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Decisione

60.2012.104

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale

26 aprile 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con esposto 20/22.2.2012 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009, per titolo di diffamazione,

calunnia e violazione del segreto professionale, in relazione al contenuto delle

osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che lo stesso ha presentato presso questa

Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (cfr. inc.

CRP __________).

Lo scritto di cui sopra ha il

seguente tenore: “(...). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta

un profilo psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia

narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (...).”

(osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 di PI 1).

b. Con

decisione 7.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere

in capo al suddetto procedimento penale, in mancanza dei presupposti oggettivi

e soggettivi dei reati ipotizzati in sede di querela (NLP __________).

c. Con

tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’apertura

di un “procedimento penale” a carico di PI 1 (reclamo 20/21.3.2012, p.

2).

La reclamante contesta la conclusione

alla quale è giunto il magistrato inquirente, sostenendo che il querelato è

stato ufficialmente anche suo medico curante. A riprova di ciò la stessa allega

al reclamo delle fatture nonché delle ricette ad opera di PI 1.

La stessa ritiene di essere

stata calunniata, diffamata e che il querelato “abbia violato gravemente il

segreto tra medico-paziente. La circostanza che nel contempo vi sia una

relazione matrimoniale, non autorizza il medico ad esporre pubblicamente

dichiarazioni ‘di chiara configurazione tecnico-medica’” (reclamo

20/21.3.2012, p. 2).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322

cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con il gravame si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza

(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 20/21.3.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto

di non luogo a procedere 7.3.2012 (NLP __________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

RE

1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile

in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti

impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica

di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310.

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale - per

principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una

diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

A

carico di PI 1 sono innanzitutto stati ipotizzati i reati di diffamazione

giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un

terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale

incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 2. ed., art.

173.

CP n. 1 ss.)] e calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito

chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o

rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che

possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera,

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F.

RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)].

3.2

L’onore

protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato

una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1).

Gli art. 173 ss. CP proteggono l’onore

personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di

comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore,

che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili

di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per

comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2.

ed., art. 173 CP n. 2 a 8). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire

spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito

professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1

ss. ad vor art. 173 CP; BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad vor art. 173 CP; DTF

119.

IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale

6B_600/2007 del 22.2.2008).

Se l'allegazione sia tale da nuocere alla

reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che

possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha

in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle

circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995,

9; B. CORBOZ, op. cit., art.

173.

CP n. 42; S. TRECHSEL, op. cit., art. 173 ss. CP n. 11; StGB PK – S.

TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., n. 11 ad vor art. 173 CP).

L’intenzionalità si deve riferire

all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il

dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus

iniurandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni

possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le

abbia proferite (cfr. BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7 s.).

3.3

Oggetto della querela penale 20/22.2.2012

sono le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che PI 1 ha inviato a questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (inc. CRP __________).

La reclamante ritiene lesivo

del suo onore penalmente protetto giusta gli art. 173 ss. CP, in particolare,

il seguente passaggio (querela penale 20/22.2.2012, p. 2): “(…). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta un profilo

psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia

narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (…)”.

Ora,

come detto al considerando precedente, per determinare se un’affermazione sia

lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona

interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un

destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione

oggettiva) nel quale la stessa è stata espressa.

La

lettura integrale dello scritto incriminato permette di dire che il querelato

ha cercato di portare la sua versione dei fatti, nell’ambito di un procedimento

penale nel quale lui è stato, tra gli altri, querelato/denunciato sempre da RE

1.

per titolo di vie di fatto e aggressione.

Le

affermazioni riportate nello scritto non conferiscono l’impressione che a RE 1

manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto.

Nella

valutazione della valenza di un’esternazione, deve come detto essere considerato

anche il contesto in cui essa è stata proferita, poiché un’identica espressione

può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta.

Nel caso concreto le osservazioni del querelato sono pervenute a codesta Corte,

la quale ha dovuto determinarsi sul

procedimento penale pendente tra le parti nell’ambito dell’inc. CRP __________.

Lo

scritto è pertanto stato inviato ad una cerchia ristretta di persone

perfettamente coscienti del particolare contesto in cui le affermazioni esposte

sono state formulate, segnatamente i rapporti alquanto tesi tra gli ex-coniugi

[cfr., in analogia, la giurisprudenza di cui alla sentenza 2.9.2009 dell’allora

Corte di cassazione e di revisione penale in re G.S., inc. __________,

confermata dall’Alta Corte il 22.12.2009 (inc.6B_906/2009)].

Il

decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela.

4.

4.1.

A

carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale

giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i

difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del

Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici,

come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro

confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia

nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono parimenti puniti gli studenti che

rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile

anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli

studi.

Ai sensi della cifra 2 di tale

disposizione, la rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso

dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi

detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.

4.2

La lista delle professioni

enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto,

concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un

interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321

CP n. 19 e ss.).

La persona che esercita una

delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza

del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi:

qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle

professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista

apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B.

CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.).

Tramite il consenso

dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso

dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha

un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere

la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla

levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad

alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti

concludenti.

L’atto delittuoso consiste

quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In

ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art.

321.

cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere

l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti

di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321

cifra 3 CP. Il fatto che il terzo non autorizzato sia lui stesso tenuto a

mantenere il segreto non esclude la commissione dell’infrazione (B. CORBOZ, op.

cit., art. 321 CP n. 67 e ss.).

Tale infrazione può essere

commessa unicamente intenzionalmente. L’intenzione, anche sotto forma di dolo

eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito.

Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che

fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano

il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano

la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso

accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ,

op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).

4.3

Presupposto oggettivo della

disposizione di cui all’art. 321 CP è quindi il fatto di svelare un segreto ad

uno dei professionisti indicati e nell’ambito della loro professione o di cui gli

stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio della stessa o in occasione dei

loro studi.

Se l’informazione è comunicata

agli stessi in quanto persone private, l’art. 321 CP non trova applicazione (PC

CP - M. DUPUIS / B. GELLER /

G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, art. 321 CP n. 26

e ss).

Ora, dopo il passaggio

incriminato, PI 1 specifica che “a tale conclusione giungo dopo anni di

convivenza con laRE 1, pluriannuale terapia di coppia in comune, nonché grazie

alle mie nozioni professionali” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012).

In siffatte circostanze,

questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il

magistrato inquirente secondo cui “le incriminate dichiarazioni, seppur di

chiara configurazione tecnico-medica, non si fondano sulla circostanza che tra

querelato e querelante vi fosse un rapporto professionale, bensì sul fatto che

i due fossero coniugi” (decreto di non luogo a procedere 7.3.2012, p. 2,

NLP __________).

Per stessa ammissione della

reclamante infatti, unitamente all’ex-marito, quest’ultima ha seguito una

terapia di coppia presso i dr. med. __________ e __________ (cfr. verbale di

interrogatorio 26.5.2011 di RE 1, p. 4, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8, inc. MP __________).

In tale ambito, quindi in

veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a

conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui

stesso confermato.

Il fatto poi che il querelato

abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie

generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come

risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso

sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo

stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte

dal segreto professionale.

In

queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente

confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui

all’art. 321 CP.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309

- 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste

a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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