennaio
ad ottobre 2010].
Ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria di CHF 10'200.-- (60 aliquote giornaliere
da CHF 170.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e
di spese.
Al
decreto di accusa (DA __________) RE 1 ha interposto opposizione il 9/10.3.2011; l’imputato si è contestualmente riservato la facoltà di motivare
l’impugnativa rispettivamente di chiedere l’assunzione di prove nel seguito
della procedura. Ha inoltre domandato di trasmettergli copia degli atti
all’incarto.
b. Copia
delle pagine del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che lo concernevano
è stata a lui inviata in data 10.3.2011.
c. Con
decisione 11.3.2011 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa
28.2.2011 (DA __________) ed
ha parimenti trasmesso gli atti del procedimento alla competente autorità per
procedere al dibattimento, indicando che il decreto di accusa, giusta l’art.
356 cpv. 1 CPP, era considerato come atto di accusa.
d. Con
gravame 25/28.3.2011 RE 1 domanda che sia annullata la predetta decisione e che
gli atti siano rinviati al procuratore pubblico affinché, garantito il diritto
di essere sentito, proceda nei suoi incombenti come esposto nei considerandi.
Il
reclamante sottolinea che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP può essere
interposto reclamo contro “le decisioni e gli atti procedurali (…) del
pubblico ministero”; la limitazione di cui all’art. 394 lit. b CPP
(inammissibilità del reclamo contro la reiezione di istanze probatorie che
possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di
primo grado) non sarebbe applicabile: in discussione non sarebbe la mancata
assunzione di prove, ma il diritto di essere sentito, vanificato da detta
decisione.
Rileva
che, a’ sensi dell’art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione al decreto di accusa,
“il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio
sull’opposizione medesima”. Secondo il Messaggio concernente l’unificazione
del diritto processuale penale del 21.12.2005 riguardante la predetta disposizione,
il caso passerebbe nuovamente nelle mani del pubblico ministero, che
svolgerebbe dapprima una vera e propria procedura preliminare, nella quale
assumerebbe le prove necessarie.
Il
procuratore pubblico non gli avrebbe dato la possibilità di motivare la propria
opposizione e di fornire prove a suo sostegno.
Il
CPP, a differenza del CPP TI, disporrebbe che, in caso di opposizione, gli atti
rimangano presso il magistrato inquirente, che – “assunte le prove” –
decide a’ sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.
Il
decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi
riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i
fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti”
(art. 352 cpv. 1 CPP).
Il
procuratore pubblico, a cui sarebbe stata preannunciata l’intenzione di
motivare l’opposizione, non avrebbe atteso oltre, in lesione del suo diritto di
essere sentito, svuotando di ogni significato (pratico) la procedura prevista
in caso di opposizione.
Questo
modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di
giustizia: non gli sarebbe stata data la possibilità di difendersi, evitando
(forse) un inutile dibattimento.
La
decisione di cui all’art. 355 cpv. 3 CPP sarebbe prematura.
Inoltre
– secondo il Commentario CPP, Bernasconi – la chiusura del complemento
istruttorio e l’imminente decisione avrebbero dovuto essergli comunicate in
analogia all’art. 318 CPP.
La
circostanza che potrà difendersi davanti al tribunale di primo grado sarebbe
irrilevante: patirebbe infatti comunque sicuro pregiudizio perché dovrà subire
un processo (pubblicità, ecc.).
e. Delle
osservazioni del procuratore pubblico si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
successivi in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 25/28.3.2011 – contro la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico con cui
ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) a carico di RE 1 adempie
le esigenze di forma e di motivazione.
Resta
da determinare se esso sia proponibile contro la decisione di conferma del decreto
di accusa, ovvero se questa Corte sia competente a pronunciarsi in materia di
decreto di accusa.
2.
2.1.
La
procedura del decreto di accusa disciplinata agli art. 352-356 CPP è una procedura
speciale del CPP.
Essa
prevede che, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi
dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico
ministero emette un decreto di accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale
revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca
della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a.
una multa; b. una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c.
un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d. una pena detentiva
non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP).
A
determinate condizioni, dette pene possono essere cumulate (art. 352 cpv. 3
CPP), anche con misure (art. 352 cpv. 2 CPP).
Il
decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può
essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico
ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico
ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel
rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad
eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354
cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene
sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).
Se
è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero
(Messaggio concernente l’unificazione del
diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art.
355.
CPP n. 1), che assume le
ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv.
1.
CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a.
confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un
nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo
grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di
accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza
indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura
dibattimentale. In tal caso, il decreto di accusa è considerato come atto di
accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Il
tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e
dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP); quest’ultima può essere ritirata fino
alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv. 3 CPP). Se il decreto di accusa
non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero
affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).
2.2
Secondo
la dottrina (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7) la decisione
del procuratore pubblico al
termine della procedura in caso di opposizione non è di
principio impugnabile con
reclamo.
Restano
tuttavia riservati i rimedi di diritto contro il (nuovo) decreto di accusa (art.
355.
cpv. 3 lett. c CPP), impugnabile con opposizione (art. 354 CPP) o il decreto di abbandono (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP),
impugnabile con reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP) (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7).
