60.2012.101
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità
9 maggio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2012.101
Data decisione, Autorità:
09.05.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità
DECESSO DELLA PERSONA DENUNCIATA
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE
RICEVIBILITÀ
art. 212 CPP
art. 220 CPP
art. 379 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.101
Lugano
9 maggio 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20.3.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Ursula Züblin (inc. GPC __________) che ha ordinato la sua carcerazione
preventiva in relazione al procedimento penale inc. MP __________;
ritenuto che in data 24.3.2012 il
reclamante è deceduto in carcere, come da comunicazione 26.3.2012 del Ministero
pubblico;
richiamate le osservazioni 27/28.3.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali afferma
che al momento dell’emanazione della decisione erano dati i presupposti per la
conferma della domanda di carcerazione, e per il resto rinvia alla decisione
impugnata e si rimette al giudizio di questa Corte;
ritenuto che in data 28.3.2012 questa Corte
ha interpellato il patrocinatore del reclamante circa la sussistenza di
circostanze particolari tali da giustificare l’emanazione della decisione in
assenza di un interesse giuridico attuale;
preso atto dello scritto 5/6.4.2012 del
patrocinatore mediante il quale comunica che la sorella e la moglie del defunto
desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere
una verifica sull’effettiva validità della detenzione preventiva;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di una colluttazione avvenuta a __________ la sera dell’__________, RE
1 è stato fermato. Sentito prima in polizia (il 9.3.2012) e poi dal procuratore
pubblico (il 10.3.2012), la sua carcerazione preventiva è stata richiesta da quest’ultimo
il medesimo giorno per le ipotesi di reato di omicidio intenzionale tentato, lesioni
gravi, semplici e disobbedienza a decisioni dell’autorità.
b.Il medesimo giorno, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha indetto l’udienza (inc. GPC __________).
In
data 12.3.2012, il magistrato ha ordinato la carcerazione preventiva del
reclamante, per un periodo di un mese (accogliendo solo parzialmente la
richiesta del procuratore pubblico di due mesi).
Il
magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza
in base alle parziali ammissioni del reclamante, sommate a quanto riferito da __________
e dalla moglie separata del reclamante.
Ha
pure ammesso l’esistenza di un pericolo di collusione, sia con __________ (rispetto
al quale era necessario procedere con un confronto), sia rispretto alla moglie
separata.
Il
magistrato ha lasciato aperta la questione a sapere se fosse dato anche un pericolo
di recidiva ed un pericolo di commissione di un grave crimine.
c. Contro
tale decisione il reclamante ha interposto gravame, affermando in sostanza di
non essere autore del reato, ma di essersi limitato unicamente a difendersi,
esercitando quindi una legittima difesa con il coltellino tuttofare.
Contesta
che __________ possa essere qualificato di vittima della situazione, essendo
stato quest’ultimo ad affrontarlo con fare aggressivo e munito di un’arma (bastone
tattico), impedendogli in tal modo l’unica via di fuga.
Contesta
categoricamente la versione dei fatti fornita da __________ e dalla di lui moglie
separata: quest’ultima, indicata quale ragazza di __________, avrebbe preso
parte a favore di quest’ultimo.
Il
reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, in quanto __________
e la sua ragazza (ovvero la moglie separata del reclamante) avrebbero avuto
tutto il tempo per concordare e confezionare le loro versioni, nel tragitto tra
il luogo dei fatti e l’ospedale, subito dopo i fatti incriminati.
Inoltre,
se ammesso un pericolo di collusione, lo stesso sarebbe dato anche in capo
all’altro protagonista dell’episodio violento. Infine sarebbe difficile anche
solo credere che il reclamante possa inquinare le versioni dell’altro
protagonista e della sua ragazza (moglie separata del reclamante).
Il
reclamante contesta pure il pericolo di recidiva o di possibile commissione di
un grave reato, così come ritiene che, in base al principio della
proporzionalità, esisterebbero delle misure sostitutive idonee (quali l’obbligo
di dimora presso il proprio domicilio e il divieto di contattare __________ e
la moglie separata) in luogo della carcerazione preventiva.
