60.2012.105
Istanza di ispezione degli atti. terzo (Studio legale) quale istante
4 aprile 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2012.105
Data decisione, Autorità:
04.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo (Studio legale) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.105
Lugano
4 aprile 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.03.2012 presentata dallo
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di due sentenze
anonimizzate (passate in giudicato) citate nel REP. 94;
premesso che la richiesta datata 16.03.2012 è stata inviata il medesimo giorno, via fax, al
Tribunale penale cantonale, che il 20/21.03.2012 l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con il presente scritto – trasmesso dal Tribunale penale cantonale, per competenza,
a questa Corte a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – un’assistente
dello IS 1 postula la trasmissione delle sentenze datate __________ e __________
emanate dalla Corte delle assise criminali e citate nel REP. 94 del 1961;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico
da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad
ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, delle due sentenze
in questione, essendo citate nel REP. 94 (e quindi verosimilmente anche dalla
dottrina e dalla giurisprudenza) e potendo dunque essere utili ai suoi collaboratori
per le loro incombenze;
che
in siffatte circostanze le sentenze datate __________ e __________ emanate dalla
Corte delle assise criminali vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata
(e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle parti coinvolte nei procedimenti
penali nel frattempo archiviati), all’istante unitamente alla presente decisione;
che
vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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