60.2012.119
Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suic
23 aprile 2012Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2012.119
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico
COLLOCAMENTO INIZIALE
DEROGA ALLE FORME D'ESECUZIONE
GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
INCARCERAZIONE
LEGITTIMAZIONE
ORDINE DI ESECUZIONE
RECLAMO
art. 382 CPP
art. 393 CPP
art. 439 cpv. 1 CPP
art. 76 CPS
art. 80 CPS
art. 10 cpv. 1 let. h LEPMS
art. 10 cpv. 1 let. k LEPMS
art. 12 cpv. 1 let. b LEPMS
Incarto n.
60.2012.119
Lugano
23 aprile
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 23/26.3.2012 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione
della pena, sull’esecuzione della pena inflittagli il 22.12.2010 dalla Corte
delle assise criminali (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 27.3.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, che postula la reiezione del gravame;
preso atto che con scritto 30.3/2.4.2012 RE
1 ha comunicato di non replicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decisione 22.12.2010 la Corte delle assise criminali ha ritenuto, tra l’altro, RE
1 (__________) autore colpevole di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta
falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a
procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di
infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e di
importazione, acquisto e deposito di monete false.
La
predetta Corte l’ha condannato, constatata la violazione del principio di
celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla
pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (decisione
22.12.2010, p. 166 ss., inc. TPC __________), pari, secondo l’indicazione del
giudice dei provvedimenti coercitivi, a sessantanove giorni.
Il
9.6.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione
e di revisione penale, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il
ricorso 11.2.2011 di RE 1 contro il citato giudizio (inc. CARP __________).
Il
Tribunale federale, con sentenza 22.12.2011, ha infine respinto l’impugnativa
presentata dall’imputato (inc. TF __________).
b. L’Ufficio
del giudice dei provvedimenti coercitivi, il 3.1.2012, ha invitato RE 1 a contattarlo entro il 17.1.2012 allo scopo di concordare tempi e modalità di espiazione della pena
detentiva di trenta mesi, dedotto il carcere preventivo.
Di
seguito, il 18.1.2012, preso atto che il condannato aveva chiesto di essere
sentito, ha fissato un’udienza per il 6.2.2012.
c. Il
6.2.2012 ha avuto luogo l’udienza, presenti Krizia Genini, segretaria giudiziaria
dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, RE 1 ed il suo legale,
per discutere il collocamento iniziale (art. 76 CP) per l’espiazione della
pena.
Il
condannato, beneficiario di AVS, ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto su
chiamata, di essere sempre domiciliato a __________ e di convivere con __________
(parimenti condannata con giudizio 22.12.2010 dalla Corte delle assise
criminali).
L’avv.
PR 1, suo legale, ha evidenziato un problema di salute di RE 1, con riferimento
al certificato 6.2.2012 del dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, __________, che riportava di un forte stato di angoscia, con
pericolo di gesti estremi legato alla prospettiva di rientrare in carcere, e
concludeva per la non carcerabilità del condannato.
Il
legale ha domandato, vista anche l’età avanzata di RE 1, di vagliare la
possibilità di alternative per espiare la pena, per esempio tramite braccialetto
elettronico.
E’
infine stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio.
d. Con
decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio
dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflitta ad RE 1, ritenuto
che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico
dopo la visita di entrata da effettuare lo stesso giorno.
Il
giudice, riassunti i reati oggetto della condanna, il tema dell’udienza
6.2.2012 ed il tenore del certificato medico 6.2.2012 redatto dal dr. med. __________,
ha valutato – sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, esposta
nella decisione – se il condannato potesse iniziare l’esecuzione della pena comminatagli
presso il penitenziario “La Stampa”, se la stessa dovesse essere
rinviata o se si dovesse fare capo ad una delle deroghe alle forme di esecuzione
in applicazione dell’art. 80 CP.
Ha
rilevato che il carcere penale “La Stampa” era annoverato tra gli
stabilimenti (chiusi) in grado di garantire l’esecuzione di misure stazionarie
ed ambulatoriali. Le strutture carcerarie ticinesi disponevano di un servizio
psichiatrico che permetteva la presa a carico terapeutica specializzata per
l’esecuzione dei trattamenti ambulatoriali e stazionari. Era dunque in grado di
effettuare un trattamento antidepressivo idoneo ad arginare un eventuale rischio
di suicidio, abbastanza frequente nella realtà carceraria.
