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Decisione

60.2012.119

Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suic

23 aprile 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decisione 22.12.2010 la Corte delle assise criminali ha ritenuto, tra l’altro, RE

1 (__________) autore colpevole di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta

falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a

procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di

infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e di

importazione, acquisto e deposito di monete false.

La

predetta Corte l’ha condannato, constatata la violazione del principio di

celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla

pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (decisione

22.12.2010, p. 166 ss., inc. TPC __________), pari, secondo l’indicazione del

giudice dei provvedimenti coercitivi, a sessantanove giorni.

Il

9.6.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione

e di revisione penale, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il

ricorso 11.2.2011 di RE 1 contro il citato giudizio (inc. CARP __________).

Il

Tribunale federale, con sentenza 22.12.2011, ha infine respinto l’impugnativa

presentata dall’imputato (inc. TF __________).

b. L’Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi, il 3.1.2012, ha invitato RE 1 a contattarlo entro il 17.1.2012 allo scopo di concordare tempi e modalità di espiazione della pena

detentiva di trenta mesi, dedotto il carcere preventivo.

Di

seguito, il 18.1.2012, preso atto che il condannato aveva chiesto di essere

sentito, ha fissato un’udienza per il 6.2.2012.

c. Il

6.2.2012 ha avuto luogo l’udienza, presenti Krizia Genini, segretaria giudiziaria

dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, RE 1 ed il suo legale,

per discutere il collocamento iniziale (art. 76 CP) per l’espiazione della

pena.

Il

condannato, beneficiario di AVS, ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto su

chiamata, di essere sempre domiciliato a __________ e di convivere con __________

(parimenti condannata con giudizio 22.12.2010 dalla Corte delle assise

criminali).

L’avv.

PR 1, suo legale, ha evidenziato un problema di salute di RE 1, con riferimento

al certificato 6.2.2012 del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, __________, che riportava di un forte stato di angoscia, con

pericolo di gesti estremi legato alla prospettiva di rientrare in carcere, e

concludeva per la non carcerabilità del condannato.

Il

legale ha domandato, vista anche l’età avanzata di RE 1, di vagliare la

possibilità di alternative per espiare la pena, per esempio tramite braccialetto

elettronico.

E’

infine stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio.

d. Con

decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio

dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflitta ad RE 1, ritenuto

che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico

dopo la visita di entrata da effettuare lo stesso giorno.

Il

giudice, riassunti i reati oggetto della condanna, il tema dell’udienza

6.2.2012 ed il tenore del certificato medico 6.2.2012 redatto dal dr. med. __________,

ha valutato – sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, esposta

nella decisione – se il condannato potesse iniziare l’esecuzione della pena comminatagli

presso il penitenziario “La Stampa”, se la stessa dovesse essere

rinviata o se si dovesse fare capo ad una delle deroghe alle forme di esecuzione

in applicazione dell’art. 80 CP.

Ha

rilevato che il carcere penale “La Stampa” era annoverato tra gli

stabilimenti (chiusi) in grado di garantire l’esecuzione di misure stazionarie

ed ambulatoriali. Le strutture carcerarie ticinesi disponevano di un servizio

psichiatrico che permetteva la presa a carico terapeutica specializzata per

l’esecuzione dei trattamenti ambulatoriali e stazionari. Era dunque in grado di

effettuare un trattamento antidepressivo idoneo ad arginare un eventuale rischio

di suicidio, abbastanza frequente nella realtà carceraria.

Nulla

ostava a che lo stesso dr. med. __________ continuasse il trattamento psichiatrico

in corso con sedute presso lo stabilimento di esecuzione. RE 1 avrebbe pertanto

potuto usufruire, durante l’esecuzione della pena, della medesima cura

specialistica che seguiva da qualche settimana. Ha aggiunto che il condannato,

in passato, aveva già espiato diverse pene, senza che mai fossero emersi

problemi maggiori di carattere medico o si fossero verificati atti di

autolesionismo.

Ha

indicato che il medico aveva visto il condannato in una sola occasione, pochi

giorni prima della convocazione all’udienza davanti all’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi. Il certificato medico si esprimeva in maniera non

concludente in relazione al reale rischio di un passaggio all’atto, ovvero al

suicidio.

Il

giudice ha sottolineato che, se davvero la precedente detenzione (conclusasi

con la liberazione condizionale di data 10.6.1993) l’aveva fortemente segnato

come riportato nel certificato medico, mal si comprendeva come in seguito fosse

ritornato ripetutamente a delinquere. Si poteva dedurre che la carcerazione

subita non avesse avuto su di lui alcun effetto deterrente.

La

semplice possibilità che si verificasse un’azione autolesiva non permetteva di

rinviare sine die l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, anche

perché il condannato poteva essere adeguatamente assistito e curato in carcere.

Non c’era dunque incompatibilità fra l’esecuzione della pena detentiva di

trenta mesi ed il trattamento terapeutico cui era sottoposto il condannato.

Il

giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base

delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie. Ha

menzionato che, se nel tempo sorgevano eventuali problemi maggiori di salute,

rimaneva aperta l’alternativa di procedere ad una deroga della forma di esecuzione.

Ha

respinto la postulata ammissione al gratuito patrocinio.

e. Con

gravame 23/26.3.2012 RE 1 domanda che sia annullata la citata decisione e che –

in via principale – l’incarto sia ritornato al giudice per ripronunciarsi una

volta esperiti i necessari accertamenti sul suo stato di salute, che – in via

subordinata – la sua incarcerazione sia rinviata a data da stabilire, non

appena le sue condizioni saranno migliorate, e che – in via ulteriormente subordinata

– sia ordinata l’esecuzione della pena come arresto domiciliare con

sorveglianza elettronica.

Il

reclamante rileva che, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità

dell’esecuzione della pena, avrebbe cominciato a soffrire di attacchi di ansia

e sarebbe caduto in uno stato depressivo in seguito alla grave angoscia

scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena

detentiva inflittagli. Si sarebbe rivolto al suo medico curante, che l’avrebbe inviato

al dr. med. __________. Quest’ultimo, che l’avrebbe visto l’1.2.2012, avrebbe

constatato come soffrisse di un importante stato ansioso depressivo, di un

grave stato di angoscia e di tendenze suicidarie, valutate come credibili.

Avrebbe cominciato un trattamento psicoterapeutico con assunzione di

antidepressivi e ipnosi. Il medico, che non avrebbe escluso la possibilità di

procedere con un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, avrebbe

concluso per la sua non carcerabilità ed avrebbe chiesto che le autorità decidessero

un metodo alternativo di esecuzione.

Sostiene

che il Codice penale contemplerebbe espressamente, all’art. 80, la possibilità

di derogare al principio dell’esecuzione della pena detentiva in uno stabilimento

chiuso qualora per motivi di salute il detenuto non sia carcerabile in una

simile struttura.

La

valutazione dello stato di salute di un detenuto esulerebbe manifestamente

dalle competenze di un giurista. Il giudice potrebbe (e dovrebbe) dunque avvalersi

del parere di un esperto per valutare se una persona sia o non sia carcerabile.

Non sarebbe plausibile che, quando agli atti esista il parere di uno psichiatra

che ha ritenuto la sua non carcerabilità, non si proceda quantomeno

all’esecuzione di una valutazione psichiatrica completa da parte di un esperto

nominato dal giudice medesimo.

Il

dr. med. __________ avrebbe redatto un nuovo rapporto, nel quale avrebbe dato

atto di una situazione rimasta invariata.

Il

giudice, senza sottoporre il caso ad uno psichiatra terzo e neutrale, non

avrebbe avuto gli elementi sufficienti per sostenere la di lui carcerabilità e

per sconfessare il parere di uno psichiatra esperto che si era espresso in

senso opposto. Non si potrebbe stabilire il principio della carcerabilità

rinviando eventuali accertamenti alla visita di controllo al momento della carcerazione.

La

prassi giudiziaria evocata dal giudice non sarebbe perfettamente applicabile al

suo caso, dove non si sarebbe unicamente confrontati con tendenze suicidali comuni

ad ogni esperienza di carcerazione. Queste sarebbero infatti accompagnate da un

importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero

essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità. Non

potrebbe dunque, senza prima eseguire un’adeguata psicoterapia sostenuta da assunzione

di farmaci, essere giudicato carcerabile in una struttura come “La Stampa”.

Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del giudice si dirà, per quanto necessario,

in seguito in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Con

decreto 26.3.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al

gravame il postulato effetto sospensivo.

2.

2.1.

La

Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano

le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e

stabiliscono la relativa procedura.

Giusta

l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal

giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra

l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le

deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare

nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).

Contro

le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero

pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi

dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che

statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e

delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).

2.2

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.3

Il

gravame – inoltrato il 23/26.3.2012 a questa Corte – contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di esecuzione è tempestivo e, parimenti, proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione,

è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Con

decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia

di applicazione della pena, ha preso atto delle conclusioni di cui al

certificato medico del dr. med. __________, ritenendo che il pericolo suicidale

esposto potesse nondimeno essere arginato con il trattamento antidepressivo in

atto, da effettuarsi per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture

carcerarie o del medico curante stesso del condannato. Ha quindi fissato per il

16.4

, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena, ritenuto che il regime

di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita

di entrata da fare quel giorno.

Il

condannato contesta questa conclusione: il giudice, preso atto del certificato

medico inviatogli attestante la sua non carcerabilità, avrebbe dovuto ordinare

una perizia sul suo stato di salute, differire a tempo indeterminato l’inizio

dell’esecuzione o ordinare l’esecuzione come arresto domiciliare con

sorveglianza elettronica.

3.2

Il

CP, per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, prevede all’art. 76

che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto; il detenuto è

collocato in un penitenziario chiuso o in reparto chiuso di un penitenziario

aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che

commetta nuovi reati.

Alle

norme in materia di esecuzione, tra cui il predetto art. 76 CP, può essere derogato,

secondo l’art. 80 cpv. 1 lit. a CP, a favore del detenuto: a. qualora il suo

stato di salute lo richieda.

3.3

Il

Tribunale federale – sul tema dell’esecuzione di una pena detentiva – ritiene,

nella sua giurisprudenza (cfr., per es., decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010

consid. 2.1.; anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di

condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino

notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito

al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena.

La

mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in

pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione

della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo

indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente. E’

necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in

pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve

procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle

indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata

della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante

è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello

Stato.

Le

predette considerazioni valgono, di principio, anche nel caso di un pericolo suicidale.

Le difficoltà probatorie connesse a tale rischio impongono tuttavia maggiore

cautela nella valutazione, e nell’ammissione, di un simile pericolo. Il rischio

suicidale non deve infatti divenire un ultimo mezzo di difesa invocato dal condannato

(per esempio quando una domanda di grazia non ha possibilità di successo). Un

rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di

suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con

misure appropriate ed idonee. Il fatto che sussista un pericolo suicidale non

ha di conseguenza, in generale, un peso assoluto e determinante, che prevale di

per sé sullo scopo della carcerazione stessa.

L’Alta

Corte, nella decisione 6B_599/2010 del 26.8.2010 in re Bernard Rappaz (consid.

5.1

), pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo

suicidale nel corso dell’esecuzione della pena. Ricorda che le tendenze suicide

del condannato non possono motivare l’interruzione dell’esecuzione della pena,

in ogni caso fintanto che si riesca a fortemente ridurre il pericolo di

suicidio, proprio ad ogni regime carcerario, limitando efficacemente l’accesso,

da parte del condannato, ai mezzi che gli permetterebbero di togliersi la vita.

Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione

dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette

concretamente in pericolo la vita del condannato. I motivi medici possono

essere reputati gravi se la continuazione dell’esecuzione, senza minacciare

direttamente la vita del condannato, fanno nondimeno correre un serio pericolo

per la sua salute. Il requisito della gravità dello stato medico del condannato

non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione

concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche

all’interno del sistema carcerario.

Il

Tribunale federale reputa, in poche parole, che – se un trattamento medico

idoneo a trattare la patologia (fisica o psichica) del condannato è compatibile

con la carcerazione – non c’è motivo di interrompere oppure di differire

l’esecuzione di una pena detentiva (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009

consid. 2.1.).

3.4

3.4.1

Si

è detto che il differimento dell’esecuzione di una pena a tempo indeterminato è

ammesso soltanto eccezionalmente: è necessario che sia altamente probabile che

l’esecuzione della pena metterà in pericolo la vita o la salute del condannato.

Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi,

considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato

commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione

inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute,

la pretesa punitiva dello Stato.

3.4.2
3.4.2.1

Il

dr. med. __________, nello scritto 6.2.2012 all’avv. PR 1, ha indicato “(…) di aver visitato in data 01.02.2012 inviatomi dal medico curante (…) per

accertamento e cura di un importante stato ansioso depressivo. Il paziente

lamenta un grave stato di angoscia legato alla prospettiva di dover rientrare

in carcere per espiare una pena detentiva in seguito ad una condanna per truffa.

Il paziente quasi 67 enne ha subito circa 30 anni fa una condanna per

l’omicidio della moglie, di cui a tutt’oggi si professa innocente, per cui ha

scontato più di otto anni di carcere. Il paziente durante il nostro lungo primo

incontro mi ha comunicato di aver subito la privazione della libertà con grande

angoscia e fatica arrivando in determinati momenti a pensare al suicidio. La prospettiva

della nuova carcerazione ha risvegliato quegli antichi ricordi angosciosi,

comunicandomi che oggi sta di nuovo valutando la possibilità di un gesto

insano. Il paziente che si è aperto liberamente con il sottoscritto appare

credibile sulla possibilità di realizzare un gesto autolesivo. Abbiamo iniziato

un trattamento antidepressivo ed ipnotico di cui valuteremo l’efficacia nel

decorso terapeutico non escludendo in caso di mancata risposta un trattamento

stazionario in una struttura psichiatrica. Ritengo pertanto il signor RE 1 non

carcerabile e le chiedo se non sarebbe possibile attivarsi per concordare con

le autorità penali la possibilità di scontare la condanna in un modo alternativo”.

Il

medico, nel successivo scritto 23.3.2012 al legale, ha comunicato di aver

seguito RE 1 nel corso di sei sedute ed ha ribadito che a suo giudizio non era

carcerabile, chiedendosi ancora una volta se non fosse possibile un’alternativa

per scontare la pena. Ha ritenuto utile far valutare la sua carcerabilità da un

collega neutrale, che non fosse il medico curante.

3.4.2.2

Si

deve anzitutto ricordare che un certificato medico è da reputare, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, quale allegazione di parte, e dunque

parziale, siccome l’estensore del medesimo è scelto dall’interessato, che lo

paga, secondo propri criteri ed è legato a quest’ultimo da un rapporto di

contratto e di fedeltà (decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6.).

Un

certificato medico deve quindi essere valutato con cautela.

3.4.2.3

Il

dr. med. __________ ha ritenuto credibile un pericolo suicidale, sulla base di

quanto raccontatogli da RE 1.

Il

rischio suicidale, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale

sopra riportata, non è nondimeno – in quanto tale – ragione sufficiente per

rinviare l’esecuzione di una pena detentiva (decisione 6B_377/2010 del

25.5.2010

consid. 2.1.). Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio

all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un

trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette

di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF

6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1. s.).

L’esecuzione

della pena – peraltro esatta dall’ordine pubblico e dalla pretesa punitiva

dello Stato – deve perciò avere luogo fintanto che il rischio che RE 1 si tolga

la vita possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate.

Ora,

è lo stesso medico curante del condannato a sostenere che la terapia idonea ed

adeguata, siccome concretamente adottata, a curare il predetto è un trattamento

antidepressivo ed ipnotico.

Non

ci sono ragioni perché questa terapia, così come indicata, non possa essere

continuata nel corso dell’esecuzione della pena detentiva, per il tramite del

servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o, se del caso, dello stesso

dr. med. __________. Quest’ultimo, nei suoi scritti al legale del condannato,

non ha infatti asserito che il trattamento in atto non potesse essere continuato

in stato di carcerazione; si è limitato a chiedere di verificare una possibile

alternativa per scontare la pena comminata.

Non

si può tacere, pur senza volere sminuire la problematica, ossia l’asserito pericolo

suicidale, che il dr. med. __________ ha incontrato RE 1, nel periodo 1.2.2012

– 23.3.2012, soltanto in sei occasioni, ovvero meno di una volta alla settimana.

Fatto che comprova come lo stato di salute del condannato non palesi una

gravità acuta e preoccupante.

