60.2012.104
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale
26 aprile 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2012.104
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale
CALUNNIA
DIFFAMAZIONE
INDIZIO DI REATO
RECLAMO
VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
art. 310 CPP
art. 322 CPP
art. 393 CPP
art. 173 CPS
art. 174 CPS
art. 321 CPS
Incarto n.
60.2012.104
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2012 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 emanato
dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale
dipendente da sua querela 20/22.2.2012 nei confronti di PI 1, __________, per
titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale (NLP __________);
richiamate le osservazioni 22/23.3.2012 del
magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle motivazioni
contenute nel decreto impugnato, rimettendosi – nel contempo – al giudizio di
questa Corte;
richiamate le osservazioni 29.3/3.4.2012 di
PI 1, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con esposto 20/22.2.2012 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009, per titolo di diffamazione,
calunnia e violazione del segreto professionale, in relazione al contenuto delle
osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che lo stesso ha presentato presso questa
Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (cfr. inc.
CRP __________).
Lo scritto di cui sopra ha il
seguente tenore: “(...). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta
un profilo psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia
narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (...).”
(osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 di PI 1).
b. Con
decisione 7.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere
in capo al suddetto procedimento penale, in mancanza dei presupposti oggettivi
e soggettivi dei reati ipotizzati in sede di querela (NLP __________).
c. Con
tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’apertura
di un “procedimento penale” a carico di PI 1 (reclamo 20/21.3.2012, p.
2).
La reclamante contesta la conclusione
alla quale è giunto il magistrato inquirente, sostenendo che il querelato è
stato ufficialmente anche suo medico curante. A riprova di ciò la stessa allega
al reclamo delle fatture nonché delle ricette ad opera di PI 1.
La stessa ritiene di essere
stata calunniata, diffamata e che il querelato “abbia violato gravemente il
segreto tra medico-paziente. La circostanza che nel contempo vi sia una
relazione matrimoniale, non autorizza il medico ad esporre pubblicamente
dichiarazioni ‘di chiara configurazione tecnico-medica’” (reclamo
20/21.3.2012, p. 2).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322
cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza
(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 20/21.3.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto
di non luogo a procedere 7.3.2012 (NLP __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
RE
1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile
in ordine.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti
impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica
di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.
310.
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per
principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una
diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
A
carico di PI 1 sono innanzitutto stati ipotizzati i reati di diffamazione
giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un
terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale
incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 2. ed., art.
173.
CP n. 1 ss.)] e calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito
chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che
possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F.
RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)].
3.2
L’onore
protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato
una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1).
Gli art. 173 ss. CP proteggono l’onore
personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di
comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore,
che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili
di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per
comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2.
ed., art. 173 CP n. 2 a 8). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire
spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito
professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1
ss. ad vor art. 173 CP; BSK
Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad vor art. 173 CP; DTF
119.
IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_600/2007 del 22.2.2008).
Se l'allegazione sia tale da nuocere alla
reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che
possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha
in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle
circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995,
9; B. CORBOZ, op. cit., art.
173.
CP n. 42; S. TRECHSEL, op. cit., art. 173 ss. CP n. 11; StGB PK – S.
TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., n. 11 ad vor art. 173 CP).
L’intenzionalità si deve riferire
all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il
dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus
iniurandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni
possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le
abbia proferite (cfr. BSK
Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7 s.).
3.3
Oggetto della querela penale 20/22.2.2012
sono le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che PI 1 ha inviato a questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (inc. CRP __________).
La reclamante ritiene lesivo
del suo onore penalmente protetto giusta gli art. 173 ss. CP, in particolare,
il seguente passaggio (querela penale 20/22.2.2012, p. 2): “(…). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta un profilo
psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia
narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (…)”.
Ora,
come detto al considerando precedente, per determinare se un’affermazione sia
lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona
interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un
destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione
oggettiva) nel quale la stessa è stata espressa.
