60.2012.11
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica
29 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2012.11
Data decisione, Autorità:
29.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica
PERIZIA
RECLAMO
art. 184 cpv. 3 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.11
Lugano
29 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16/17.1.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
lo scritto 4.1.2012 con il quale il procuratore
pubblico Chiara Borelli gli comunicava di volerlo sottoporre ad una perizia
psichiatrica e di voler nominare, in qualità di perito, la dr. med. __________,
comunicando pure all’imputato i quesiti peritali prospettati (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 19/20.1.2012
dell’accusatore privato PI 2 (che si rimette al giudizio di questa Corte) e
27.1.2012 del procuratore pubblico (con le quali postula che il reclamo sia
dichiarato irricevibile);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 29.12.2011 RE 1 è stato arrestato nell’ambito del procedimento penale
aperto, fra gli altri, a suo carico per titolo di reato di tentato omicidio
intenzionale, lesioni semplici, omissione di soccorso, vie di fatto e
aggressione (cfr. rapporto di arresto provvisorio 29.12.2011, AI 13);
che
la sera del 28.12.2012 RE 1, in correità con PI 1, avrebbero, a __________,
picchiato con calci e pugni e anche con una bottiglia di birra PI 2,
arrecandogli lesioni di una certa gravità;
che il 30.12.2011 il
procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto al giudice dei provvedimenti
coercitivi la carcerazione preventiva dell’imputato in considerazione di un
pericolo di collusione (AI 19);
che con decisione 31.12.2011
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza sopraindicata
considerata l’esistenza a carico dell’imputato di gravi e concreti indizi di
colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico e
meglio di un pericolo di collusione (AI 24);
che con scritto 4.1.2012 il
procuratore pubblico ha informato le parti in merito alla sua intenzione di
sottoporre a perizia psichiatrica l’imputato, comunicando loro di voler nominare
in qualità di perito la dr. med. __________ e presentando loro i quesiti peritali
ai quali “(…) il perito dovrà rispondere” (AI 34);
che
il magistrato inquirente ha inoltre dato alle parti la facoltà di esprimersi “(…)
entro 3 giorni (…)” (AI 34) (termine poi prorogato fino al 13.1.2012);
che
con reclamo inoltrato a questa Corte in data 16/17.1.2012, RE 1 ha impugnato detto scritto opponendosi all’allestimento di una perizia psichiatrica nei suoi confronti
in quanto, a suo dire, non sussisterebbero “(…) elementi che lascino
presagire la necessità di operare una perizia psichiatrica. Infatti il
medesimo: (…) non è attualmente né è stato in passato oggetto di trattamenti
psichiatrici di alcun genere; (…) consuma stupefacenti in modo sporadico (…) e
in ogni caso non ne aveva consumato prima dei fatti (…); (…) non consuma
alcolici in maniera anormale o smodata e comunque la sera dei fatti stava bevendo
la sua prima birra della serata (…); (…) non ha precedenti penali di alcun
genere, tantomeno in ambito di reati violenti contro l’integrità fisica delle
persone; (…) la dinamica dei fatti, per quanto finora è stata accertata, non
lascia presagire alla sussistenza di particolari turbe psichiche (…)” (reclamo
16/17.1.2012, p. 5 s.);
che
l’imputato ha dunque postulato l’annullamento del “(…) decreto di nomina di
perito 4 gennaio 2012 (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 7);
che
in data 16.1.2012 il procuratore pubblico ha nominato la dr. med. __________ in
qualità di perito, alfine di allestire una perizia psichiatrica sulla persona
di RE 1 (AI 65);
che in data 2/3.2.2012 RE 1 ha presentato domanda di scarcerazione (AI 181);
che con decisione 13.2.2012
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di scarcerazione
sopraindicata, ordinando la scarcerazione immediata dell’imputato (AI 216, AI
218);
che
giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;
che
con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20
cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62
cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP);
che
il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione;
che
esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che
il reclamo è – in maniera generale – ammissibile anzitutto, come indicato, contro
gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano
all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti
delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert
sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6);
che
il reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure
un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio
generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO –
J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10);
che
l’art. 184 cpv. 3 CPP garantisce alle parti il diritto di essere consultate
sulla scelta del perito e di proporre al magistrato inquirente le loro
riflessioni in merito; questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto
delle parti di essere sentite e del corollario del diritto alla ricusazione del
Considerandi
perito (DTF 118 Ia 146);
che
questo diritto delle parti di essere consultate, prima della nomina del perito,
riguarda pure i quesiti peritali;
che
idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza
sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la
decisione di competenza della direzione del procedimento (Commentario CPP, M.
GALLIANI / L. MARCELLINI, art 184 CPP n. 8);
che
con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha dunque consultato le parti,
giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, dando loro un termine per esprimersi in merito
alla persona proposta quale perito e in merito ai quesiti peritali esposti;
che
pertanto un reclamo a questa Corte contro tale semplice comunicazione appare
prematuro;
che
RE 1 ha peraltro, in data 17/18.1.2012, interposto reclamo (tuttora pendente) contro
il decreto di nomina e mandato del perito emanato dal procuratore pubblico il 16.1.2012 (art. 184 cpv. 1 CPP; inc. CRP __________);
che
questo reclamo è dunque irricevibile;
che
tassa di giustizia e spese
sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393
ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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