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Decisione

60.2012.101

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità

9 maggio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di una colluttazione avvenuta a __________ la sera dell’__________, RE

1 è stato fermato. Sentito prima in polizia (il 9.3.2012) e poi dal procuratore

pubblico (il 10.3.2012), la sua carcerazione preventiva è stata richiesta da quest’ultimo

il medesimo giorno per le ipotesi di reato di omicidio intenzionale tentato, lesioni

gravi, semplici e disobbedienza a decisioni dell’autorità.

b.Il medesimo giorno, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha indetto l’udienza (inc. GPC __________).

In

data 12.3.2012, il magistrato ha ordinato la carcerazione preventiva del

reclamante, per un periodo di un mese (accogliendo solo parzialmente la

richiesta del procuratore pubblico di due mesi).

Il

magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza

in base alle parziali ammissioni del reclamante, sommate a quanto riferito da __________

e dalla moglie separata del reclamante.

Ha

pure ammesso l’esistenza di un pericolo di collusione, sia con __________ (rispetto

al quale era necessario procedere con un confronto), sia rispretto alla moglie

separata.

Il

magistrato ha lasciato aperta la questione a sapere se fosse dato anche un pericolo

di recidiva ed un pericolo di commissione di un grave crimine.

c. Contro

tale decisione il reclamante ha interposto gravame, affermando in sostanza di

non essere autore del reato, ma di essersi limitato unicamente a difendersi,

esercitando quindi una legittima difesa con il coltellino tuttofare.

Contesta

che __________ possa essere qualificato di vittima della situazione, essendo

stato quest’ultimo ad affrontarlo con fare aggressivo e munito di un’arma (bastone

tattico), impedendogli in tal modo l’unica via di fuga.

Contesta

categoricamente la versione dei fatti fornita da __________ e dalla di lui moglie

separata: quest’ultima, indicata quale ragazza di __________, avrebbe preso

parte a favore di quest’ultimo.

Il

reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, in quanto __________

e la sua ragazza (ovvero la moglie separata del reclamante) avrebbero avuto

tutto il tempo per concordare e confezionare le loro versioni, nel tragitto tra

il luogo dei fatti e l’ospedale, subito dopo i fatti incriminati.

Inoltre,

se ammesso un pericolo di collusione, lo stesso sarebbe dato anche in capo

all’altro protagonista dell’episodio violento. Infine sarebbe difficile anche

solo credere che il reclamante possa inquinare le versioni dell’altro

protagonista e della sua ragazza (moglie separata del reclamante).

Il

reclamante contesta pure il pericolo di recidiva o di possibile commissione di

un grave reato, così come ritiene che, in base al principio della

proporzionalità, esisterebbero delle misure sostitutive idonee (quali l’obbligo

di dimora presso il proprio domicilio e il divieto di contattare __________ e

la moglie separata) in luogo della carcerazione preventiva.

Considerandi

1.

1.1.

A’

sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011

del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può

impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano,

prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di

sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, presentato il 20.3.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

12.3.2012

del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione

preventiva (inc. GPC__________), è tempestivo.

RE

1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, era

pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

1.3

RE

1.

è deceduto quattro giorni dopo la presentazione del gravame.

Di principio occorre

ricordare che il decesso dell’imputato comporta estinzione dell’azione penale.

Ciò esclude di principio l’emanazione di una decisione.

Considerato

l’intervenuto decesso, è inoltre venuto meno l’interesse attuale all’emanazione

della decisione.

Occorre

quindi chinarsi preliminarmente sulla questione a sapere se un interesse anche

solo virtuale in capo agli eredi sia sufficiente per entrare nel merito del gravame.

1.3.1

Interpellato

a proposito da questa Corte, il patrocinatore del defunto reclamante ha

comunicato che la sorella e la moglie desiderano che la decisione su reclamo ex

art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della

detenzione preventiva.

1.3.2

Il presupposto della

legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a

ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

Per

stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo

l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il

bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura

individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà

personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione

di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare

legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali

reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione

delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente

e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo

virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che

includono l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).

1.3.3

Sotto

la vigenza dell’art. 88 della vecchia OG il Tribunale federale ha ritenuto che,

di principio, un detenuto posto in libertà non avesse un interesse pratico ed

attuale da far valere in una procedura di ricorso di diritto pubblico contro la

sua carcerazione: la censura di violazione dell’art. 5 CEDU e dei diritti di

difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge potevano essere sollevati

nell’ambito della procedura di indennizzo.

Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinunciava

all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura

che, come tale, poteva ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui

soluzione presentava un significato fondamentale e se era dato un interesse

pubblico sufficiente (DTF 125

I 394).

Anche

con riferimento all’art. 81

LTF (in virtù del quale ha diritto di

interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi

all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame

in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che

debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del

principio di economia di procedura.

In

una recente sentenza, il Tribunale federale ha ammesso che, in presenza di circostanze

particolari, può esaminare nel merito un ricorso (in materia di libertà personale)

nonostante la scarcerazione del ricorrente. Queste circostanze particolari sono

realizzate ad esempio in un caso di manifesta violazione della CEDU e nel quale

la riparazione chiesta dal ricorrente poteva essergli accordata immediatamente,

mediante l’accertamento di questa lesione e una riparazione dei costi a lui più

favorevole, e ciò al fine di garantire una via giudiziaria effettiva davanti ad

un’istanza nazionale, giusta l’art. 13 CEDU (DTF 136 I 274).

Nel

caso specifico, una persona arrestata era stata tradotta avanti il giudice dell’arresto

solo 65 ore dopo il fermo, in violazione dell’art. 5 § 3 CEDU e della relativa

giurisprudenza del Tribunale federale che consente al massimo un termine di 48 ore

per la comparizione.

1.3.4

Il

gravame qui in esame mira esclusivamente a contestare l’esistenza dei presupposti

per ordinare la carcerazione preventiva.

È

manifesto che queste contestazioni non realizzino un caso particolare ai sensi

della surriferita giurisprudenza del TF, tale da giustificare l’esame del

merito nonostante il decesso.

1.3.5

Ci

si può chiedere se l’intervenuto decesso in carcere possa giustificare un esame

a posteriore delle condizioni della carcerazione preventiva.

Considerato

come comunque il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale riferito

al decesso in carcere del defunto reclamante, se di rilievo, il quesito sarà

chiarito in quella sede.

1.3.6

In

ragione dell’intervenuto decesso del reclamante nelle more del reclamo, e richiamato

quanto esposto, venuto meno l’interesse attuale, il gravame è irricevibile.

2.

Data

la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile

il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e

393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.In

quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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