La
lettura integrale dello scritto incriminato permette di dire che il querelato
ha cercato di portare la sua versione dei fatti, nell’ambito di un procedimento
penale nel quale lui è stato, tra gli altri, querelato/denunciato sempre da RE
1.
per titolo di vie di fatto e aggressione.
Le
affermazioni riportate nello scritto non conferiscono l’impressione che a RE 1
manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto.
Nella
valutazione della valenza di un’esternazione, deve come detto essere considerato
anche il contesto in cui essa è stata proferita, poiché un’identica espressione
può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta.
Nel caso concreto le osservazioni del querelato sono pervenute a codesta Corte,
la quale ha dovuto determinarsi sul
procedimento penale pendente tra le parti nell’ambito dell’inc. CRP __________.
Lo
scritto è pertanto stato inviato ad una cerchia ristretta di persone
perfettamente coscienti del particolare contesto in cui le affermazioni esposte
sono state formulate, segnatamente i rapporti alquanto tesi tra gli ex-coniugi
[cfr., in analogia, la giurisprudenza di cui alla sentenza 2.9.2009 dell’allora
Corte di cassazione e di revisione penale in re G.S., inc. __________,
confermata dall’Alta Corte il 22.12.2009 (inc.6B_906/2009)].
Il
decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela.
4.
4.1.
A
carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale
giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i
difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del
Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici,
come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro
confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia
nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono parimenti puniti gli studenti che
rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile
anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli
studi.
Ai sensi della cifra 2 di tale
disposizione, la rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso
dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi
detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.
4.2
La lista delle professioni
enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto,
concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un
interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321
CP n. 19 e ss.).
La persona che esercita una
delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza
del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi:
qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle
professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista
apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B.
CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.).
Tramite il consenso
dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso
dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha
un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere
la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla
levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad
alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti
concludenti.
L’atto delittuoso consiste
quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In
ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art.
321.
cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere
l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti
di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321
cifra 3 CP. Il fatto che il terzo non autorizzato sia lui stesso tenuto a
mantenere il segreto non esclude la commissione dell’infrazione (B. CORBOZ, op.
cit., art. 321 CP n. 67 e ss.).
Tale infrazione può essere
commessa unicamente intenzionalmente. L’intenzione, anche sotto forma di dolo
eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito.
Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che
fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano
il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano
la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso
accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ,
op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).
4.3
Presupposto oggettivo della
disposizione di cui all’art. 321 CP è quindi il fatto di svelare un segreto ad
uno dei professionisti indicati e nell’ambito della loro professione o di cui gli
stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio della stessa o in occasione dei
loro studi.
Se l’informazione è comunicata
agli stessi in quanto persone private, l’art. 321 CP non trova applicazione (PC
CP - M. DUPUIS / B. GELLER /
G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, art. 321 CP n. 26
e ss).
Ora, dopo il passaggio
incriminato, PI 1 specifica che “a tale conclusione giungo dopo anni di
convivenza con laRE 1, pluriannuale terapia di coppia in comune, nonché grazie
alle mie nozioni professionali” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012).
In siffatte circostanze,
questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il
magistrato inquirente secondo cui “le incriminate dichiarazioni, seppur di
chiara configurazione tecnico-medica, non si fondano sulla circostanza che tra
querelato e querelante vi fosse un rapporto professionale, bensì sul fatto che
i due fossero coniugi” (decreto di non luogo a procedere 7.3.2012, p. 2,
NLP __________).
Per stessa ammissione della
reclamante infatti, unitamente all’ex-marito, quest’ultima ha seguito una
terapia di coppia presso i dr. med. __________ e __________ (cfr. verbale di
interrogatorio 26.5.2011 di RE 1, p. 4, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8, inc. MP __________).
In tale ambito, quindi in
veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a
conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui
stesso confermato.
Il fatto poi che il querelato
abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie
generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come
risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso
sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo
stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte
dal segreto professionale.
In
queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente
confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui
all’art. 321 CP.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309
- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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