60.2012.108
Reclamo del difensore d'ufficio contro il decreto di tassazione della nota professionale del procuratore pubblico
23 luglio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2012.108
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo del difensore d'ufficio contro il decreto di tassazione della nota professionale del procuratore pubblico
DIFENSORE D'UFFICIO
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
art. 135 CPP
art. 393 CPP
art. 1 RTARRIP
Incarto n.
60.2012.108
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21.3.2012 presentato
dall’
PR 1,
contro
la decisione 20.3.2012 del procuratore pubblico Valentina
Tuoni, concernente la nota professionale 27.2.2012 per la retribuzione della
difesa d’ufficio di RE 1, __________ (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 27/28.3.2012 e
3/4.4.2012 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del
gravame;
visto lo scritto di replica 29/30.3.2012
dell’avv. PR 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.RE 1 è stato fermato ed in seguito arrestato provvisoriamente
dalla polizia (ex art. 217 CPP) il 28/29.10.2011 in quanto gravemente indiziato,
con altri, di furto (per essere stato trovato in possesso di una grossa
quantità di merce apparentemente di provenienza furtiva), nonché di infrazione
alla LF sugli stranieri (Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1, inc.
MP __________).
Al termine del verbale di
interrogatorio 29.10.2011, dinnanzi alla polizia, RE 1 ha dichiarato di volere l’assegnazione di un difensore d’ufficio (cfr. formulario diritti e obblighi
dell’imputato, in Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1).
Durante il verbale della
persona arrestata, il medesimo giorno, il procuratore pubblico Valentina Tuoni
ha predisposto la nomina dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di RE 1,
ritenuto un caso di difesa obbligatoria (verbale della persona arrestata
29.10.2011, p. 2, AI 5). In quella sede, il procedimento è stato esteso al
reato di danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Con decreto 31.10.2011 il magistrato
inquirente ha quindi nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio (con effetto dal 29.10.2011),
con le spese della difesa a carico dello Stato riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP
(AI 16).
b. Il procedimento penale di cui sopra è
sfociato nel decreto d’accusa 14.2.2012 a carico di RE 1 per titolo di ripetuto
furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alle norme
della circolazione, entrata illegale e contravvenzione alla LStup, mediante il
quale il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria
di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna corrispondenti a complessivi
CHF 2'700.-- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni), nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (in solido
con un altro imputato) (DA __________). Tale decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.
Il difensore d’ufficio ha
dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 27.2.2012 per la
tassazione.
c.Con decisione 20.3.2012 il procuratore pubblico ha
proceduto ad una serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore
d’ufficio sopraindicata, approvandola limitatamente a CHF 3'534.50 [di cui CHF
2'912.10 per onorari (riconoscendo h 20.16, di cui h 6 alla tariffa oraria di
CHF 250.--, h 1.53 alla tariffa oraria di CHF 180.-- e h 12.63 alla tariffa
oraria di CHF 90.--), CHF 360.60 per spese/trasferte e CHF 261.80 per l’IVA], in
luogo dei postulati CHF 3'895.70.
Il magistrato inquirente ha
defalcato, per quanto qui di interesse, “il tempo esposto il 29.10.2011 per
il verbale (14.20 fino 18.45) e colloquio con cliente (./. h 0.5), come pure il
tempo di trasferta dal domicilio al Farera (./. h 0.5). I costi legati alla
stesura e all’invio della nota professionale sono a carico dell’avvocato (./. h
0.30)” (decreto di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).
d.
Con il presente tempestivo
reclamo l’avv. PR 1 chiede l’annullamento del suddetto decreto e l’approvazione
della sua nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1, per complessivi
CHF 3'831.50 (di cui CHF 3'162.10 per onorari, CHF 385.60 per spese/trasferte e
CHF 283.80 per l’IVA).
Egli afferma, in particolare,
che la detrazione di h 0.50 per l’intervento del 29.10.2011 è arbitraria,
ritenuto come lo stesso “quel giorno (...) è entrato nel carcere alle ore
13.20, per lasciarlo alle ore 18.48, per un tempo fatturabile di h 5.46, contro
le h 5.60 fatturate (che comprendevano, tuttavia, anche la chiamata dal Ministero
pubblico)” (reclamo 21.3.2012, p. 1).
Il reclamante contesta
inoltre la detrazione di h 0.50 dal tempo impiegato per il trasferimento dal
domicilio al carcere e viceversa, ritenuto che il tempo di percorrenza minimo è
infatti di “h 0.45 (= min 27), cosicché il tempo fatturato per
l’andata e il ritorno, di h 0.90, è spaccato al minuto” (reclamo 21.3.2012, p. 1).
L’avv.
PR 1 non contesta invece le tariffe orarie applicate dal magistrato inquirente,
così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi legati alla stesura ed
all’invio della nota professionale in questione.
e. Delle ulteriori motivazioni, così come
delle osservazioni del procuratore pubblico e della replica, si dirà, se necessario,
in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre
reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami
penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del
tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con
il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 21.3.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
20.3.2012
del procuratore pubblico Valentina Tuoni, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.2.1
In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,
anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.
