60.2012.100
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento del territorio (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) quale istante
4 aprile 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.100
Data decisione, Autorità:
04.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento del territorio (Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.100
Lugano
4 aprile 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.02./16.03.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di
abbandono (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 29.02.2012
è giunta al Ministero pubblico il 2.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 16.03.2012;
richiamate le osservazioni 22/23.03.2012 di
PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e 23/26.03.2012 di PI 3, __________,
e di PI 4, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 2, __________), che
comunicano di non opporsi alla richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni
26.03.2012 del procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________, verso le ore __________, in territorio di __________, si è verificato
un incidente della circolazione stradale avente quali protagonisti PI 2 (__________),
conducente dell’autovettura __________, targata TI __________, e __________, (__________),
che era in sella al motoveicolo __________, targato __________, il quale a
seguito dell’impatto con la predetta automobile è deceduto sul posto;
che
con decisione 2.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale promosso a carico di PI 2 per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione
alle norme della circolazione (ABB __________);
che
il successivo gravame 13.11.2009 intitolato "atto di accusa (proposta)" è stato dichiarato
irricevibile dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che il 19.4.2010 il Tribunale federale ha
respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in materia penale 26/27.1.2010
presentato dai proponenti contro la predetta sentenza (inc. __________);
che
con istanza 7/8.6.2010 PI 3 e PI 4 hanno postulato la revoca del decreto di abbandono
2.11.2009 (ABB __________) e la promozione dell’accusa (ai sensi del CPP TI) nei
confronti di PI 2 per omicidio colposo (art. 117 CP) e grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) (inc. CRP __________);
che
con giudizio 19.8.2010 – non impugnato – l’allora Camera dei ricorsi penali ha
respinto la predetta domanda di revoca (inc. CRP __________);
che
con la presente istanza –
trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1 chiede di ottenere la
trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________);
che
a suffragio della sua richiesta precisa che "(…) nel tentativo di incasso delle spese
sostenute dallo Stato per porre rimedio all’inquinamento del manto stradale
avvenuto in occasione dell’incidente citato a margine, le assicurazioni della
signora PI 2 e del defunto __________, rifiutano l’addebito delle spese sostenendo
entrambe la colpa è da imputare alla controparte" e di necessitare
delle motivazioni che stanno alla base del decreto di abbandono "(…).
Per poter decidere circa l’imputazione dei costi di intervento dei pompieri (…)"
(istanza 29.02./16.03.2012);
che,
come esposto in entrata, PI 2 e PI 3 e il di lei figlio PI 4, non si oppongono
alla richiesta;
che
il procuratore pubblico, dal canto suo, non ha formulato osservazioni in
merito;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame –
visti i motivi addotti nella sua richiesta e la finalità per la quale chiede la
trasmissione del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità istante
prevalente sui diritti personali di PI 2, di PI 3 e di PI 4, i quali peraltro
non si sono opposti alla domanda, potendo il suo contenuto essere utile per valutare
chi debba effettivamente sopportare i costi cagionati dall’intervento dei pompieri
riguardo all’incidente verificatosi il __________;
che
di conseguenza il decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) viene
trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che
stante la natura dell’autorità richiedente e della presente istanza, si
rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster