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Decisione

60.2012.108

Reclamo del difensore d'ufficio contro il decreto di tassazione della nota professionale del procuratore pubblico

23 luglio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a.RE 1 è stato fermato ed in seguito arrestato provvisoriamente

dalla polizia (ex art. 217 CPP) il 28/29.10.2011 in quanto gravemente indiziato,

con altri, di furto (per essere stato trovato in possesso di una grossa

quantità di merce apparentemente di provenienza furtiva), nonché di infrazione

alla LF sugli stranieri (Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1, inc.

MP __________).

Al termine del verbale di

interrogatorio 29.10.2011, dinnanzi alla polizia, RE 1 ha dichiarato di volere l’assegnazione di un difensore d’ufficio (cfr. formulario diritti e obblighi

dell’imputato, in Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1).

Durante il verbale della

persona arrestata, il medesimo giorno, il procuratore pubblico Valentina Tuoni

ha predisposto la nomina dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di RE 1,

ritenuto un caso di difesa obbligatoria (verbale della persona arrestata

29.10.2011, p. 2, AI 5). In quella sede, il procedimento è stato esteso al

reato di danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Con decreto 31.10.2011 il magistrato

inquirente ha quindi nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio (con effetto dal 29.10.2011),

con le spese della difesa a carico dello Stato riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP

(AI 16).

b. Il procedimento penale di cui sopra è

sfociato nel decreto d’accusa 14.2.2012 a carico di RE 1 per titolo di ripetuto

furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alle norme

della circolazione, entrata illegale e contravvenzione alla LStup, mediante il

quale il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria

di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna corrispondenti a complessivi

CHF 2'700.-- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni), nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (in solido

con un altro imputato) (DA __________). Tale decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.

Il difensore d’ufficio ha

dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 27.2.2012 per la

tassazione.

c.Con decisione 20.3.2012 il procuratore pubblico ha

proceduto ad una serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore

d’ufficio sopraindicata, approvandola limitatamente a CHF 3'534.50 [di cui CHF

2'912.10 per onorari (riconoscendo h 20.16, di cui h 6 alla tariffa oraria di

CHF 250.--, h 1.53 alla tariffa oraria di CHF 180.-- e h 12.63 alla tariffa

oraria di CHF 90.--), CHF 360.60 per spese/trasferte e CHF 261.80 per l’IVA], in

luogo dei postulati CHF 3'895.70.

Il magistrato inquirente ha

defalcato, per quanto qui di interesse, “il tempo esposto il 29.10.2011 per

il verbale (14.20 fino 18.45) e colloquio con cliente (./. h 0.5), come pure il

tempo di trasferta dal domicilio al Farera (./. h 0.5). I costi legati alla

stesura e all’invio della nota professionale sono a carico dell’avvocato (./. h

0.30)” (decreto di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).

d.

Con il presente tempestivo

reclamo l’avv. PR 1 chiede l’annullamento del suddetto decreto e l’approvazione

della sua nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1, per complessivi

CHF 3'831.50 (di cui CHF 3'162.10 per onorari, CHF 385.60 per spese/trasferte e

CHF 283.80 per l’IVA).

Egli afferma, in particolare,

che la detrazione di h 0.50 per l’intervento del 29.10.2011 è arbitraria,

ritenuto come lo stesso “quel giorno (...) è entrato nel carcere alle ore

13.20, per lasciarlo alle ore 18.48, per un tempo fatturabile di h 5.46, contro

le h 5.60 fatturate (che comprendevano, tuttavia, anche la chiamata dal Ministero

pubblico)” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

Il reclamante contesta

inoltre la detrazione di h 0.50 dal tempo impiegato per il trasferimento dal

domicilio al carcere e viceversa, ritenuto che il tempo di percorrenza minimo è

infatti di “h 0.45 (= min 27), cosicché il tempo fatturato per

l’andata e il ritorno, di h 0.90, è spaccato al minuto” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

L’avv.

PR 1 non contesta invece le tariffe orarie applicate dal magistrato inquirente,

così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi legati alla stesura ed

all’invio della nota professionale in questione.

e. Delle ulteriori motivazioni, così come

delle osservazioni del procuratore pubblico e della replica, si dirà, se necessario,

in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami

penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del

tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 21.3.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

20.3.2012

del procuratore pubblico Valentina Tuoni, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.2.1

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,

anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.

3.

cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far

fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso

per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero

per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse

“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano

quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito

strettamente legale.

2.2

Il 5.10.2007 è stato adottato

il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011.

Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.