Nulla
ostava a che lo stesso dr. med. __________ continuasse il trattamento psichiatrico
in corso con sedute presso lo stabilimento di esecuzione. RE 1 avrebbe pertanto
potuto usufruire, durante l’esecuzione della pena, della medesima cura
specialistica che seguiva da qualche settimana. Ha aggiunto che il condannato,
in passato, aveva già espiato diverse pene, senza che mai fossero emersi
problemi maggiori di carattere medico o si fossero verificati atti di
autolesionismo.
Ha
indicato che il medico aveva visto il condannato in una sola occasione, pochi
giorni prima della convocazione all’udienza davanti all’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi. Il certificato medico si esprimeva in maniera non
concludente in relazione al reale rischio di un passaggio all’atto, ovvero al
suicidio.
Il
giudice ha sottolineato che, se davvero la precedente detenzione (conclusasi
con la liberazione condizionale di data 10.6.1993) l’aveva fortemente segnato
come riportato nel certificato medico, mal si comprendeva come in seguito fosse
ritornato ripetutamente a delinquere. Si poteva dedurre che la carcerazione
subita non avesse avuto su di lui alcun effetto deterrente.
La
semplice possibilità che si verificasse un’azione autolesiva non permetteva di
rinviare sine die l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, anche
perché il condannato poteva essere adeguatamente assistito e curato in carcere.
Non c’era dunque incompatibilità fra l’esecuzione della pena detentiva di
trenta mesi ed il trattamento terapeutico cui era sottoposto il condannato.
Il
giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base
delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie. Ha
menzionato che, se nel tempo sorgevano eventuali problemi maggiori di salute,
rimaneva aperta l’alternativa di procedere ad una deroga della forma di esecuzione.
Ha
respinto la postulata ammissione al gratuito patrocinio.
e. Con
gravame 23/26.3.2012 RE 1 domanda che sia annullata la citata decisione e che –
in via principale – l’incarto sia ritornato al giudice per ripronunciarsi una
volta esperiti i necessari accertamenti sul suo stato di salute, che – in via
subordinata – la sua incarcerazione sia rinviata a data da stabilire, non
appena le sue condizioni saranno migliorate, e che – in via ulteriormente subordinata
– sia ordinata l’esecuzione della pena come arresto domiciliare con
sorveglianza elettronica.
Il
reclamante rileva che, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità
dell’esecuzione della pena, avrebbe cominciato a soffrire di attacchi di ansia
e sarebbe caduto in uno stato depressivo in seguito alla grave angoscia
scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena
detentiva inflittagli. Si sarebbe rivolto al suo medico curante, che l’avrebbe inviato
al dr. med. __________. Quest’ultimo, che l’avrebbe visto l’1.2.2012, avrebbe
constatato come soffrisse di un importante stato ansioso depressivo, di un
grave stato di angoscia e di tendenze suicidarie, valutate come credibili.
Avrebbe cominciato un trattamento psicoterapeutico con assunzione di
antidepressivi e ipnosi. Il medico, che non avrebbe escluso la possibilità di
procedere con un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, avrebbe
concluso per la sua non carcerabilità ed avrebbe chiesto che le autorità decidessero
un metodo alternativo di esecuzione.
Sostiene
che il Codice penale contemplerebbe espressamente, all’art. 80, la possibilità
di derogare al principio dell’esecuzione della pena detentiva in uno stabilimento
chiuso qualora per motivi di salute il detenuto non sia carcerabile in una
simile struttura.
La
valutazione dello stato di salute di un detenuto esulerebbe manifestamente
dalle competenze di un giurista. Il giudice potrebbe (e dovrebbe) dunque avvalersi
del parere di un esperto per valutare se una persona sia o non sia carcerabile.
Non sarebbe plausibile che, quando agli atti esista il parere di uno psichiatra
che ha ritenuto la sua non carcerabilità, non si proceda quantomeno
all’esecuzione di una valutazione psichiatrica completa da parte di un esperto
nominato dal giudice medesimo.
Il
dr. med. __________ avrebbe redatto un nuovo rapporto, nel quale avrebbe dato
atto di una situazione rimasta invariata.
Il
giudice, senza sottoporre il caso ad uno psichiatra terzo e neutrale, non
avrebbe avuto gli elementi sufficienti per sostenere la di lui carcerabilità e
per sconfessare il parere di uno psichiatra esperto che si era espresso in
senso opposto. Non si potrebbe stabilire il principio della carcerabilità
rinviando eventuali accertamenti alla visita di controllo al momento della carcerazione.
La
prassi giudiziaria evocata dal giudice non sarebbe perfettamente applicabile al
suo caso, dove non si sarebbe unicamente confrontati con tendenze suicidali comuni
ad ogni esperienza di carcerazione. Queste sarebbero infatti accompagnate da un
importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero
essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità. Non
potrebbe dunque, senza prima eseguire un’adeguata psicoterapia sostenuta da assunzione
di farmaci, essere giudicato carcerabile in una struttura come “La Stampa”.
Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del giudice si dirà, per quanto necessario,
in seguito in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Con
decreto 26.3.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al
gravame il postulato effetto sospensivo.
2.
2.1.
La
Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano
le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e
stabiliscono la relativa procedura.
Giusta
l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal
giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra
l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le
deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare
nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).
Contro
le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero
pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi
dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che
statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e
delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).
2.2
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.3
Il
gravame – inoltrato il 23/26.3.2012 a questa Corte – contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di esecuzione è tempestivo e, parimenti, proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione,
è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Con
decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia
di applicazione della pena, ha preso atto delle conclusioni di cui al
certificato medico del dr. med. __________, ritenendo che il pericolo suicidale
esposto potesse nondimeno essere arginato con il trattamento antidepressivo in
atto, da effettuarsi per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture
carcerarie o del medico curante stesso del condannato. Ha quindi fissato per il
16.4
, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena, ritenuto che il regime
di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita
di entrata da fare quel giorno.
Il
condannato contesta questa conclusione: il giudice, preso atto del certificato
medico inviatogli attestante la sua non carcerabilità, avrebbe dovuto ordinare
una perizia sul suo stato di salute, differire a tempo indeterminato l’inizio
dell’esecuzione o ordinare l’esecuzione come arresto domiciliare con
sorveglianza elettronica.
3.2
Il
CP, per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, prevede all’art. 76
che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto; il detenuto è
collocato in un penitenziario chiuso o in reparto chiuso di un penitenziario
aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che
commetta nuovi reati.
Alle
norme in materia di esecuzione, tra cui il predetto art. 76 CP, può essere derogato,
secondo l’art. 80 cpv. 1 lit. a CP, a favore del detenuto: a. qualora il suo
stato di salute lo richieda.
3.3
Il
Tribunale federale – sul tema dell’esecuzione di una pena detentiva – ritiene,
nella sua giurisprudenza (cfr., per es., decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010
consid. 2.1.; anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di
condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino
notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito
al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena.
La
mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in
pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione
della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo
indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente. E’
necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in
pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve
procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle
indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata
della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante
è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello
Stato.
Le
predette considerazioni valgono, di principio, anche nel caso di un pericolo suicidale.
Le difficoltà probatorie connesse a tale rischio impongono tuttavia maggiore
cautela nella valutazione, e nell’ammissione, di un simile pericolo. Il rischio
suicidale non deve infatti divenire un ultimo mezzo di difesa invocato dal condannato
(per esempio quando una domanda di grazia non ha possibilità di successo). Un
rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di
suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con
misure appropriate ed idonee. Il fatto che sussista un pericolo suicidale non
ha di conseguenza, in generale, un peso assoluto e determinante, che prevale di
per sé sullo scopo della carcerazione stessa.
L’Alta
Corte, nella decisione 6B_599/2010 del 26.8.2010 in re Bernard Rappaz (consid.
5.1
), pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo
suicidale nel corso dell’esecuzione della pena. Ricorda che le tendenze suicide
del condannato non possono motivare l’interruzione dell’esecuzione della pena,
in ogni caso fintanto che si riesca a fortemente ridurre il pericolo di
suicidio, proprio ad ogni regime carcerario, limitando efficacemente l’accesso,
da parte del condannato, ai mezzi che gli permetterebbero di togliersi la vita.
Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione
dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette
concretamente in pericolo la vita del condannato. I motivi medici possono
essere reputati gravi se la continuazione dell’esecuzione, senza minacciare
direttamente la vita del condannato, fanno nondimeno correre un serio pericolo
per la sua salute. Il requisito della gravità dello stato medico del condannato
non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione
concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche
all’interno del sistema carcerario.
Il
Tribunale federale reputa, in poche parole, che – se un trattamento medico
idoneo a trattare la patologia (fisica o psichica) del condannato è compatibile
con la carcerazione – non c’è motivo di interrompere oppure di differire
l’esecuzione di una pena detentiva (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009
consid. 2.1.).
3.4
3.4.1
Si
è detto che il differimento dell’esecuzione di una pena a tempo indeterminato è
ammesso soltanto eccezionalmente: è necessario che sia altamente probabile che
l’esecuzione della pena metterà in pericolo la vita o la salute del condannato.
Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi,
considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato
commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione
inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute,
la pretesa punitiva dello Stato.
3.4.2
3.4.2.1
Il
dr. med. __________, nello scritto 6.2.2012 all’avv. PR 1, ha indicato “(…) di aver visitato in data 01.02.2012 inviatomi dal medico curante (…) per
accertamento e cura di un importante stato ansioso depressivo. Il paziente
lamenta un grave stato di angoscia legato alla prospettiva di dover rientrare
in carcere per espiare una pena detentiva in seguito ad una condanna per truffa.
Il paziente quasi 67 enne ha subito circa 30 anni fa una condanna per
l’omicidio della moglie, di cui a tutt’oggi si professa innocente, per cui ha
scontato più di otto anni di carcere. Il paziente durante il nostro lungo primo
incontro mi ha comunicato di aver subito la privazione della libertà con grande
angoscia e fatica arrivando in determinati momenti a pensare al suicidio. La prospettiva
della nuova carcerazione ha risvegliato quegli antichi ricordi angosciosi,
comunicandomi che oggi sta di nuovo valutando la possibilità di un gesto
insano. Il paziente che si è aperto liberamente con il sottoscritto appare
credibile sulla possibilità di realizzare un gesto autolesivo. Abbiamo iniziato
un trattamento antidepressivo ed ipnotico di cui valuteremo l’efficacia nel
decorso terapeutico non escludendo in caso di mancata risposta un trattamento
stazionario in una struttura psichiatrica. Ritengo pertanto il signor RE 1 non
carcerabile e le chiedo se non sarebbe possibile attivarsi per concordare con
le autorità penali la possibilità di scontare la condanna in un modo alternativo”.
Il
medico, nel successivo scritto 23.3.2012 al legale, ha comunicato di aver
seguito RE 1 nel corso di sei sedute ed ha ribadito che a suo giudizio non era
carcerabile, chiedendosi ancora una volta se non fosse possibile un’alternativa
per scontare la pena. Ha ritenuto utile far valutare la sua carcerabilità da un
collega neutrale, che non fosse il medico curante.
3.4.2.2
Si
deve anzitutto ricordare che un certificato medico è da reputare, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quale allegazione di parte, e dunque
parziale, siccome l’estensore del medesimo è scelto dall’interessato, che lo
paga, secondo propri criteri ed è legato a quest’ultimo da un rapporto di
contratto e di fedeltà (decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6.).
Un
certificato medico deve quindi essere valutato con cautela.
3.4.2.3
Il
dr. med. __________ ha ritenuto credibile un pericolo suicidale, sulla base di
quanto raccontatogli da RE 1.
Il
rischio suicidale, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale
sopra riportata, non è nondimeno – in quanto tale – ragione sufficiente per
rinviare l’esecuzione di una pena detentiva (decisione 6B_377/2010 del
25.5.2010
consid. 2.1.). Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio
all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un
trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette
di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF
6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1. s.).
L’esecuzione
della pena – peraltro esatta dall’ordine pubblico e dalla pretesa punitiva
dello Stato – deve perciò avere luogo fintanto che il rischio che RE 1 si tolga
la vita possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate.
Ora,
è lo stesso medico curante del condannato a sostenere che la terapia idonea ed
adeguata, siccome concretamente adottata, a curare il predetto è un trattamento
antidepressivo ed ipnotico.
Non
ci sono ragioni perché questa terapia, così come indicata, non possa essere
continuata nel corso dell’esecuzione della pena detentiva, per il tramite del
servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o, se del caso, dello stesso
dr. med. __________. Quest’ultimo, nei suoi scritti al legale del condannato,
non ha infatti asserito che il trattamento in atto non potesse essere continuato
in stato di carcerazione; si è limitato a chiedere di verificare una possibile
alternativa per scontare la pena comminata.
Non
si può tacere, pur senza volere sminuire la problematica, ossia l’asserito pericolo
suicidale, che il dr. med. __________ ha incontrato RE 1, nel periodo 1.2.2012
– 23.3.2012, soltanto in sei occasioni, ovvero meno di una volta alla settimana.
Fatto che comprova come lo stato di salute del condannato non palesi una
gravità acuta e preoccupante.
Inoltre,
oggi, il medico curante non ha disposto un trattamento stazionario in una
struttura psichiatrica, a dimostrazione – ancora una volta – della relativa
gravità del disturbo del condannato.
Il
fatto, poi, che RE 1, a dire del dr. med. __________, si sia “aperto
liberamente” con lui pare attestare che il condannato ha preso coscienza
della sua problematica, ciò che indubbiamente agevolerà non poco la cura
medica, allontanando ulteriormente la ventilata prospettiva di un trattamento
stazionario (che del resto non necessariamente osterebbe all’esecuzione della
pena detentiva, il condannato, durante il trattamento stazionario, potendo infatti
essere mantenuto in carcerazione).
In
conclusione, quindi, l’invocato pericolo suicidale può concretamente essere diminuito
e controllato con la terapia già in atto da continuare, ed eventualmente incrementare,
durante l’esecuzione della pena detentiva presso “La Stampa” e, cumulativamente,
con l’allontanamento dal condannato di ogni mezzo che potrebbe facilitarlo nel
compiere il temuto insano gesto.
Il
rischio suicidale indicato dal medico non esclude dunque, come a ragione
ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’incarcerazione di RE 1. Le
predette misure sono infatti senz’altro atte ed idonee a contenere il citato
pericolo, per cui – oggi – non si può asserire che sia altamente probabile che
l’esecuzione della pena metterà in pericolo la sua vita.
3.4.2.4
Non
si imponeva manifestamente, in queste circostanze, di ordinare l’allestimento
di una perizia giudiziaria: l’eventuale conclusione del perito giudiziario su
un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di
quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice. E
questo in considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale,
secondo cui il rischio di suicidio non osta, di per sé, all’esecuzione di una
pena detentiva, fintanto che il pericolo possa essere notevolmente ridotto con
misure appropriate (consid. 3.3.). Come è il caso nella fattispecie concreta
sopra descritta.
La
censura invocata da RE 1 è infondata (cfr., peraltro, decisione TF 6B_377/2010
del 25.5.2010 consid. 2.6. concernente una vicenda simile con una critica
analoga).
3.4.2.5
Un
differimento dell’esecuzione della pena di trenta mesi non può entrare in
considerazione anche per le seguenti ragioni.
RE
1, come già più sopra menzionato, è stato ritenuto autore colpevole, con decisione
22.12.2010
della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), dei reati
di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione
di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di
cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione
contro la disoccupazione e, ancora, di importazione, acquisto e deposito di monete
false.
Si
tratta di reati, anche se non contro la vita e l’integrità della persona,
senz’altro da reputare gravi, in considerazione, segnatamente, come evidenziato
dalla Corte di merito, del considerevole numero di persone ingannate, delle
ingenti somme oggetto di reato, della professionalità, alla stregua di
un’organizzazione criminale, con cui ha agito (unitamente alla correa), del
lungo periodo in cui sono avvenuti i reati, del fatto che – dopo essere stato
posto in libertà provvisoria – ha nuovamente delinquito nello stesso modo, agendo
con estremo egoismo per garantirsi un tenore di vita non accessibile (p. 154,
decisione 22.12.2010).
E’
stato condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto
parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di
trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sessantanove giorni).
Ad una sanzione, quindi, che si può ritenere importante, in particolare se si
considera che ad RE 1 non è stata concessa la sospensione (parziale) della
pena. E questo in ragione dei suoi trascorsi.
Dalla
scarcerazione del 1993, come risulta dalla citata sentenza, ad intervalli più o
meno regolari è stato ripetutamente condannato a pene da espiare (p. 36 / p.
156, decisione 22.12.2010).
La
Corte delle assise criminali ha addotto che “i suoi precedenti sono
innumerevoli e dimostrano come, nell’esecuzione delle pene, egli non si sia mai
lasciato impressionare tanto che, come visto, ad intervalli piuttosto regolari,
si è rimesso a delinquere. Lo ha fatto già in espiazione della lunga condanna
per l’omicidio volontario della moglie, lo ha fatto durante il periodo di
libertà condizionata a seguito della citata condanna e lo ha fatto in seguito
anche da uomo libero. (…) Insomma, RE 1 è un irriducibile che non sa stare alle
regole, che da anni non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e
che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene.
Irriducibilità che si appalesa anche nel costante atteggiamento volto a
sottrarsi alle proprie responsabilità tentando non solo di intralciare ma anche
di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli accertamenti degli inquirenti:
(…)” (p. 159 s., decisione 22.12.2010).
Ora,
stante la natura e la gravità dei reati e la sanzione inflitta, come sopra
descritto, procedendo alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, è
manifesto che la pretesa punitiva dello Stato, che osta al differimento
dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi, prevalga, in modo chiaro e
netto, sul pericolo per la vita o per la salute di RE 1, rischio peraltro
controllato con la terapia in atto, da continuare.
E
questo pur tenendo in considerazione l’età di quest’ultimo, nato il __________,
età che di per sé non deroga alla carcerazione: il CP non prevede alcun limite
d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena (decisione 13.10.2008
dell’allora Camera dei ricorsi penali in re F.M., inc. 60.2008.229 consid. 4.4.,
confermata dal Tribunale federale con sentenza TF 6B_891/2008 del 20.1.2009, in
particolare consid. 2.4.). Età che del resto non sostiene procurargli particolari
problemi di salute.
Occorre
poi ricordare, come si dirà, che all’inizio dell’esecuzione della pena verrà
sottoposto ad una visita medica di entrata.
Visto
il suo passato di “(…) irriducibile (…) che non si lascia certo
impressionare dall’espiazione delle pene” (p. 160, decisione 22.12.2010),
non si può evidentemente ammettere facilmente il differimento dell’esecuzione
della pena, tanto meno a tempo indeterminato come postulato dal condannato,
sulla base di una problematica [attacchi di ansia e stato depressivo in seguito
alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere
per espiare la pena detentiva inflittagli (reclamo 23/26.3.2012, p. 3)] che sarebbe
insorta solo nel gennaio 2012, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità
dell’esecuzione della pena stessa (reclamo 23/26.3.2012, p. 3).
La
decisione adottata dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dunque anche del
tutto rispettosa del principio di proporzionalità.
3.4.2.6
RE
1.
chiede, infine, che – in applicazione dell’art. 80 CP – sia ordinata
l’esecuzione della pena detentiva inflittagli come arresto domiciliare con
sorveglianza elettronica.
Ora,
come detto ai considerandi precedenti, non ci sono ragioni – oggi – per rinviare
l’inizio dell’esecuzione ordinaria, in un istituto carcerario, della pena
detentiva di trenta mesi: essa può infatti essere scontata tenendo conto
dell’invocato stato di salute.
La
predetta richiesta appare dunque senz’altro infondata.
3.4.2.7
Il
giudice ha fissato per il giorno 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione
della pena detentiva di trenta mesi inflittagli.
L’inoltro
dell’impugnativa, alla quale il presidente di questa Corte ha concesso il postulato
effetto sospensivo, ha reso inattuabile l’inizio dell’esecuzione della pena per
il 16.4.2012, ore 10.00.
Il
giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio.
Nella
decisione qui impugnata ha indicato che il regime di esecuzione sarebbe stato determinato dal
servizio psichiatrico a seguito della visita di entrata da effettuare il medesimo
giorno dell’inizio dell’esecuzione.
Ora,
non è chiaro cosa intenda per “regime di esecuzione” definibile dal
servizio psichiatrico del carcere. E’ infatti evidente che, giusta l’art. 10
cpv. 1 lit. h LEPM, è il giudice dell’applicazione della pena l’autorità
competente a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato
secondo l’art. 76 CP.
Nella
nuova decisione il giudice dovrà chiarire questo concetto.
In
ogni caso, RE 1, il giorno in cui si presenterà al penitenziario “La Stampa”
per scontare la pena comminatagli, verrà sottoposto ad una visita medica di
entrata, le cui risultanze – se del caso – saranno da immediatamente
trasmettere al giudice qualora fossero idonee ad influire sulla sua carcerabilità.
4.
Il
gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439
CPP, 1 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in
materia di applicazione della pena, al quale è ritornato l’inc. GPC __________, fisserà il giorno e l’ora di inizio
dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi comminata ad RE 1 dalla Corte
delle assise criminali con sentenza 22.12.2010 (inc. TPC __________).
3. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1, __________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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