Inoltre,

oggi, il medico curante non ha disposto un trattamento stazionario in una

struttura psichiatrica, a dimostrazione – ancora una volta – della relativa

gravità del disturbo del condannato.

Il

fatto, poi, che RE 1, a dire del dr. med. __________, si sia “aperto

liberamente” con lui pare attestare che il condannato ha preso coscienza

della sua problematica, ciò che indubbiamente agevolerà non poco la cura

medica, allontanando ulteriormente la ventilata prospettiva di un trattamento

stazionario (che del resto non necessariamente osterebbe all’esecuzione della

pena detentiva, il condannato, durante il trattamento stazionario, potendo infatti

essere mantenuto in carcerazione).

In

conclusione, quindi, l’invocato pericolo suicidale può concretamente essere diminuito

e controllato con la terapia già in atto da continuare, ed eventualmente incrementare,

durante l’esecuzione della pena detentiva presso “La Stampa” e, cumulativamente,

con l’allontanamento dal condannato di ogni mezzo che potrebbe facilitarlo nel

compiere il temuto insano gesto.

Il

rischio suicidale indicato dal medico non esclude dunque, come a ragione

ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’incarcerazione di RE 1. Le

predette misure sono infatti senz’altro atte ed idonee a contenere il citato

pericolo, per cui – oggi – non si può asserire che sia altamente probabile che

l’esecuzione della pena metterà in pericolo la sua vita.

3.4.2.4

Non

si imponeva manifestamente, in queste circostanze, di ordinare l’allestimento

di una perizia giudiziaria: l’eventuale conclusione del perito giudiziario su

un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di

quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice. E

questo in considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale,

secondo cui il rischio di suicidio non osta, di per sé, all’esecuzione di una

pena detentiva, fintanto che il pericolo possa essere notevolmente ridotto con

misure appropriate (consid. 3.3.). Come è il caso nella fattispecie concreta

sopra descritta.

La

censura invocata da RE 1 è infondata (cfr., peraltro, decisione TF 6B_377/2010

del 25.5.2010 consid. 2.6. concernente una vicenda simile con una critica

analoga).

3.4.2.5

Un

differimento dell’esecuzione della pena di trenta mesi non può entrare in

considerazione anche per le seguenti ragioni.

RE

1, come già più sopra menzionato, è stato ritenuto autore colpevole, con decisione

22.12.2010

della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), dei reati

di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione

di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di

cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione

contro la disoccupazione e, ancora, di importazione, acquisto e deposito di monete

false.

Si

tratta di reati, anche se non contro la vita e l’integrità della persona,

senz’altro da reputare gravi, in considerazione, segnatamente, come evidenziato

dalla Corte di merito, del considerevole numero di persone ingannate, delle

ingenti somme oggetto di reato, della professionalità, alla stregua di

un’organizzazione criminale, con cui ha agito (unitamente alla correa), del

lungo periodo in cui sono avvenuti i reati, del fatto che – dopo essere stato

posto in libertà provvisoria – ha nuovamente delinquito nello stesso modo, agendo

con estremo egoismo per garantirsi un tenore di vita non accessibile (p. 154,

decisione 22.12.2010).

E’

stato condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto

parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di

trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sessantanove giorni).

Ad una sanzione, quindi, che si può ritenere importante, in particolare se si

considera che ad RE 1 non è stata concessa la sospensione (parziale) della

pena. E questo in ragione dei suoi trascorsi.

Dalla

scarcerazione del 1993, come risulta dalla citata sentenza, ad intervalli più o

meno regolari è stato ripetutamente condannato a pene da espiare (p. 36 / p.

156, decisione 22.12.2010).

La

Corte delle assise criminali ha addotto che “i suoi precedenti sono

innumerevoli e dimostrano come, nell’esecuzione delle pene, egli non si sia mai

lasciato impressionare tanto che, come visto, ad intervalli piuttosto regolari,

si è rimesso a delinquere. Lo ha fatto già in espiazione della lunga condanna

per l’omicidio volontario della moglie, lo ha fatto durante il periodo di

libertà condizionata a seguito della citata condanna e lo ha fatto in seguito

anche da uomo libero. (…) Insomma, RE 1 è un irriducibile che non sa stare alle

regole, che da anni non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e

che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene.

Irriducibilità che si appalesa anche nel costante atteggiamento volto a

sottrarsi alle proprie responsabilità tentando non solo di intralciare ma anche

di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli accertamenti degli inquirenti:

(…)” (p. 159 s., decisione 22.12.2010).

Ora,

stante la natura e la gravità dei reati e la sanzione inflitta, come sopra

descritto, procedendo alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, è

manifesto che la pretesa punitiva dello Stato, che osta al differimento

dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi, prevalga, in modo chiaro e

netto, sul pericolo per la vita o per la salute di RE 1, rischio peraltro

controllato con la terapia in atto, da continuare.

E

questo pur tenendo in considerazione l’età di quest’ultimo, nato il __________,

età che di per sé non deroga alla carcerazione: il CP non prevede alcun limite

d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena (decisione 13.10.2008

dell’allora Camera dei ricorsi penali in re F.M., inc. 60.2008.229 consid. 4.4.,

confermata dal Tribunale federale con sentenza TF 6B_891/2008 del 20.1.2009, in

particolare consid. 2.4.). Età che del resto non sostiene procurargli particolari

problemi di salute.

Occorre

poi ricordare, come si dirà, che all’inizio dell’esecuzione della pena verrà

sottoposto ad una visita medica di entrata.

Visto

il suo passato di “(…) irriducibile (…) che non si lascia certo

impressionare dall’espiazione delle pene” (p. 160, decisione 22.12.2010),

non si può evidentemente ammettere facilmente il differimento dell’esecuzione

della pena, tanto meno a tempo indeterminato come postulato dal condannato,

sulla base di una problematica [attacchi di ansia e stato depressivo in seguito

alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere

per espiare la pena detentiva inflittagli (reclamo 23/26.3.2012, p. 3)] che sarebbe

insorta solo nel gennaio 2012, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità

dell’esecuzione della pena stessa (reclamo 23/26.3.2012, p. 3).

La

decisione adottata dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dunque anche del

tutto rispettosa del principio di proporzionalità.

3.4.2.6

RE

1.

chiede, infine, che – in applicazione dell’art. 80 CP – sia ordinata

l’esecuzione della pena detentiva inflittagli come arresto domiciliare con

sorveglianza elettronica.

Ora,

come detto ai considerandi precedenti, non ci sono ragioni – oggi – per rinviare

l’inizio dell’esecuzione ordinaria, in un istituto carcerario, della pena

detentiva di trenta mesi: essa può infatti essere scontata tenendo conto

dell’invocato stato di salute.

La

predetta richiesta appare dunque senz’altro infondata.

3.4.2.7

Il

giudice ha fissato per il giorno 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione

della pena detentiva di trenta mesi inflittagli.

L’inoltro

dell’impugnativa, alla quale il presidente di questa Corte ha concesso il postulato

effetto sospensivo, ha reso inattuabile l’inizio dell’esecuzione della pena per

il 16.4.2012, ore 10.00.

Il

giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio.

Nella

decisione qui impugnata ha indicato che il regime di esecuzione sarebbe stato determinato dal

servizio psichiatrico a seguito della visita di entrata da effettuare il medesimo

giorno dell’inizio dell’esecuzione.

Ora,

non è chiaro cosa intenda per “regime di esecuzione” definibile dal

servizio psichiatrico del carcere. E’ infatti evidente che, giusta l’art. 10

cpv. 1 lit. h LEPM, è il giudice dell’applicazione della pena l’autorità

competente a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato

secondo l’art. 76 CP.

Nella

nuova decisione il giudice dovrà chiarire questo concetto.

In

ogni caso, RE 1, il giorno in cui si presenterà al penitenziario “La Stampa”

per scontare la pena comminatagli, verrà sottoposto ad una visita medica di

entrata, le cui risultanze – se del caso – saranno da immediatamente

trasmettere al giudice qualora fossero idonee ad influire sulla sua carcerabilità.

4.

Il

gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439

CPP, 1 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in

materia di applicazione della pena, al quale è ritornato l’inc. GPC __________, fisserà il giorno e l’ora di inizio

dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi comminata ad RE 1 dalla Corte

delle assise criminali con sentenza 22.12.2010 (inc. TPC __________).

3. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste

a carico di RE 1, __________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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