Considerandi
1.
1.1.
A’
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011
del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può
impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano,
prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di
sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, presentato il 20.3.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
12.3.2012
del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione
preventiva (inc. GPC__________), è tempestivo.
RE
1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, era
pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
1.3
RE
1.
è deceduto quattro giorni dopo la presentazione del gravame.
Di principio occorre
ricordare che il decesso dell’imputato comporta estinzione dell’azione penale.
Ciò esclude di principio l’emanazione di una decisione.
Considerato
l’intervenuto decesso, è inoltre venuto meno l’interesse attuale all’emanazione
della decisione.
Occorre
quindi chinarsi preliminarmente sulla questione a sapere se un interesse anche
solo virtuale in capo agli eredi sia sufficiente per entrare nel merito del gravame.
1.3.1
Interpellato
a proposito da questa Corte, il patrocinatore del defunto reclamante ha
comunicato che la sorella e la moglie desiderano che la decisione su reclamo ex
art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della
detenzione preventiva.
1.3.2
Il presupposto della
legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a
ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
Per
stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo
l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il
bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura
individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà
personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione
di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare
legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali
reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione
delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente
e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo
virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che
includono l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).
1.3.3
Sotto
la vigenza dell’art. 88 della vecchia OG il Tribunale federale ha ritenuto che,
di principio, un detenuto posto in libertà non avesse un interesse pratico ed
attuale da far valere in una procedura di ricorso di diritto pubblico contro la
sua carcerazione: la censura di violazione dell’art. 5 CEDU e dei diritti di
difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge potevano essere sollevati
nell’ambito della procedura di indennizzo.
Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinunciava
all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura
che, come tale, poteva ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui
soluzione presentava un significato fondamentale e se era dato un interesse
pubblico sufficiente (DTF 125
I 394).
Anche
con riferimento all’art. 81
LTF (in virtù del quale ha diritto di
interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame
in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che
debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del
principio di economia di procedura.
In
una recente sentenza, il Tribunale federale ha ammesso che, in presenza di circostanze
particolari, può esaminare nel merito un ricorso (in materia di libertà personale)
nonostante la scarcerazione del ricorrente. Queste circostanze particolari sono
realizzate ad esempio in un caso di manifesta violazione della CEDU e nel quale
la riparazione chiesta dal ricorrente poteva essergli accordata immediatamente,
mediante l’accertamento di questa lesione e una riparazione dei costi a lui più
favorevole, e ciò al fine di garantire una via giudiziaria effettiva davanti ad
un’istanza nazionale, giusta l’art. 13 CEDU (DTF 136 I 274).
Nel
caso specifico, una persona arrestata era stata tradotta avanti il giudice dell’arresto
solo 65 ore dopo il fermo, in violazione dell’art. 5 § 3 CEDU e della relativa
giurisprudenza del Tribunale federale che consente al massimo un termine di 48 ore
per la comparizione.
1.3.4
Il
gravame qui in esame mira esclusivamente a contestare l’esistenza dei presupposti
per ordinare la carcerazione preventiva.
È
manifesto che queste contestazioni non realizzino un caso particolare ai sensi
della surriferita giurisprudenza del TF, tale da giustificare l’esame del
merito nonostante il decesso.
1.3.5
Ci
si può chiedere se l’intervenuto decesso in carcere possa giustificare un esame
a posteriore delle condizioni della carcerazione preventiva.
Considerato
come comunque il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale riferito
al decesso in carcere del defunto reclamante, se di rilievo, il quesito sarà
chiarito in quella sede.
1.3.6
In
ragione dell’intervenuto decesso del reclamante nelle more del reclamo, e richiamato
quanto esposto, venuto meno l’interesse attuale, il gravame è irricevibile.
2.
Data
la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile
il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e
393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.In
quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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