60.2012.106
Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti
25 settembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2012.106
Data decisione, Autorità:
25.09.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.106
Lugano
25 settembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/20.03.2012 presentata da
IS 1
IS 2
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere gli
atti di un procedimento penale inerenti ad un loro parente nel frattempo deceduto;
premesso che la richiesta (priva di data) è
giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 19/20.03.2012, precisando che gli istanti sono il padre rispettivamente
la sorella di PI 3, deceduto il 1°.10.2007;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di un alterco avvenuto l’11.05.2005, a __________, presso il piazzale
di un esercizio pubblico tra PI 2 (__________) e PI 3 (__________), cittadino __________,
quest’ultimo ha riportato un trauma cranico con frattura occipitale infossata
sinistra ed è rimasto degente presso l’Ospedale Regionale di __________ fino al
17.05.2005 (AI 1 e AI 20 – inc. MP __________);
che di conseguenza il Ministero pubblico ha
aperto, d’ufficio, un procedimento penale contro terzi per titolo di lesioni
gravi, sub. lesioni colpose gravi (AI 2 – inc. MP __________);
che l’8.06.2005 PI 3, trovato in stato
d’incoscienza presso la sua abitazione, è stato nuovamente ricoverato d’urgenza
dapprima presso l’Ospedale regionale di __________ poi presso l’Ospedale regionale
di __________; a seguito di questo ulteriore evento PI 3 è entrato in coma (AI
20 e decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, p. 1, NLP __________ – inc.
MP __________; sentenza 22.03.2007, p. 3, inc. __________ della Pretura penale);
che
da quel giorno PI 3 non ha più ripreso conoscenza;
che
l’11/12.08.2005 PI 3, per il tramite del suo curatore e di sua moglie, ha
sporto denuncia/querela penale contro PI 2 per titolo di lesioni semplici (art.
123 CP), con richiesta di estensione al reato di lesioni gravi (art. 122 CP)
(AI 8 – inc. MP __________);
che
il 12.06.2006 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha
decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2 per i reati di lesioni
gravi (art. 122 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), avendo
stabilito che non vi era alcun nesso di causalità tra il comportamento assunto
da quest’ultimo l’11.05.2005 e lo stato fisico in cui versava PI 3 il giorno
dell’emanazione della decisione (decreto di non luogo a procedere 12.06.2006,
NLP __________ – inc. MP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stata
presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI all’allora
Camera dei ricorsi penali; il medesimo è quindi passato in giudicato;
che
lo stesso giorno (12.06.2006) l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli
ha contestualmente posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 e
lo ha ritenuto autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) "per
avere, a __________ presso il piazzale del Ristorante __________, in data
11.05.2005, cagionato per imprevidenza colpevole un danno al corpo o alla
salute di PI 3, e meglio per avere, alla guida dell’autofurgone targato __________,
dopo aver inserito la prima marcia, sebbene PI 3 si trovasse in piedi attaccato
con le mani al finestrino lato conducente, percorso alcuni metri, dal cui fatto
ne derivò che IS 2 perse l’equilibrio e cadendo a terra riportò una frattura
occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica agli atti" ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,
rinviando la parte civile al foro civile per le proprie pretese risarcitorie
(DA __________);
che al predetto decreto di accusa PI 2 ha interposto opposizione;
che statuendo sull’opposizione, con
sentenza 22.03.2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto PI 2
autore colpevole di lesioni colpose, condannandolo alla pena pecuniaria di
dieci aliquote giornaliere di CHF 90.--, per complessivi CHF 900.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della multa
di CHF 500.--, della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la
parte civile al competente foro per le sue pretese di natura civile (inc. __________
della Pretura penale);
che
con sentenza 14.05.2007 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di
seguito CCRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso 2.05.2007 presentato da PI
2, per il tramite del suo patrocinatore, contro la suddetta decisione (inc.
CCRP __________);
che la sentenza della Pretura penale e la
decisione dell’allora CCRP sono entrambe passate in giudicato il 25.06.2007;
che PI 3 è deceduto in __________
l’1.10.2007 (istanza 16/20.03.2012,
p. 1, doc. 1.a);
che con la presente richiesta – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 e IS 2, padre rispettivamente
sorella di ┼PI 3, con riferimento ai fatti accaduti a
quest’ultimo di cui si è detto poc’anzi, hanno in particolare esposto che "(…). A quattro anni dalla morte
del nostro caro PI 3 vogliamo e abbiamo il diritto come famigliari stretti di
avere in mano gli atti riguardanti il sinistro occorso ad PI 3 dato che non
siamo mai stati informati di nulla" (istanza 16/20.03.2012, p. 1 e 2);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
Fatti
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che gli istanti non hanno prodotto alcun
documento ufficiale attestante il loro effettivo rapporto di parentela con ┼PI 3;
che dagli atti del procedimento penale in
questione emerge in ogni caso che
IS 1 é il padre del defunto ┼PI 3 e che quest’ultimo non aveva figli e
Considerandi
quindi è certamente erede legale;
che
in siffatte circostanze nella
fattispecie in esame – stante i motivi apportati nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
perlomeno da parte di IS 1, in qualità di genitore, ad esaminare gli atti del
procedimento penale archiviato inerente al di lui figlio PI 3, nel frattempo
deceduto;
che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se
del caso, a fotocopiare, presso questa Corte l’incarto MP __________, l’incarto __________ della Pretura
penale e l’incarto CCRP __________ inerenti a ┼PI 3, concordando i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che l’istanza è accolta ai sensi delle
surriferite considerazioni;
che stante la particolarità della
fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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