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Decisione

60.2012.106

Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti

25 settembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che gli istanti non hanno prodotto alcun

documento ufficiale attestante il loro effettivo rapporto di parentela con ┼PI 3;

che dagli atti del procedimento penale in

questione emerge in ogni caso che

IS 1 é il padre del defunto ┼PI 3 e che quest’ultimo non aveva figli e

Considerandi

quindi è certamente erede legale;

che

in siffatte circostanze nella

fattispecie in esame – stante i motivi apportati nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

perlomeno da parte di IS 1, in qualità di genitore, ad esaminare gli atti del

procedimento penale archiviato inerente al di lui figlio PI 3, nel frattempo

deceduto;

che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se

del caso, a fotocopiare, presso questa Corte l’incarto MP __________, l’incarto __________ della Pretura

penale e l’incarto CCRP __________ inerenti a ┼PI 3, concordando i tempi di accesso con i

collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

che l’istanza è accolta ai sensi delle

surriferite considerazioni;

che stante la particolarità della

fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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