3.
cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far
fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso
per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero
per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse
“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano
quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito
strettamente legale.
2.2
Il 5.10.2007 è stato adottato
il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011.
Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.
La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua
in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in
altri ambiti giuridici.
Il nuovo codice stabilisce
tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).
2.3
Da ciò l’applicazione, nel
presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1.1.2008.
2.4
Tale
Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1
Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,
tenendo anche conto delle complessità del caso.
All’avvocato
vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento
del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF
6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,
per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato
trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere
aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del
praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.
4.
cpv. 3 Rtar).
L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di
lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei
giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del
praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).
Al
patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 Rtar).
2.5
Viste
le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
3.
3.1.
Il
reclamante si duole innanzitutto della detrazione di h 0.50 dal tempo esposto
di h 5.60 nella nota professionale in discussione, relativo all’intervento del
29.10.2011
(colloquio con cliente e verbale di interrogatorio dinanzi al
procuratore pubblico).
Dagli atti risulta che il
patrocinatore d’ufficio di RE 1 è stato - verosimilmente - chiamato il 29.10.2011
(sabato) per presenziare all’interrogatorio di quest’ultimo dinnanzi al procuratore
pubblico, in seguito al suo arresto provvisorio la notte tra il 28 ed il
29.10.2011
L’interrogatorio è iniziato
alle ore 14.20 e si è concluso alle ore 18.45 (AI 5, inc. MP __________). All’inizio
di tale verbale RE 1 ha dichiarato di aver “avuto l’opportunità di parlare
45.
minuti con il mio difensore prima dell’inizio del presente verbale”
(verbale della persona arrestata 29.10.2011, p, 2, AI 5).
Il reclamante ha affermato di
essere entrato nel carcere alle 13.20 e di esserne uscito alle 18.48 (reclamo
21.3
, p. 1).
Ora, vista la dichiarazione
di cui sopra del patrocinato, nonché l’ora di inizio del verbale riportata agli
atti, appare credibile che l’avv. PR 1 sia entrato in carcere alle 13.20, per
iniziare il colloquio con il cliente tra le 13.25 e le 13.30 e terminarlo tra
le 14.10 e le 14.15, prima dell’inizio del verbale stesso.
Un colloquio di 45 min, così
come attestato da RE 1, appare peraltro adeguato alle circostanze specifiche.
Il tempo fatturabile dalle
13.20
alle 18.48 è quindi di h 5.46.
Nella nota d’onorario
presentata dal reclamante risulta “colloquio con cliente, VI c/o Farera”
per h 5.60, quindi h 0.14 in più rispetto a quanto calcolato sopra. L’avv. PR 1
precisa tuttavia, unicamente in questa sede, che le h 5.60 fatturate “comprendevano
(...) anche la chiamata dal Ministero pubblico” (reclamo 21.3.2012, p. 1).
Anche tale aspetto appare
credibile e il tempo di h 5.60 fatturato va pertanto riconosciuto così come
postulato.
3.2
Il reclamante contesta
inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi
di trasferta dal suo domicilio a __________ al carcere della Farera da lui
esposti nella nota d’onorario 27.2.2012. Il magistrato inquirente ha infatti affermato
di ritenere eccessivo il tempo esposto di h 0.90 e l’ha ridotto di h 0.5 (decreto
di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).
Ora, dalla documentazione
allegata al reclamo, tre varianti di “Indicazioni stradali per Via alla Stampa”,
risultano stimati tre tempi di percorrenza, di rispettivamente circa 27/30/31
min.
Prendendo il tempo di
percorrenza minimo indicato nella prima variante, segnatamente 23.0 km per un tempo di circa 27 min (h 0.45), per il tragitto di andata e ritorno si ottiene un
tempo di percorrenza totale di circa 54 min, ossia di h 0.90, così come fatturato
nella nota professionale in questione.
L’onorario esposto dall’avv. PR
1.
pari a h 0.90 per “trasferta andata e ritorno domicilio - Farera”
appare quindi adeguato e va pertanto ammesso in maniera integrale.
3.3
Si rileva, come già riportato
sopra, che il reclamante non ha contestato le tariffe orarie applicate dal
magistrato inquirente, così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi
legati alla stesura ed all’invio della nota professionale in questione (reclamo
21.3
).
3.4
L’IVA
esposta dall’avv. PR 1 nel suo reclamo 21.3.2012 (pari a CHF 283.80) non può
inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore
pubblico, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del
12.6.2009
concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP
3.9
, inc. __________].
3.5
Da quanto sopra esposto
vengono dunque riconosciuti CHF 3'162.10 di onorario e CHF 385.60 di spese, per
un totale di CHF 3'547.70.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 100.--
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il
Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La nota professionale 27.2.2012 dell’avv. PR
1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'547.70 (tremilacinquecentoquarantasette
e settanta) a carico dello Stato.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF
100.-- (cento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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