60.2012.114
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
4 aprile 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.114
Data decisione, Autorità:
04.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.114
Lugano
4 aprile 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/22.03.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa
(passato in giudicato) emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 15.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 21/22.03.2012, preavvisando favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 30.06.2004 IS 1 è stato interrogato in sede di polizia, poiché nel suo
portamonete (che gli era stato sottratto il giorno precedente) è stato
rinvenuto un sacchetto minigrip e un sacchetto di cellophane con tracce di
cocaina (AI 1 – inc. MP __________);
che
a seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale a suo carico sfociato
nel decreto di accusa 4.08.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco
Villa, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che
il citato decreto è passato in giudicato il 13.09.2004;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, del surriferito decreto
di accusa;
che
a suffragio della sua domanda precisa in particolare di aver trovato un posto
di lavoro stagionale a __________ e che necessiterebbe copia del suddetto
decreto, essendogli stato richiesto dall’Ufficio degli stranieri;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua istanza e la
finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) emanato a suo
carico, poiché il procedimento penale (nel frattempo archiviato) l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli deve presentare il decreto d’accusa in questione
all’Ufficio degli stranieri;
che
di conseguenza il decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) viene trasmesso, in
copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
essendo stato il qui istante già parte al procedimento penale nel frattempo archiviato,
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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