La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua

in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in

altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce

tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3

Da ciò l’applicazione, nel

presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1.1.2008.

2.4

Tale

Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1

Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,

tenendo anche conto delle complessità del caso.

All’avvocato

vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF

6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del

praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.

4.

cpv. 3 Rtar).

L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei

giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del

praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

Al

patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 Rtar).

2.5

Viste

le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

3.

3.1.

Il

reclamante si duole innanzitutto della detrazione di h 0.50 dal tempo esposto

di h 5.60 nella nota professionale in discussione, relativo all’intervento del

29.10.2011

(colloquio con cliente e verbale di interrogatorio dinanzi al

procuratore pubblico).

Dagli atti risulta che il

patrocinatore d’ufficio di RE 1 è stato - verosimilmente - chiamato il 29.10.2011

(sabato) per presenziare all’interrogatorio di quest’ultimo dinnanzi al procuratore

pubblico, in seguito al suo arresto provvisorio la notte tra il 28 ed il

29.10.2011

L’interrogatorio è iniziato

alle ore 14.20 e si è concluso alle ore 18.45 (AI 5, inc. MP __________). All’inizio

di tale verbale RE 1 ha dichiarato di aver “avuto l’opportunità di parlare

45.

minuti con il mio difensore prima dell’inizio del presente verbale”

(verbale della persona arrestata 29.10.2011, p, 2, AI 5).

Il reclamante ha affermato di

essere entrato nel carcere alle 13.20 e di esserne uscito alle 18.48 (reclamo

21.3

, p. 1).

Ora, vista la dichiarazione

di cui sopra del patrocinato, nonché l’ora di inizio del verbale riportata agli

atti, appare credibile che l’avv. PR 1 sia entrato in carcere alle 13.20, per

iniziare il colloquio con il cliente tra le 13.25 e le 13.30 e terminarlo tra

le 14.10 e le 14.15, prima dell’inizio del verbale stesso.

Un colloquio di 45 min, così

come attestato da RE 1, appare peraltro adeguato alle circostanze specifiche.

Il tempo fatturabile dalle

13.20

alle 18.48 è quindi di h 5.46.

Nella nota d’onorario

presentata dal reclamante risulta “colloquio con cliente, VI c/o Farera”

per h 5.60, quindi h 0.14 in più rispetto a quanto calcolato sopra. L’avv. PR 1

precisa tuttavia, unicamente in questa sede, che le h 5.60 fatturate “comprendevano

(...) anche la chiamata dal Ministero pubblico” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

Anche tale aspetto appare

credibile e il tempo di h 5.60 fatturato va pertanto riconosciuto così come

postulato.

3.2

Il reclamante contesta

inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi

di trasferta dal suo domicilio a __________ al carcere della Farera da lui

esposti nella nota d’onorario 27.2.2012. Il magistrato inquirente ha infatti affermato

di ritenere eccessivo il tempo esposto di h 0.90 e l’ha ridotto di h 0.5 (decreto

di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).

Ora, dalla documentazione

allegata al reclamo, tre varianti di “Indicazioni stradali per Via alla Stampa”,

risultano stimati tre tempi di percorrenza, di rispettivamente circa 27/30/31

min.

Prendendo il tempo di

percorrenza minimo indicato nella prima variante, segnatamente 23.0 km per un tempo di circa 27 min (h 0.45), per il tragitto di andata e ritorno si ottiene un

tempo di percorrenza totale di circa 54 min, ossia di h 0.90, così come fatturato

nella nota professionale in questione.

L’onorario esposto dall’avv. PR

1.

pari a h 0.90 per “trasferta andata e ritorno domicilio - Farera”

appare quindi adeguato e va pertanto ammesso in maniera integrale.

3.3

Si rileva, come già riportato

sopra, che il reclamante non ha contestato le tariffe orarie applicate dal

magistrato inquirente, così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi

legati alla stesura ed all’invio della nota professionale in questione (reclamo

21.3

).

3.4

L’IVA

esposta dall’avv. PR 1 nel suo reclamo 21.3.2012 (pari a CHF 283.80) non può

inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore

pubblico, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del

12.6.2009

concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP

3.9

, inc. __________].

3.5

Da quanto sopra esposto

vengono dunque riconosciuti CHF 3'162.10 di onorario e CHF 385.60 di spese, per

un totale di CHF 3'547.70.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 100.--

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il

Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ La nota professionale 27.2.2012 dell’avv. PR

1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'547.70 (tremilacinquecentoquarantasette

e settanta) a carico dello Stato.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF

100.-- (cento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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