Pacifico
che non sia dato il reclamo contro la decisione di promuovere l’accusa (art.
355.
cpv. 3 lit. d CPP), come peraltro avviene nella procedura ordinaria (art.
324.
cpv. 2 CPP).
Pacifico
pure che non sia impugnabile la conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3
lett. a CPP), essendo considerata dal Codice quale atto d’accusa ed imponendo
il Codice di trasmettere senza indugio gli atti al tribunale di 1° grado (art.
356.
cpv. 1 CPP).
2.3
L’esclusione
del reclamo contro la conferma di un decreto di accusa in applicazione dell’art.
355.
cpv. 3 lit. a CPP risulta a maggior ragione in considerazione della particolarità
della procedura del decreto di accusa, pensata per accelerare i procedimenti penali
nei casi di piccola criminalità (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1192).
2.3.1
Il
decreto di accusa costituisce una proposta di accusa per risolvere il caso in
modo extragiudiziario (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194). Nell’ipotesi in cui il magistrato
inquirente decida di confermarlo dopo opposizione, è invero considerato un atto
di accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP).
Come
detto, la promozione dell’accusa (a differenza del diritto previgente, art. 201
CPP TI), non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M.A. NIGGLI, art. 324 CPP n. 18), fatto che – secondo il Messaggio (concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, p. 1178) – mira soprattutto a garantire la celerità del procedimento.
Sempre
contrariamente al diritto previgente (art. 212 CPP TI) e in ossequio al suddetto
imperativo di celerità, il CPP esclude la possibilità di presentare reclamo nei
confronti di un decreto di accusa, e
questo parimenti nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la
ritualità del decreto di accusa e della relativa procedura oppure la competenza
del procuratore pubblico (Commentario
CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; C. SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO,
art. 354 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1; cfr. anche
A. KELLER, Kommentar zur StPO, art. 393 CPP n. 18).
Il
solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’
sensi dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto
sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel
quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono
giustificate (Messaggio concernente l’unificazione
del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,
art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
2.3.2
Il
procedimento penale, ritornato nella competenza del procuratore pubblico dopo
opposizione, può sfociare, come esposto, nella conferma del decreto di accusa
(art. 355 cpv. 3 lit. a CPP).
In
tal caso, non è più prevista la possibilità di opposizione. Gli atti sono
trasmessi senza indugio al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP). Non
essendo data opposizione, a maggior ragione non è dato reclamo.
La predetta conferma costituisce una mera
fase della procedura di opposizione, che comporta l’apertura del procedimento
giudiziario (nel cui contesto si determinerà la plausibilità delle imputazioni)
e la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP).
Ammettere
la possibilità di aggravarsi contro la conferma del decreto di accusa, significherebbe
riconoscere all’imputato [ed agli altri diretti interessati rispettivamente al
pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel
rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP)] una facoltà
di inoltrare reclamo che non esiste neppure in precedenza, al momento
dell’emanazione del decreto d’accusa (a cui è stato fatto opposizione) e
contraddire il suddetto principio di celerità introducendo, contrariamente agli
intendimenti del legislatore, un’ulteriore autorità di controllo non prevista
dalla procedura del decreto di accusa.
L’esame
della promozione dell’accusa (e quindi della conferma del DA che secondo il
diritto previgente competeva, anche, all’allora Camera dei ricorsi penali) è riservato
al giudice di merito, a cui il procuratore pubblico, se decide di confermare il
decreto di accusa, trasmette senza indugio gli atti affinché svolga la
procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), in applicazione degli art. 328
ss. CPP (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 1; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP
n. 1), ed esamini d’ufficio preliminarmente, secondo l’art. 329 CPP, la validità
del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) [Commentario CPP
– P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 2; BSK
StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2].
Gli
stessi lavori preparatori alla legge menzionano che la rinuncia al reclamo a’
sensi degli art. 393 ss. CPP è giustificata perché l’art. 330 (divenuto l’art. 329)
CPP esige che chi dirige il procedimento nel tribunale adito esamini
immediatamente dopo avere ricevuto l’atto di accusa se questo, e il pertinente
fascicolo, sono stati allestiti regolarmente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, p. 1178).
3.
Il
reclamante impugna la decisione di conferma del decreto di accusa 11.3.2011,
emanata secondo l’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP.
Il
gravame – in applicazione di quanto esposto ai considerandi precedenti – è nondimeno
irricevibile siccome rimedio di diritto improponibile contro il decreto di accusa
e la sua conferma.
Non
si deve quindi entrare nel merito delle censure invocate, tra cui la violazione
del diritto di essere sentito, che saranno esaminate – preliminarmente – dal
tribunale di primo grado, come peraltro riconosce esplicitamente l’imputato [“Mi
riferisco al fascicolo indicato al margine, per comunicarle che avverso la
conferma del decreto di accusa, (…), ho interposto reclamo alla Corte dei
reclami penali, con motivazioni che a mio giudizio rendono nullo o annullabile
il decreto stesso, circostanza che andrà in ogni caso chiarita in via
preliminare (art. 356 cpv. 2 CPP)” (scritto 28/29.3.2011 dell’avv. PR 1
alla Pretura penale)].
4.
L’impugnativa
è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 352 ss. e 393 ss. CPP, 1
ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster